POSTE S.p.A.: Lavoro agile per attività formative

Firmato il 3/8/2022, tra POSTE ITALIANE S.p.A. anche in rappresentanza di Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., EGI S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, PostePay S.p.A., Postel S.p.A., Address S.p.A., Nexive Network S.r.l. e SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POSTE, FAILP-CISAL, CONFSAL Comunicazioni e FNC UGL Comunicazioni, l’accordo in materia di Lavoro Agile

Con la firma del presente accordo, le Parti intendono individuare specifiche modalità applicative che agevolino l’istituto del Lavoro Agile ai fini formativi.
Pertanto, premesso
– che con l’Accordo del 1 marzo 2022, hanno definito la regolamentazione fino al 31 marzo 2023 del Lavoro Agile nel Gruppo Poste Italiane, quale diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
– che in tale sede hanno condiviso la possibilità di ricorrere temporaneamente al Lavoro Agile anche nei confronti del personale appartenente a strutture operative, al fine di consentire la partecipazione ad attività formative per le quali – anche in ragione della numerosità delle risorse coinvolte – sia opportuno il ricorso a tale modalità;
– che la L n. 52/2022 di conversione del DL n. 24/2022 ha previsto fino al 31 agosto 2022 la possibilità per i datori di lavoro del settore privato di ricorrere allo Smart Working cd. emergenziale, per la cui attivazione non è prevista la sottoscrizione dell’Accordo Individuale,

le Parti, convengono che a partire dal 1 settembre 2022 o, se successiva, dalla data di scadenza della suindicata modalità semplificata di attivazione dello Smart Working, per la fattispecie relativa allo svolgimento delle attività formative su richiamate, l’Accordo Individuale di Lavoro Agile si intenderà perfezionato mediante l’invio da parte dell’Azienda di una email con la quale si comunica al dipendente l’attivazione dello Smart Working per le giornate di partecipazione alle iniziative formative e la risposta via email del lavoratore in segno di accettazione; per assicurare il corretto flusso comunicazionale, dell’avvenuto perfezionamento di processo verrà data evidenza al Responsabile diretto delle risorse interessate.
Le Parti condividono inoltre l’opportunità di estendere, in via sperimentale, tale modalità di attivazione del Lavoro Agile al personale in servizio a tempo determinato impiegato su attività di staff remotizzabili o, laddove necessario per le suindicate finalità formative, applicato nelle strutture operative.

È soggetto passivo IVA il non residente con domicilio fiscale in Italia

Ai fini Iva è considerato alla stregua di un soggetto residente, il non residente con domicilio fiscale in Italia (Agenzia Entrate – risposta 16 agosto 2022 n. 429).

La normativa nazionale attribuisce la natura di soggetto passivo IVA a colui che, nell’esercizio d’impresa, arti o professioni, effettua le cessioni di beni o le prestazioni di servizi rilevanti nel territorio dello Stato.

Con particolare riferimento alle prestazioni di servizi, l’articolo 7, comma 1, del decreto IVA, alla lettera d) prevede, ai fini IVA, che “per soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva”.

In linea generale, dunque, chi presta attività professionale si considera soggetto passivo IVA in Italia se:

– è domiciliato in Italia, anche se residente all’estero;

– è residente in Italia e non è domiciliato all’estero;

– è domiciliato o residente all’estero ma possiede una stabile organizzazione in Italia,

con la conseguenza, che, in presenza di uno di questi elementi, le prestazioni rese si considerano, in linea generale, effettuate in Italia.

Ai fini della definizione dei concetti di residenza e domicilio, il Ministero delle Finanze con la circolare n. 304 del 2 dicembre 1997, ha chiarito che l’aver stabilito il domicilio civilistico in Italia ovvero l’aver fissato la propria residenza nel territorio dello Stato sono condizioni sufficienti per l’integrazione della fattispecie di residenza fiscale, indipendentemente dall’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente.

