Procedimento di liquidazione delle prestazioni INAIL: sospensione del termine di prescrizione

Arrivano le istruzioni INAIL alla luce della sentenza della Corte di Cassazione del 2019 (INAIL, circolare 23 ottobre 2023, n. 44). 

L’INAIL ha fornito le istruzioni operative aggiornate sulla sospensione del termine triennale di prescrizione del diritto alle prestazioni, ai sensi dell’articolo 111, comma 2 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con il D.PR. n. 1124/1965. Le indicazioni giungono alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 7 maggio 2019, n. 11928.

In sostanza, con la sentenza citata, pertanto, la Corte ha ritenuto di aderire al precedente orientamento giurisprudenziale di legittimità, espresso nella sentenza a Sezioni Unite 16 novembre 1999, n.783, secondo cui il termine triennale di prescrizione rimane sospeso fino alla definizione del procedimento amministrativo da parte dell’INAIL.

Le istruzioni operative

Pertanto, in linea con l’orientamento giurisprudenziale espresso nella sentenza della Corte di Cassazione del 2019, il termine di prescrizione triennale rimane sospeso fino a che il procedimento di liquidazione delle
prestazioni non si conclude con un provvedimento espresso.

L’INAIL indica che dato che la prescrizione non può più essere validamente eccepita, le sue strutture territoriali devono concludere il procedimento amministrativo di liquidazione delle prestazioni, emettendo il relativo provvedimento che può essere di accoglimento o di rigetto. L’adozione del provvedimento espresso determina la cessazione della sospensione della prescrizione che riprende a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento da parte dell’assicurato. 

Al riguardo, l’Istituto, infine, segnala che secondo un recente principio di diritto affermato dai giudici di legittimità (Cass. sez. IV.11 ottobre 2022, n.29532), il termine di prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui all’articolo 112 del D.P.R. n.1124/1965, resta sospeso, ex art.111, comma 2 dello stesso decreto, per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’istituto assicuratore; il termine di prescrizione riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento espresso dell’Istituto e, in particolare, dal momento in cui tale provvedimento, di accoglimento o di diniego, perviene nella sfera di conoscibilità dell’assicurato. 

Di conseguenza, sono superate le istruzioni operative contenute nella circolare INAIL n. 42/2013.