CCNL Agenzia delle Entrate: nuovo incontro sulla polizza sanitaria

Nuova polizza a decorrere dal 1° agosto 2026

Il 25 giugno si è svolto un incontro tra Fabi e First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin per discutere sulla polizza sanitaria con decorrenza dal 1° agosto 2026.

A tal proposito, sono stati rimodulati i  massimali, le franchigie e la tipologia delle prestazioni sanitarie garantite ed ottenuto un incremento del contributo economico aziendale (da 1.080 euro a 1.500 euro annui per dipendente).

Il prossimo incontro è fissato per il 9 luglio, durante il quale verrà definito il nuovo capitolato per la gara pubblica europea.

Durante l’incontro si è discusso sullo smart working e sull’eventuale riduzione delle giornate di in presenza di ferie o malattia o altro giustificativo, oltre alla possibilità di fruizione delle smart working anche sugli sportelli.
Le Associazioni sindacali ritengono, inoltre, maturate le condizioni per il confronto del CCNL.

Ebipro: rafforzata la rete di welfare integrativo

Previste nuove prestazioni per i dipendenti degli Studi Professionali

L’Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali ha deciso di ampliare il catalogo delle prestazioni per le lavoratrici ed i lavoratori del settore.

Attraverso il portale dell’Ente è possibile accedere alle nuove misure di sostegno economico, che rafforzano la rete di welfare integrativo prevista dal sistema della bilateralità offrendo un supporto concreto a genitori, caregiver familiari e famiglie con figli in età scolare. 

Di seguito, le nuove prestazioni disponibili: 

– contributo di 100,00 euro per 12 settimane, riconosciuto al padre lavoratore o al genitore monoaffidatario che fruisca del congedo parentale. Il contributo viene anticipato dal datore di lavoro presentando la domanda ad Ebipro corredata da certificato di nascita, stato di famiglia e buste paga;

– contributo di 500,00 euro, richiedibile fino a due volte durante tutto il periodo di iscrizione alla bilateralità, per i dipendenti con familiari percettori dell’indennità di accompagnamento INPS per uno stato comprovato di inabilità totale, in corso di validità. La domanda viene presentata dal datore di lavoro che anticiperà l’erogazione del contributo;

– dal 1° settembre al 31 dicembre 2025 sarà possibile presentare istanza per ottenere un rimborso pari al 30% delle spese sostenute e documentate per la partecipazione dei figli ai centri estivi durante la sospensione scolastica dell’estate 2025 (giugno/settembre).

Le richieste possono essere presentate direttamente dal lavoratore iscritto, anche per più figli. 

Domande di rinnovo dell’ADI: arrivano le indicazioni

Dal 1° luglio 2025 i beneficiari dell’Assegno di inclusione potranno presentare una nuova istanza (INPS, messaggio 27 giugno 2025, n. 2052).

Dato che a giugno 2025, i beneficiari che hanno ricevuto l’Assegno di Inclusione (ADI) dalla mensilità di gennaio 2024, hanno percepito il diciottesimo e ultimo pagamento, a luglio potranno presentare la domanda di rinnovo del beneficio. Come previsto dal Decreto Lavoro (D.L. 48/2023) il rinnovo avrà una durata massima di 12 mesi.

Al riguardo, l’INPS ha comunicato che invierà un SMS ai beneficiari che raggiungono il termine delle 18 mensilità, con le indicazioni per la presentazione della domanda di rinnovo, con questo testo: “Hai percepito le 18 mensilità di ADI. Per riprendere a ricevere la prestazione, potrai presentare una nuova domanda dal prossimo mese”.

Al fine di semplificare il processo di presentazione della domanda di rinnovo, i nuclei familiari che non hanno subito variazioni nella loro composizione rispetto alla precedente domanda non dovranno iscriversi nuovamente al SIISL, né sottoscrivere un nuovo Patto di attivazione (PAD) nucleo. Il modello di domanda, rimasto invariato, potrà essere presentato da qualsiasi componente maggiorenne del nucleo. Nel caso di cambiamenti nel nucleo familiare, invece, dopo la presentazione della domanda dovrà essere seguita la procedura ordinaria di iscrizione al SIISL e di sottoscrizione del PAD nucleo.

