CCNL Bancari Credito Cooperativo: definito il testo coordinato del contratto

Concluso il percorso negoziale per il rinnovo del contratto per i dipendenti del settore 

Le sigle sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl-Credito e Uilca hanno reso noto che si è concluso il percorso negoziale tra le segreterie e Federcasse, per la stesura definitiva del testo coordinato del CCNL Bancari Credito Cooperativo dell’11/6/2022 e dei successivi accordi. Le Parti hanno fatto valere gli Istituti contrattuali di impatto economico e normativo. Nel corpo del testo coordinato sono stati disciplinate correttamente le materie afferenti ai cicli negoziali, costituiti dai contratti integrativi di gruppo. Questi ultimi trattano temi quali: la mobilità territoriale e professionale delle lavoratrici e dei lavoratori, oltre ad un adeguamento ulteriore della classificazione del personale, con riferimento ai nuovi modelli distributivi. Le Sigle si sono impegnate a profondere ogni sforzo per giungere, in tempi congrui, ad una risoluzione positiva. Il prossimo incontro è previsto per l’8 novembre per completare il percorso di stesura e chiusura della piattaforma di rinnovo del prossimo contratto.

Semplificazione norme in materia di adempimenti tributari: il Cdm approva il decreto in esame preliminare

Il Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2023 ha approvato, in esame preliminare, un D.Lgs. recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 23 ottobre 2023, n. 55). 

Tra i principali obiettivi perseguiti dal Decreto, il Consiglio dei ministri ricorda:

  • razionalizzare, in un quadro di reciproca e leale collaborazione che privilegi l’adempimento spontaneo, gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti;

  • armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell’anno;

  • semplificare la modulistica prescritta per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento;

  • ampliare le forme di pagamento;

  • incentivare l’utilizzazione delle dichiarazioni precompilate;

  • semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall’Amministrazione finanziaria;

  • incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare anche direttamente per via telematica;

  • prevedere misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l’utilizzo dei pagamenti elettronici, l’ammodernamento dei terminali di pagamento e la

  • digitalizzazione delle piccole e medie imprese.

Il testo, in particolare, semplifica i modelli per le dichiarazioni relative ai redditi, all’IRAP e all’IVA ed estende il modello semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA.

Inoltre, viene semplificata la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta ed eliminata la Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio.

 

A decorrere dal 2024, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli da lavoro dipendente e pensione, estendendo agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi, l’applicazione dei limiti al controllo formale dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 175/2014.

 

Oltre ciò, nel testo del Decreto si prevede la riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale; si interviene in materia di scadenza dei versamenti rateali delle imposte; si amplia la soglia versamenti minimi dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo; si prevede che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, l’Agenzia delle entrate sospenda dal 1 al 31 agosto e dal 1 al 31 dicembre l’invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance; si modificano i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali.

 

A partire dal 2024, i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvederanno alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale.

 

Incrementate da 50.000 a 70.000 euro annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA e da 20.000 a 50.000 euro annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti per imposte dirette e IRAP

 

Inserito anche il rafforzamento dei servizi digitali per:

  • potenziare i canali di assistenza a distanza;

  • consentire la registrazione delle scritture private;

  • consentire la richiesta e l’ottenimento di certificati rilasciati dall’Agenzia stessa;

  • consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell’Agenzia e lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento;

  • consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate;

  • effettuare ulteriori adempimenti.

CCNL Cooperative Sociali: è ancora confronto sul rinnovo contrattuale

Prosecuzione delle trattative contrattuali

Nei giorni scorsi presso la sede di ConfCooperative, è proseguita la trattativa tra le OO.SS. e le Centrali Cooperative sul rinnovo del CCNL Cooperative Sociali, disciplina applicata ai lavoratori delle cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo-Cooperative Sociali.
I principali temi discussi sono stati:
– la novazione degli articoli sui contratti a termine;
– circa il 1° livello, la quantificazione dei tempi di vestizione e svestizione;
– la revisione degli inquadramenti per alcune figure professionali;
– la modifica dell’articolato sull’obbligo di residenza in struttura (notti passive).
Queste le proposte su cui le Organizzazioni Sindacali auspicano di apportare approfondimenti e proprie importanti valutazioni, e su cui le Associazioni Datoriali si impegnano a formulare proposte in vista del prossimo incontro.
Da ultimo, le Parti hanno poi ribadito la volontà di intensificare il dibattito selezionando le priorità condivise per verificare l’esistenza o meno delle condizioni al fine di rendere concreta una preintesa.