Risulta quindi evidente che:

– è irrilevante l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente ai fini dell’individuazione del soggetto passivo d’imposta in Italia;

– la residenza è intesa quale res facti, poiché non può prescindere dall’insistere sul luogo, con relativa stabilità, del soggetto e l’elemento intenzionale assume rilevanza secondaria;

– il domicilio è, invece, definito res iuris in quanto situazione giuridica caratterizzata dalla volontà di stabilire e conservare in un determinato luogo la sede principale dei propri affari ed interessi.

Nel caso di specie, la circostanza che nel territorio italiano venga costituito il domicilio fiscale, pur in presenza della residenza in un paese terzo (Regno Unito) non è di ostacolo a considerare l’istante quale soggetto passivo di imposta alla stregua di un soggetto residente. Peraltro, poiché il soggetto in questione non svolge, nel paese di residenza, così come rappresentato nella richiesta, alcuna attività professionale o imprenditoriale, nel modello AA9/12, presentato ai sensi dell’articolo 35 del decreto in materia IVA, dovrà indicare il domicilio fiscale ossia il luogo ove sarà svolta l’attività lavorativa, al fine di dotarsi di una partita IVA ordinaria.

IVA: criteri di territorialità applicabili a corsi di formazione on line

Ai fini IVA, forniti chiarimenti sui criteri di territorialità applicabili a corsi di formazione on line (Agenzia delle entrate – Risposta 04 agosto 2022, n. 409).