CIPL Edilizia Industria Piacenza: erogazione EVR 2025

Verificati i presupposti positivi dell’EVR e confermata la sua erogazione 

Lo scorso 20 giugno 2025 si è tenuto un incontro tra Confindustria Piacenza e le OO.SS. Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil della sede provinciale di Piacenza con l’obiettivo di esaminare i presupposti per l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione, secondo quanto stabilito dall’art. 22 del CIPL 25 giugno 2024.

 

È stato eseguito il confronto, su base triennale, dei dati forniti dalla Cassa Edile relativi ai 4 indicatori provinciali chiave (numero lavoratori iscritti, numero ore denunciate, monte salari e rapporto ore lavorate/denunciate) e sulla base di quanto stabilito dal contratto provinciale. Alla luce di quanto esaminato, l’andamento positivo di 3 indicatori su 4 ha stabilito l’erogazione dell’EVR a livello provinciale nelle misure indicate di seguito. 

Livello Minimo 7/2019 E.V.R. 2024
7 1.740,71 623,66
6 1.566,63 563,99
5 1.305,52 469,99
4 1.218,51 438,66
3 1.131,46 407,33
2 1.018,32 366,60
1 870,63 313,43

L’erogazione dell’Elemento variabile della retribuzione è riconosciuta a tutti i lavoratori in forza nel mese di gennaio 2025 e dovrà avvenire nel mese di giugno per le quote riferite al periodo gennaio-dicembre 2024, con eventuali quote mensili fino a dicembre 2025. Il premio è riproporzionato ai mesi di servizio prestati nell’anno 2024, considerando come mese intero i periodi di servizio pari o superiori a 15 giorni. Per i lavoratori a tempo parziale, l’importo viene riproporzionato sulla base dell’orario contrattuale individuale.

MIMIT: nuova scadenza per il domicilio digitale degli amministratori di società

L’obbligo di comunicare, entro il 30 giugno 2025, il domicilio digitale/indirizzo di PEC al Registro delle imprese, già previsto per le società e le imprese individuali ed esteso, con la Legge di bilancio 2025, anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, è stato differito al 31 dicembre 2025 (Ministero delle imprese e del made in Italy, nota 25 giugno 2025, n. 127654).

Il MIMIT fornisce chiarimenti riguardo all’introduzione dell’obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria nel registro delle imprese, come previsto dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

 

In particolare, viene comunicato il differimento del termine di primo adempimento per le imprese già costituite al 1° gennaio 2025.

 

Il Ministero aveva già fornito i primi orientamenti interpretativi e chiarimenti con la comunicazione del 12 marzo 2025. Tale esigenza era sorta a causa di un “non perfetto coordinamento” della nuova disciplina con il contesto normativo generale in cui era stata inserita dal legislatore. La Direzione generale si era riservata la possibilità di intervenire nuovamente per ampliare o correggere le indicazioni, in risposta a criticità e segnalazioni emerse dal territorio, dal Sistema camerale e dagli operatori professionali e imprenditoriali.

Recentemente, sono state sottoposte all’attenzione del Ministero talune criticità operative emerse sul territorio che riguardano, in particolare, la definizione del termine entro il quale i soggetti obbligati sono chiamati ad effettuare l’iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel registro delle imprese.
Nella precedente nota del 12 marzo, pur riconoscendo l’indubbia applicabilità dell’articolo 1, comma 860, della Legge n. 207/2024 sia alle nuove imprese sia a quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione, si era evidenziata l’assenza di un termine espresso di adempimento stabilito dal legislatore.

In virtù di questa lacuna e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese, la Direzione Generale aveva individuato, in un’ottica di semplificazione e di favor per le imprese, il 30 giugno 2025 come termine per la prima comunicazione da parte delle imprese già costituite alla data di entrata in vigore dell’obbligo. Questa decisione mirava a consentire una “legittima applicazione dell’obbligo” attraverso un’interpretazione ragionevole della norma, data la numerosità dei soggetti destinatari.
Tuttavia, è stato recentemente rappresentato al Ministero che la data del 30 giugno 2025 avrebbe generato ulteriori criticità operative a causa della sua concomitanza con gli adempimenti societari legati all’approvazione dei bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024. In risposta a queste istanze, il Ministero ha deciso di modificare le indicazioni precedentemente fornite.