Procedimento di liquidazione delle prestazioni INAIL: sospensione del termine di prescrizione

Arrivano le istruzioni INAIL alla luce della sentenza della Corte di Cassazione del 2019 (INAIL, circolare 23 ottobre 2023, n. 44). 

L’INAIL ha fornito le istruzioni operative aggiornate sulla sospensione del termine triennale di prescrizione del diritto alle prestazioni, ai sensi dell’articolo 111, comma 2 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con il D.PR. n. 1124/1965. Le indicazioni giungono alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 7 maggio 2019, n. 11928.

In sostanza, con la sentenza citata, pertanto, la Corte ha ritenuto di aderire al precedente orientamento giurisprudenziale di legittimità, espresso nella sentenza a Sezioni Unite 16 novembre 1999, n.783, secondo cui il termine triennale di prescrizione rimane sospeso fino alla definizione del procedimento amministrativo da parte dell’INAIL.

Le istruzioni operative

Pertanto, in linea con l’orientamento giurisprudenziale espresso nella sentenza della Corte di Cassazione del 2019, il termine di prescrizione triennale rimane sospeso fino a che il procedimento di liquidazione delle
prestazioni non si conclude con un provvedimento espresso.

L’INAIL indica che dato che la prescrizione non può più essere validamente eccepita, le sue strutture territoriali devono concludere il procedimento amministrativo di liquidazione delle prestazioni, emettendo il relativo provvedimento che può essere di accoglimento o di rigetto. L’adozione del provvedimento espresso determina la cessazione della sospensione della prescrizione che riprende a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento da parte dell’assicurato. 

Al riguardo, l’Istituto, infine, segnala che secondo un recente principio di diritto affermato dai giudici di legittimità (Cass. sez. IV.11 ottobre 2022, n.29532), il termine di prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all’articolo 112 del D.P.R. n.1124/1965, resta sospeso, ex art.111, comma 2 dello stesso decreto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’istituto assicuratore; il termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell’Istituto e, in particolare, dal momento in cui tale provvedimento, di accoglimento o di diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell’assicurato. 

Di conseguenza, sono superate le istruzioni operative contenute nella circolare INAIL n. 42/2013.

Delega fiscale e modifiche allo Statuto del contribuente: D.Lgs. approvato in esame preliminare

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 23 ottobre 2023, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che dà attuazione alla delega relativa alla revisione dello Statuto dei diritti del contribuente e all’applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio  (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 23 ottobre 2023, n. 55).

Il testo del Decreto precisa che le disposizioni dello Statuto del contribuente concernenti la garanzia del contradditorio e dell’accesso alla documentazione tributaria, la tutela dell’affidamento, il divieto del ne bis in idem e l’autotutela attengono ai livelli essenziali delle prestazioni e stabilisce che le norme tributarie impositive che recano il presupposto d’imposta e i soggetti passivi si applicano ai soli casi previsti dalla norma.

 

Con riguardo alla disciplina dell’efficacia temporale delle norme tributarie, conferma il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie e, in particolare:

  • specifica il regime dei tributi periodici, precisando che nel caso di tributi “dovuti, determinati o liquidati periodicamente” le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della modifica;

  • stabilisce che le presunzioni legali non si applicano retroattivamente;

  • stabilisce il regime dell’annullabilità, in luogo della vigente nullità dei provvedimenti emessi in violazione dell’obbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni;

  • disciplina espressamente “il principio del contraddittorio”;

  • stabilisce che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera del destinatario devono esser preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo (il diritto al contraddittorio è escluso per gli atti non aventi contenuto provvedimentale);

  • delinea la procedura, i requisiti e i termini del contradittorio tra amministrazione e contribuente;

  • interviene sulla disciplina della motivazione degli atti tributari, stabilendo che i provvedimenti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati “a pena di annullabilità”, con l’indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova, oltre che delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione;

  • esplicita la possibilità di prevedere la motivazione anche per relationem;

  • stabilisce che gli atti della riscossione debbano contenere con riguardo agli interessi i criteri di calcolo, la data di decorrenza e i tassi applicati.

Il decreto legislativo interviene anche in merito alla disciplina dei vizi degli atti dell’amministrazione finanziaria, regolando i diversi casi di: annullabilità; nullità; irregolarità; inesistenza.