Ai fini della soluzione del quesito posto dalla società istante, relativo all’inquadramento dei servizi in ambito formativo, informativo e telematico, inclusa l’erogazione di master e corsi di formazione tenuti in modalità virtuale/on line, sotto il profilo della rilevanza territoriale, occorre innanzitutto valutare se i servizi di formazione erogati on line ed in modalità interattiva dall’istante rientrino tra i servizi prestati tramite mezzi elettronici.
A tal fine l’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento d’esecuzione (UE) n. 282 del 2011 (come modificato dal Regolamento UE n. 1042 del 2013), prevede che “I «servizi prestati tramite mezzi elettronici», di cui alla Direttiva2006/112/CE, comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”.
Il successivo paragrafo 2 fornisce un elenco non esaustivo dei ” servizi prestati tramite mezzi elettronici”, mentre il successivo paragrafo 3 contiene un elenco dei servizi che non rientrano tra quelli “prestati tramite mezzi elettronici, tra cui, ai fini che qui interessano, figurano “i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto” (lettera j).
Inoltre, secondo quanto stabilito dall’Allegato I al Regolamento UE n. 282/2011 e successive modifiche, rientrano tra i servizi elettronici: ” Tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente “
Con riferimento al caso di specie, tenuto conto di quanto descritto dall’interpellante (i corsi sono erogati on line in modalità live – attraverso piattaforme come Zoom o Adobe Connect- che consentono l’interazione tra docenti e discenti attraverso la piattaforma medesima), l’Agenzia ritiene che lo strumento elettronico sia solo un “mezzo” per accedere a tale servizio e che pertanto quello descritto dall’Istante non sia un “servizio prestato tramite mezzi elettronici”.
Tanto premesso, con riferimento ai servizi resi dalla società istante a committenti soggetti passivi (i.e. CdF B2B), chiarito che gli stessi non rientrano nel novero dei servizi elettronici, occorre stabilire se gli stessi rientrino tra le prestazioni relative ad attività culturali/educative o tra i servizi di accesso alle manifestazioni culturali/educative. La distinzione assume rilievo, ai fini del dubbio relativo ai criteri di territorialità da applicare nel caso di specie, in quanto mentre le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, in ambito “B2B”, sono territorialmente rilevanti in Italia quando i beneficiari-committenti sono ivi residenti, in applicazione del criterio generale di territorialità previsto dall’art. 44 della Direttiva 2006/112/CE trasfuso nell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. risoluzione n. 44/E/2012, citata anche dall’istante), la fornitura di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, rese a committenti soggetti passivi, rientra nell’ambito applicativo delle operazioni di cui all’articolo 7-quinquies, lettera b) , che, in attuazione dell’articolo 53 della direttiva 2006/112/CE, sono territorialmente rilevanti in Italia quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.
Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del primo paragrafo dell’articolo 32 del regolamento 282/2011, con il quale è stato definito l’ambito applicativo del citato art. 53 della direttiva 2006/112/CE, “i servizi aventi per oggetto l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini comprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto di accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo”. Al paragrafo successivo viene, inoltre, precisato che: “Il paragrafo 1 si applica, in particolare, al diritto di accesso a manifestazioni educative e scientifiche quali conferenze e seminari”.
La distinzione in concreto tra servizi di formazione o aggiornamento, da un lato, e conferenze e seminari, dall’altro lato, non sempre è agevole e va operata caso per caso sulla base delle caratteristiche concrete del servizio prestato.
Con particolare riferimento ad un’attività di formazione nel settore della contabilità e della gestione aziendale, della durata di cinque giorni, erogata da una società svedese a committenti soggetti passivi previa iscrizione e previo pagamento di un corrispettivo, la Corte di Giustizia, nella sentenza 13 marzo 2019, C-647/17, citata anche dall’istante, ha sostenuto che le prestazioni che consistono in un’attività formativa (come i seminari) che richiede una presenza fisica del soggetto passivo committente rientrano nell’ambito delle “manifestazioni educative” previste dall’art. 53 della direttiva 2006/112/CE; ad avviso dei giudici unionali, tali prestazioni sono da inquadrare nell’ambito dei “servizi di accesso”, in quanto la caratteristica essenziale della prestazione resa consiste nel dare accesso alla manifestazione stessa al fine di rendere possibile la partecipazione e che l’operazione, sotto il profilo dell’Iva, è unica essendo in presenza di due elementi (i.e. diritto di accesso e diritto di partecipare al seminario) “strettamente connessi a tal punto da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica inscindibile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso »»
In sostanza, nel caso oggetto della causa dinanzi alla Corte di Giustizia, è stato dato rilievo alla circostanza che si era in presenza di una prestazione unica ma composita, i cui elementi essenziali, rappresentati dal contributo del docente, dalla contemporanea presenza di docenti e partecipanti nello stesso luogo e dai servizi accessori consumati, presentavano uno stretto collegamento fisico con il luogo in cui tale manifestazione si svolgeva.