 

Pertanto, per consentire un’attuazione più ordinata dell’obbligo normativo e per bilanciare le esigenze del mondo professionale e imprenditoriale, il nuovo termine di adempimento per la prima comunicazione del domicilio digitale degli amministratori è stato differito al 31 dicembre 2025.
Le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite con la nota del 12 marzo 2025 rimangono, comunque, immodificate e pienamente confermate.

CCNL Presidenza del Consiglio: nuovo incontro tra Aran e sindacati

Nuova riunione per incrementi e lavoro agile

Il 24 giugno si è svolto un incontro per il rinnovo del CCNL della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2019-2021.

In merito alla questione lavoro agile, l’Aran non si ritiene favorevole e la bozza  trasmessa introduce una limitazione all’esercizio della flessibilità oraria in ragione delle specifiche esigenze della Presidenza.

In materia di retribuzione, invece,su reperibilità e riposo compensantivo non si è voluta accettare la soluzione migliorativa.

L’Aran, invece, ha porposto una riforma della classificazione del personale, con l’introduzione di due profili di elevata professionalità nella categoria A (F11 e F12).

Secondo i sindacati, infine, la definizione del CCNL 2019-2021 è in ritardi a causa dell’amministrazione e  viene sollecitata la valutazione della nuova bozza in vista del prossimo incontro previsto il 9 luglio.

Assegno di inclusione: è tempo di rinnovo delle domande

Si avvicina il termine del primo ciclo di erogazione a favore dei nuclei che hanno iniziato a percepirlo nel gennaio 2024 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 26 giugno 2025).

Per i nuclei che hanno cominciato a percepire l’Assegno di inclusione (ADI) nel gennaio dello scorso anno si avvicina il termine del primo ciclo di erogazione di 18 mesi.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociale rammenta, infatti che l’ADI viene erogato per un massimo di 18 mensilità e successivamente è possibile chiederne il rinnovo, per ulteriore periodo di 12 mesi, con un mese di stop, presentando una nuova domanda.
I nuclei beneficiari a partire dalla mensilità di gennaio, che ricevono l’ultima erogazione a giugno potranno quindi presentare la nuova domanda da luglio 2025. Se accolta, il beneficio è riconosciuto dal mese successivo.

Il modello di domanda da utilizzare per i rinnovi è lo stesso già utilizzato per le prime domande e la nuova domanda può essere presentata con le stesse modalità, ovvero attraverso la pagina dedicata sul sito dell’INPS, accedendo mediante credenziali SPID o CIE, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o eIDAS o con il supporto degli istituti di Patronato e dei CAF (Centri di Assistenza Fiscale).

Per nuclei familiari che non hanno subito variazioni sono previste alcune semplificazioni. In particolare, il richiedente non è obbligato alla sottoscrizione di un nuovo PAD nucleo sul SIISL.

A disposizione degli utenti è inoltre a disposizione il sistema di assistenza multilivello per il reperimento di informazioni e il superamento di eventuali criticità, composto da:

– URP online del MLPS, all’interno del quale navigare tra le risposte ai quesiti più frequenti, eventualmente facendosi guidare dal chatbot, sempre attivo. Nel caso non fosse “rintracciabile” la risposta adatta al proprio quesito è possibile aprire un ticket che sarà gestito dalle direzioni competenti, nel caso riguardi quesiti normativi o dallo staff INPS, per questioni tecniche;
– Contact center INPS;
– sezione dedicata sul sito istituzionale del Ministero e in particolare l’area web con il focus on sull’Assegno di inclusione.