 

Annullabilità: gli atti dell’amministrazione finanziaria sono impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria e sono annullabili per violazione di legge, incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti. I motivi di annullabilità non sono rilevabili d’ufficio.

Nullità: i vizi di nullità devono esser qualificati come tali dalle norme e possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d’ufficio, danno diritto alla ripetizione di quanto versato, salva la prescrizione del credito.

Irregolarità: l’incompleta o inesatta indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sull’atto di riscossione costituisce mera irregolarità e non vizio di annullabilità.

Inesistenza: si chiarisce che è inesistente la notificazione degli atti impositivi e della riscossione priva dei suoi elementi essenziali (soggetti giuridicamente inesistenti, privi di collegamento con il destinatario, estinti); fuori dai predetti casi la notificazione eseguita in violazione di legge è nulla, sanabile in caso di raggiungimento dello scopo dell’atto.

 

Tra le principale novità contenute nel testo del Decreto si rilevano anche:

  1. l’estensione dell’obbligo di conservazione decennale della documentazione tributaria anche alle scritture contabili. Decorso tale termine, è preclusa all’amministrazione finanziaria l’utilizzabilità, a fini probatori, della documentazione;

  2. l’introduzione del principio del ne bis in idem nel procedimento tributario: stabilendo che l’amministrazione possa esercitare l’azione accertativa una sola volta per ogni periodo d’imposta;

  3. il divieto all’amministrazione finanziaria di divulgare, nell’esercizio dell’azione amministrativa, i dati dei contribuenti acquisiti anche attraverso l’interoperabilità con altre banche dati;

  4. la rimodulazione del principio della non sanzionabilità del “ragionevole affidamento” a favore del contribuente precisando che, solo in caso di tributi dell’UE, non è tenuto al versamento di sanzioni e interessi per il periodo di vigenza del tributo, quando le indicazioni contenute negli atti dell’amministrazione finanziaria sono formulate in maniera precisa;

  5. l’introduzione del principio di proporzionalità dell’azione dell’amministrazione finanziaria e si disciplina l’esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa;

  6. la revisione dell’istituto dell’interpello, con la previsione del versamento di un contributo, e l’individuazione dei documenti di prassi attraverso i quali l’amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme tributarie e delle circolari;

  7. l’istituzione del Garante nazionale del contribuente, con un ampliamento delle funzioni rispetto all’attuale Garante del contribuente.

 

CCNL Alimentari Piccola Industria: aggiornamento elemento di garanzia retributiva 

Con la retribuzione del mese di novembre vengono erogati i nuovi importi dell’emolumento

A partire dal 1° novembre 2023, le imprese del settore alimentare che non riescono ad individuare parametri da migliorare o obiettivi da raggiungere, in sostituzione del premio, erogano l’elemento di garanzia retributiva. Gli importi vengono riconosciuti per 12 mensilità e sono compresivi dell’incidenza su tutti gli Istituti contrattuali e di legge, compreso il Tfr. A beneficiare dell’elemento di garanzia retributiva sono i dipendenti che lavorano presso le aziende industriali produttrici e trasformatrici di alimenti destinati all’uomo o alla specie animale quali: l’industria delle conserve animali, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese consortili produttrici di alimenti zootecnici, l’industria dei vini, dei liquori, delle acque e bevande gassate, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, birra e del malto, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), della macinazione e pastificazione, della panificazione, dei prodotti da forno, delle conserve ittiche, dello zucchero, dell’alcol e del lievito, della macellazione e lavorazione delle carni, della produzione di pasti destinati a collettività, ivi comprese le mense aziendali ed interaziendali. Gli importi relativi all’elemento di garanzia retributiva, indicati all’interno dell’Ipotesi di Accordo del 12 luglio 2021, sono riportati nella tabella di seguito, variati rispetto a quelli che vengono riconosciuti fino al 31 ottobre 2023.

Livello  Importo dall’1/11/2023
Quadri 41,97
1 41,97
2 36,49
3 30,10
4 26,46
5 23,73
6 21,90
7 20,07
8 18,25

 

Zone montane e contrasto al lavoro forzato e obbligatorio nei nuovi disegni di legge

Approvato in esame preliminare un disegno di legge volto alla promozione delle zone montane contenente, tra l’altro, agevolazioni fiscali per le imprese montane fondate da giovani, e un altro di ratifica del Protocollo della Convenzione dell’OIL sul lavoro forzato e obbligatorio (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 23 ottobre 2023, n. 55).