Come evidenziato dalla stessa società istante, i principi interpretativi espressi dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza non sono conferenti rispetto alla fattispecie in esame, atteso che, a differenza del caso oggetto della pronuncia del giudice europeo, i corsi di formazione oggetto del quesito in esame sono erogati dalla società solo in modalità virtuale, mancando un luogo fisicamente e univocamente individuabile come luogo di materiale svolgimento di detti corsi. In merito all’ambito applicativo dell’art. 53 della direttiva 2006/112/CE, giova evidenziare, altresì, ai fini che qui interessano, che l’art. 1 della Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025, ha aggiunto un altro paragrafo al citato art. 53, stabilendo che non si applica il criterio di territorialità che fa riferimento al luogo in cui si svolgono le manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ecc. nei casi in cui, come nella fattispecie in esame, la presenza a detti eventi sia solo virtuale.
Alla luce del quadro normativo di riferimento, da interpretarsi tenendo conto della giurisprudenza unionale, nonché in chiave evolutiva alla luce delle modifiche apportate dalla citata Direttiva (UE) 2022/542, con riferimento ai corsi di formazione oggetto dell’istanza, erogati in modalità on line a favore di committenti soggetti passivi (i.e. CdF B2B), si condivide la soluzione prospettata dall’istante, secondo la quale dette attività si configurano come servizi educativi e, in quanto tali, soggetti alle regole generali di territorialità previste dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), d.P.R. n. 633/1972.
Con riferimento all’ulteriore quesito, riguardante le modalità di individuazione del luogo di materiale svolgimento delle prestazioni nel caso dell’erogazione dei corsi di formazione online nei confronti di committenti non soggetti passivi (i e. CdF B2C), per i quali, ai fini della rilevanza territoriale degli stessi, si applica la deroga di cui all’art. 54 della Direttiva IVA, trasfuso nell’art. 7-quinquies, lettera a) del DPR n. 633 del 1972, si osserva quanto segue.
L’articolo 54 della direttiva IVA prevede che: ” 1. Il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall’organizzatore di tali attività, nonché i servizi accessori prestati a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui tali attività si svolgono effettivamente.
Al riguardo giova richiamare le linee guida approvate dal Comitato IVA nella riunione n. 118 del 19 aprile 2021, introdotta dal WP n. 1013 del 22 marzo 2021, in base alle quali : “quando i servizi consistenti in sessioni interattive filmate e trasmesse in tempo reale via Internet (ad esempio, video-chat) sono forniti da un soggetto passivo proprietario del contenuto digitale (TP1) a un cliente finale (spettatore), mentre il contenuto è fornito da un altro soggetto passivo (TP2), il comitato IVA concorda quasi all’unanimità sul fatto che la fornitura da parte di TP1 al consumatore finale rappresenta un evento/attività di intrattenimento che rientra nell’articolo 54 della direttiva IVA. Dati i progressi tecnologici, il luogo in cui tali eventi/attività virtuali hanno effettivamente luogo sarà, secondo il parere di un ‘ampia maggioranza del comitato IVA, il luogo in cui il cliente è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o risiede abitualmente. Al fine di stabilire il luogo in cui l’acquirente è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o risiede abitualmente, il comitato IVA concorda a larga maggioranza che gli articoli 23, 24, 24 bis, 24 ter, 24 quinquies, 24 septies e 25 del regolamento di applicazione dell’ IVA si applicano mutatis mutandis”.
Tra l’altro, come esplicitato nel WP n. 1013, la decisione dei giudici comunitari nella sentenza Geelen sembrava dettata dalla circostanza che sia il prestatore del servizio on line che i committenti non soggetti passivi fossero stabiliti nello stesso Stato membro, rispondendo, in tal modo, a ragioni di semplificazione nell’applicazione dell’imposta. Alla luce dei progressi tecnologici intercorsi e dell’evoluzione della normativa in materia di IVA, il Comitato IVA ritiene che, in caso di attività/eventi virtuali rientranti nella disciplina dell’art. 54 della Direttiva IVA, il luogo di svolgimento di tali attività dovrebbe coincidere con il luogo dove il consumatore finale è stabilito e fruisce del servizio.
A sostegno di tali conclusioni sono intervenute le modifiche operate dalla citata Direttiva UE 2022/542 che all’art. 54 della Direttiva IVA, paragrafo 1, (sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2025) aggiunge il comma seguente: «^e i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, il luogo delle prestazioni è tuttavia il luogo in cui la persona che non è soggetto passivo è stabilita oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale. »
In conclusione, non si condivide la soluzione proposta dall’istante che identifica il luogo di svolgimento dei corsi B2C nel luogo di stabilimento della società stessa. In coerenza con le Linee Guida del Comitato IVA sopra menzionate, e con le citate modifiche della Direttiva IVA apportate dalla Direttiva UE n. 2022/542, l’Agenzia ritiene, invece, che i corsi B2C assumano rilevanza territoriale nel luogo di residenza del cliente non soggetto passivo del servizio, definito secondo le regole stabilite dal Regolamento UE n. 282/2011.