CCNL Carta – Industria: 5° incontro sul rinnovo del contratto

Le OO.SS. ribadiscono la necessità di un aumento salariale in linea con scostamenti inflattivi

Il giorno 24 giugno si è svolto il 5° incontro tra le segreterie nazionali Slc, Fistel, Uilcom, Ugl e Assocarta, Assografici per il rinnovo del CCNL di settore, scaduto il 31 dicembre 2024. Le associazioni datoriali hanno ribadito le loro richieste, già avanzate in precedenza nell’incontro del 20 maggio 2025 e su cui i sindacati avevano già espresso disaccordo su alcuni punti.

Rispetto alle richieste sindacali, sono state ottenute alcune aperture positive relativamente all’aumento della quota a carico azienda per il fondo pensionistico Byblos e per il fondo di sanità complementare Salute Sempre.

Su salute e sicurezza, invece, si è registrata solo disponibilità parziale, in particolare sul rafforzamento della formazione e su maggiori confronti tra RLS e RSPP. E’ stata espressa contrarietà all’aumento delle ore di permesso e del numero di RLS.

Sull’aumento percentuale del lavoro notturno le associazioni datoriali hanno mostrato apertura all’accoglimento della richiesta.

Sono state invece registrate posizioni di chiusura o di rinvio su altri punti della piattaforma quali il tempo di vestizione, l’adeguamento delle tabelle A e C e l’elemento di garanzia retributiva che attualmente ammonta a 250,00 euro.

Per quanto riguarda la parte economica, le segreterie nazionali hanno ribadito la necessità di un aumento salariale adeguato anche agli scostamenti tra inflazione reale e quella considerata nell’ultimo contratto. Le Parti datoriali hanno mostrato apertura a tale richiesta, sottolineando però la necessità di effettuare una valutazione complessiva che tenga conto sia degli aspetti normativi che salariali. 

Riguardo alla riforma della classificazione unica del lavoro tecnico, le segreterie nazionali hanno evidenziato la necessità di una comparazione tra il vecchio e nuovo sistema classificatorio affinché si possa procedere all’individuazione delle criticità relative.

Ultimo punto di convergenza tra le parti è il tema dell’attrattiva di settore volto a favorire l’ingresso delle nuove generazioni. A tal fine sono state ipotizzate alcune azioni correttive, come l’accorciamento degli iter di carriera, un restyling dell’immagine, possibili interventi su orari e conciliazione vita-lavoro. 

In conclusione le Parti Sociali hanno calendarizzato i prossimi incontri per il 9 e 30 settembre 2025.

Implicazioni fiscali di interessi, premi assicurativi e crediti edilizi per i professionisti

L’Agenzia delle entrate affronta il regime fiscale di tre specifiche questioni: gli interessi attivi da conto corrente, il premio di assicurazione professionale riaddebitato, e il differenziale da cessione di bonus edilizi, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo secondo l’articolo 54 del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 26 giugno 2025, n. 171).

L’Istante, un’associazione professionale tra commercialisti, ha presentato un’istanza di interpello ponendo i seguenti quesiti:

  • Interessi attivi bancari: l’associazione ha un conto corrente bancario utilizzato per incassi e pagamenti. La banca ha accreditato interessi attivi netti di spese bancarie, applicando una ritenuta fiscale del 26% come sostituto d’imposta. L’Istante chiede se tali interessi debbano essere qualificati come reddito di lavoro autonomo o reddito di capitale.
  • Premio di assicurazione professionale: l’associazione stipula una polizza per la copertura dei rischi professionali come unico contraente per sé stessa e per altri professionisti e società. Il premio è determinato in base ai ricavi dei singoli assicurati. L’associazione paga l’intero premio e successivamente riaddebita la quota di competenza a ciascun assicurato “al puro costo”, agendo con un mandato senza rappresentanza verbale. L’Istante chiede il trattamento fiscale sia del premio complessivamente pagato che del suo riaddebito pro-quota agli assicurati.
  • Differenziale da cessione di bonus edilizi: l’associazione ha acquistato un credito d’imposta (derivante da interventi edilizi) a un prezzo inferiore rispetto al suo valore nominale. Questo credito, riconducibile a rate residue di detrazione, è utilizzabile in compensazione per imposte e contributi dello Studio (non dei singoli associati). L’Istante chiede la natura del “provento” derivante da questo differenziale e l’imputazione temporale dello stesso.