Promozione delle zone montane

 

Il Consiglio dei ministri, riunitosi nella seduta del 23 ottobre 2023, tra gli altri provvedimenti, ha adottato, in esame preliminare, un disegno di legge che introduce disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.

 

Le norme sono volte alla tutela dell’ambiente, delle risorse naturali, del paesaggio e della salute e alla salvaguardia delle peculiarità territoriali, storiche, culturali e linguistiche delle zone montane.

 

Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti che investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l’ambiente e il clima, sono previsti incentivi sotto forma di credito d’imposta agli investimenti e alle attività diversificate.

 

I giovani che fondano imprese montane potranno beneficiare di misure fiscali in loro favore come una flat tax del 15% per ricavi fino a 100.000 euro.

 

Ancora, sul fronte del lavoro, al fine di agevolare l’utilizzo del lavoro agile nei comuni montani, è disposto un credito d’imposta per le imprese che promuovono lo smart working quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa.

 

Le professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna, guida vulcanologica e maestro di sci sono riconosciute quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.

 

Si prevedono agevolazioni per la residenza e il domicilio stabile in montagna, come la deducibilità degli interessi passivi per mutui contratti per l’acquisto di proprietà immobiliare derivante da ristrutturazione edilizia di edificio preesistente da adibire ad abitazione principale e domicilio stabile.

 

Crediti d’imposta sono disposti per locazioni e acquisti di immobili da parte dei docenti delle scuole di montagna.

 

Tra le disposizioni in tema di servizi pubblici, infine, oltre a quelle in materia di sanità e scuola, si segnalano quelle nell’ambito dei servizi di comunicazione, con la previsione di contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali nei quali saranno inseriti interventi sulle infrastrutture di competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali. Si afferma inoltre che la copertura dell’accesso a internet in banda cosiddetta ultra-larga rappresenta una priorità per lo sviluppo socioeconomico dei territori montani, con specifico riguardo ai Comuni a maggiore rischio di spopolamento.

 

Lotta al lavoro forzato e obbligatorio

 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha approvato anche un disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014.

 

Il Protocollo è volto a rafforzare le azioni per la piena applicazione della Convenzione, con la finalità di sopprimere il lavoro forzato e obbligatorio anche nelle nuove forme (tratta di persone e sfruttamento dei lavoratori migranti), di assicurare alle vittime una protezione e l’accesso a meccanismi di risarcimento adeguati ed efficaci e di reprimere i responsabili del lavoro forzato e obbligatorio.

 

I Paesi aderenti dovranno pertanto elaborare una politica nazionale e un piano di azione che contengano linee d’intervento sistematiche e coordinate da parte delle autorità competenti al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al citato Protocollo.

 

CIPL Lapidei – Industria Trento: sottoscritto il rinnovo

Aumenti fino a 100,00 euro sulla retribuzione e 50,00 euro sul cottimo tra le novità del rinnovo 

Nei giorni scorsi le sigle sindacali hanno diffuso la notizia, mediante comunicato stampa, della sottoscrizione da parte di Confindustria Trento, dell’Associazione degli Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, della Federazione Trentina delle Cooperazione e della Feneal-Uil, della Filca-Cisl e della Filea-Cgil del rinnovo del contratto collettivo di lavoro, integrativo dei contratti nazionali dei materiali lapidei per l’industria e l’artigianato applicabile ai lavoratori della provincia di Trento dipendenti di aziende che svolgono I’attività di escavazione, lavorazione di materiali porfirici e del settore porfido adibiti temporaneamente alla messa in opera.
Dal 1°ottobre 2023, allo scopo di consentire I’incremento della produzione viene ammesso il lavoro a cottimo e determinato il punteggio individuale mensile nei seguenti valori:
– 2,38 euro con un punteggio individuale da 0 a 2;
– 2,42 euro con un punteggio individuale da 3 a 8;
– 2,45 euro con un punteggio individuale pari a 9.
Viene, inoltre, comunicato un aumento di 100,00 euro sulla retribuzione fissa.
Previsto anche un incremento di 60,00 euro lordi sull’indennità di settore, da corrispondersi in 3 tranche progressive: 40,00 euro a ottobre 2023, 15,00 euro a marzo 2024 e  5 euro a marzo 2025. 
Per quanto riguarda l’indennità sostitutiva di mensa, invece, è previsto a decorrere dal 1°ottobre la quota del 20% a carico del lavoratore è ridotta di 1,47 euro+ iva, esclusivamente per il pasto fruito presso le mense interaziendali, mentre per il personale che non fruisce del servizio spettano 2,66 euro al giorno.
Viene, inoltre, introdotto un premio presenza individuale, da liquidare con il cedolino del mese di gennaio, sulla base delle giornate effettivamente lavorate nel corso dell’anno solare da ciascun dipendente, pari a 2,00 euro al mese (da 161 a 170 giorni di effettivo lavoro/anno), 4,00 euro al mese (da 171 a 180 giorni di effettivo lavoro/anno), 6,00 euro al mese (da 181 giorni di effettivo lavoro/anno)).
Modificati, infine, gli indicatori per la corresponsione del Premio di Risultato Territoriale, in virtù dell’introduzione del Marchio Provinciale “Trentino Pietre”:
– 1°Indicatore: rapporto tra il numero delle aziende che versano il contributo previsto alla Commissione Paritetica Settore Porfido ed il numero di aziende che aderiscono ai marchi equiparati “Porfido Trentino Controllato” e “Trentino Pietre”
– 2° Indicatore: rapporto tra il numero di controlli ed il numero di controlli positivi sulla qualità del prodotto effettuati nelle aziende che aderiscono ai marchi equiparati “Porfido Trentino Controllato” e “Trentino Pietre”.

UE: approvata la riduzione dei limiti di esposizione all’amianto

Il Consiglio europeo ha approvato formalmente nuove norme che abbassano gli attuali valori limite e prevedono modalità più accurate di misurazione (Consiglio europeo, comunicato 23 ottobre 2023).

L’ultimo passo verso una legislazione europea più rigorosa in materia di protezione dei lavoratori dall’esposizione all’amianto è stato compiuto. Il 23 ottobre il Consiglio europeo ha infatti adottato formalmente nuove norme contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro. La direttiva aggiorna le norme esistenti in linea con i più recenti sviluppi scientifici e tecnologici.

Le nuove norme riducono in modo considerevole gli attuali valori limite per l’amianto e prevedono modalità più accurate per misurare i livelli di esposizione basate sulla microscopia elettronica, un metodo più moderno e sensibile.

Prevedono inoltre misure di prevenzione e protezione rafforzate, quali l’ottenimento di autorizzazioni speciali per la rimozione dell’amianto e la verifica dell’eventuale presenza di amianto negli edifici più vecchi prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di manutenzione. Questo passo è particolarmente importante alla luce dell’obiettivo dell’Unione europea di promuovere le ristrutturazioni energetiche nell’UE, che potrebbe comportare la ristrutturazione di 35 milioni di edifici entro il 2030.

L’iter legislativo delle nuove norme

Il percorso legislativo delle nuove norme è iniziato il 28 settembre 2022 quando la Commissione europea ha pubblicato una proposta di revisione della legislazione sull’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro nell’ambito di un pacchetto volto a garantire un futuro senza amianto per i cittadini dell’UE. Il 27 giugno 2023 la presidenza svedese del Consiglio ha raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento europeo sul dossier, mentre Il 3 ottobre 2023 la plenaria del Parlamento europeo ha votato a favore delle norme modificate.

L’adozione odierna da parte del Consiglio costituisce l’ultima fase del processo legislativo. La nuova direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli Stati membri avranno 2 anni di tempo per recepirne le disposizioni nelle rispettive legislazioni nazionali, fatta eccezione per l’introduzione della microscopia elettronica come metodo di misurazione, per la quale disporranno di 6 anni, trascorsi i quali, dovranno anche scegliere tra 2 limiti di esposizione, a seconda che conteggino o meno le fibre sottili.

 

EBT Sondrio: erogati contributi per materiale scolastico ai dipendenti del settore turismo e terziario

Stanziati contributi scolastici per i figli di lavoratori aderenti all’Ente Bilaterale