L’Agenzia delle entrate chiarisce preliminarmente che le associazioni professionali sono assimilate alle società semplici (art. 5, comma 3, lett. c), TUIR). Esse non possono svolgere attività d’impresa, e il loro reddito imponibile è la somma delle singole categorie di reddito (fondiari, capitale, lavoro dipendente, lavoro autonomo, diversi) di cui all’articolo 6 del TUIR, imputato per trasparenza a ciascun associato.

Per il reddito di lavoro autonomo, si applica l’articolo 53, comma 1, TUIR, che lo definisce come quello derivante dall’esercizio di arti e professioni, anche in forma associata.

L’articolo 54 TUIR, modificato dal 2024 (D.L. n. 192/2024), ha introdotto il principio di onnicomprensività, stabilendo che il reddito è costituito dalla differenza tra “tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale” e le spese sostenute.

 

Ciò premesso, riguardo agli interessi attivi bancari, l’Agenzia conferma che essi costituiscono redditi di capitale. Tale qualificazione è ora esplicitamente prevista dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 54 del TUIR, introdotto dal D.L. n. 84/2025, con effetto per i redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. I suddetti proventi finanziari, definiti come redditi di capitale (art. 44, comma 1, lettera a), TUIR), non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
Gli interessi, se percepiti da un’associazione professionale, sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

 

Riguardo al premio di assicurazione professionale, invece, in ossequio al principio di onnicomprensività, rilevano solo le somme e i valori percepiti “in relazione all’attività artistica o professionale.
Le somme incassate dall’associazione a titolo di ribaltamento del costo del premio addebitato agli altri assicurati non costituiscono un provento percepito in relazione all’attività artistica o professionale. Pertanto, non assumono rilievo ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Specularmente, l’Associazione potrà dedurre solo la quota del premio effettivamente rimasta a suo carico e non oggetto di riaddebito.

 

Infine, in merito al differenziale da cessione di bonus edilizi, l’Agenzia richiama la disciplina in vigore fino al 28 maggio 2024 (art. 121 D.L. n. 34/2020), che prevede la possibilità di opzioni per sconto in fattura o cessione del credito d’imposta, utilizzabile in compensazione.
Con l’introduzione del principio di onnicomprensività per il reddito di lavoro autonomo a decorrere dal 2024 (D.L. n. 192/2024), tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale assumono rilevanza fiscale. Questo nuovo criterio generale assorbe e conferma implicitamente la rilevanza anche dei corrispettivi percepiti dalla cessione di elementi immateriali.
Di conseguenza, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività, sia il valore nominale del credito d’imposta acquisito sia il corrispondente costo sostenuto concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

CCNL Funzioni Centrali: resoconto incontro all’Aran

Chieste maggiori risposte sull’aspetto economico, in particolare sull’elemento fisso della retribuzione e straordinario

La Uil-Pa ha reso noto, mediante comunicato stampa del 25 giugno 2025, il resoconto della terza riunione sul rinnovo del CCNL Dirigenti e Professionisti dell’Area delle Funzioni Centrali 2022-2024.

 

Dal canto suo, l’Aran ha ribadito l’entità degli stanziamenti previsti e, sebbene siano state introdotte alcune novità, si è mantenuta, di fatto, la struttura delle relazioni sindacali. Mentre, le OO.SS. hanno precisato che avrebbero sperato in maggiori aumenti. In particolare, Uil-Pa ha fatto delle proposte per garantire l’effettiva applicazione del dettato dell’art. 18, comma 1 della bozza relativa al conferimento degli incarichi.

 

Inoltre, sono state chieste precisazioni sull’art. 56 del CCNL 2016-2018, riferito alla dirigenza sanitaria del Ministero della Salute e dell’Aifa, riguardante l’esigibilità del lavoro straordinario e, in alternativa, del recupero dell’orario lavorato in più. Per quanto riguarda l’aspetto retributivo è importante che venga inserito nell’elemento fisso della retribuzione la maggior parte delle risorse disponibili.

 

Il prossimo incontro è stato calendarizzato per il 10 luglio.