Contributo acquisto Materiale Didattico Scuole Elementari (Primarie)
Ai lavoratori delle aziende aderenti da almeno tre mesi all’Ente Bilaterale del Terziario o del Turismo della Provincia di Sondrio, che abbiano figli iscritti alla Scuola Primaria di Primo Grado (Elementare) Pubblica ed in regola con i versamenti, viene elargito un contributo pari al 50% delle spese nette sostenute per il materiale didattico richiesto dalla scuola elementare fino a massimo di euro 50,00 annui.
Qualora lo scontrino fiscale rilasciato per le medesime spese comprenda altre voci rispetto a quelle previste, devono evidenziarsi solo quelle relative al sussidio.
Le domande per il contributo vengono raccolte cronologicamente e fino ad esaurimento di quanto stanziato, e devono essere presentate dal 1°settembre 2023 al 31 ottobre 2023.
Per le cosiddette “Scuole senza zaino” deve aggiungersi:
– la documentazione comprovante il tipo di scuola (Regolamento o Riconoscimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito);
– l’autocertificazione del genitore delegato ad acquisire gli importi, indicante la motivazione e da chi è stato delegato;
– la copia del bonifico al genitore delegato, con la causale de versamento per acquisto materiale didattico.
Libri di Testo Scuole Medie
Ai lavoratori delle aziende aderenti all’Ente Bilaterale del Terziario o del Turismo della Provincia di Sondrio da almeno tre mesi, che abbiano figli iscritti alla Scuola Secondaria di Primo Grado (Medie) Pubblica, ed in regola con i versamenti, viene elargito un contributo pari al 50% delle spese nette sostenute per l’acquisto dei libri di testo, fino ad un massimo di euro 100,00 annui. Le domande per il contributo, vengono raccolte cronologicamente e fino ad esaurimento di quanto stanziato, e devono essere presentate dal 1°settembre 2023 al 31 ottobre 2023.
Libri di Testo Scuole Superiori
Ai lavoratori delle aziende aderenti all’Ente Bilaterale del Terziario o del Turismo della Provincia di Sondrio da almeno tre mesi, che abbiano figli iscritti alla Scuola Secondaria di Secondo Grado (Superiori) Pubblica, ed in regola con i versamenti, viene elargito un contributo pari al 50% delle spese nette sostenute per l’acquisto dei libri di testo, fino ad un massimo di euro 100,00 annui. Le domande per il contributo, vengono raccolte cronologicamente e fino ad esaurimento di quanto stanziato, e devono essere presentate dal 1°settembre 2023 al 31 ottobre 2023.
Borsa di Studio Frequenza Universitaria – Iscrizione al 2° anno
Ai dipendenti o ai loro figli aderenti all’Ente Bilaterale del Terziario o del Turismo della Provincia di Sondrio da almeno tre mesi e in regola con i versamenti delle quote contributive che abbiano superato tutti gli esami del primo anno e che si siano iscritti al secondo anno universitario 2023-2024, viene riconosciuta una borsa di studio unica per candidato. L’importo del contributo risulta essere pari ad euro 700,00, e le richieste per accedervi vengono accolte secondo un ordine cronologico e fino ad esaurimento degli stanziamenti.
Borse di Studio per Laurea
Ai dipendenti o ai loro figli, aderenti all’Ente Bilaterale del Terziario o del Turismo della Provincia di Sondrio da almeno tre mesi e in regola con i versamenti delle quote contributive che abbiano superato con profitto i corsi regolari di studio presso gli Istituti Universitari e conseguito la laurea nell’anno in corso, viene riconosciuta una borsa di studio unica per candidato (di natura triennale o quinquennale). L’importo del contributo è essere pari ad euro 1.000,00, e le richieste per accedervi vengono accolte secondo un ordine cronologico e fino ad esaurimento degli stanziamenti.
Contributo Trasporto Scolastico
Ai dipendenti del settore Commercio o Turismo della Provincia di Sondrio assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato per un periodo lavorativo di almeno 3 mesi all’anno (periodi cumulabili), per il trasporto scolastico dei figli che frequentano le Scuole Pubbliche (esclusi gli Atenei), viene corrisposto un contributo le cui domande devono esser presentate dal 1° settembre 2023 al 31 ottobre 2023, accolte in ordine cronologico e fino ad esaurimento delle risorse stanziate. Questo non può esser richiesto se è stato già ottenuto da un altro Ente, Comune, Regione, Stato, ecc.
I sussidi ed i contributi vengono attribuiti in base al numero di protocollo fino ad esaurimento dei fondi o in presenza di particolari requisiti richiesti (votazione per borse di studio). Ai fini della validità della domanda non devono passare 6 mesi dalla data dell’ultima fattura o ricevuta. La Commissione Sussidi e Contributi dell’Ente Bilaterale, al ricevimento delle domande, provvede all’analisi ed all’eventuale erogazione del contributo.
Da ultimo, l’Ente comunica che non vengono ammesse domande incomplete oppure prive degli elementi richiesti nei singoli regolamenti dei relativi sussidi e contributi, ed altresì che devono esser inviate entro e non oltre i termini previsti.