Pemio aziendale e sicurezza covid-19 nelle Agenzie delle Entrate – Riscossione

Firmati il 28 luglio 2022, per i dipendenti delle Agenzie delle Entrate – Riscossione, l’accordo per l’erogazione del Premio Aziendale (VAP) e l’accordo di integrazione del “Protocollo per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19 in considerazione della cessazione dello stato di emergenza”.

Premio Aziendale AdER anno 2022 (erogazione 2023)

Al personale delle Aree professionali ed ai Quadri direttivi dell’Ente Pubblico Economico Agenzia delle entrate-Riscossione, saranno corrisposti per il corrente anno di competenza 2022 gli importi riportati nella seguente Tabella.

LIVELLI

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

QD4 4.040
QD3 3.422
QD2 3.050
QD1 2.870
3A4L 2.520
3A3L 2.345
3A2L 2.215
3A1L 2.100
2A3L 1.970
2A2L 1.895
2A1L 1.845
Liv. Unico 1.720

Il premio aziendale viene erogato, di norma, con le competenze del mese di giugno 2023 e a condizione che il bilancio 2022 non presenti perdita di esercizio.

Detto Premio, in coerenza con quanto previsto dal vigente CCNL terrà a riferimento, per il 2022, i seguenti parametri:

1. le istanze di rateizzazioni ordinarie di importo fino a € 60.000, da lavorare entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza stessa rispetto al totale delle rateizzazioni concesse del medesimo aggregato;

2. i pagamenti ricevuti attraverso i canali remoti resi disponibili dall’Agenzia, compreso PagoPa. Tale indicatore si identifica con la relazione tra il numero delle transazioni di pagamento effettuate presso i canali remoti resi disponibili dall’Agenzia e il montante complessivo delle transazioni di pagamento registrati nell’anno 2022.

Il Premio sarà corrisposto a tutti i dipendenti in forza alla data del 1° gennaio 2023 ed è già comprensivo di tutti i riflessi sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, compresa la previdenza complementare ed il trattamento di fine rapporto, e pertanto non entrerà nella base di computo di nessuno dei predetti istituti.

Integrazione Protocollo sulla sicurezza Covid 19

Le Parti, convengono di modificare il Protocollo del 21 giugno 2022 come segue:
Nello specifico, i seguenti i punti del citato “Protocollo sulla Sicurezza” vengono così sostituiti:

– I lavoratori affetti dalle patologie individuate dal DM 4 febbraio 2022 e i lavoratori disabili destinatari diretti della situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3, della L 104/92, autorizzati a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile sino al 31 luglio 2022, potranno presentare richiesta al Medico Competente dell’Ente, ai sensi dell’art. 41 del DLgs n 81/2008 (sorveglianza sanitaria), per la valutazione correlata ai rischi lavorativi della ripresa delle attività in presenza dal 1 agosto 2022.
Nelle more della valutazione da parte del Medico Competente, ai predetti lavoratori che avranno formalizzato la richiesta, sarà consentita la prosecuzione dell’attività lavorativa in modalità agile fino al rilascio del giudizio da parte del medico competente.

– Restano limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno delle sedi che devono comunque avvenire indossando mascherine di protezione fornite dall’Ente.

– Il personale viene informato e sensibilizzato, anche utilizzando la comunicazione interna mediante la rete intranet, sentiti gli organi competenti (Medico Competente, RSPP, RRLLSS) circa le disposizioni delle Autorità e sulla necessità di adottare ogni precauzione volta a evitare il contagio, con particolare riferimento alla esigenza di ridurre il più possibile le occasioni di contatto con gli altri colleghi, al mantenimento della distanza minima di sicurezza raccomandata (attualmente un metro), all’uso delle mascherine di protezione, nonché alla frequente pulizia delle mani.

– L’Ente fornirà al personale tutte le indicazioni finalizzate ad accedere in maniera sicura ai locali di lavoro incluso l’utilizzo degli spazi comuni degli edifici (ascensori, corridoi, sale e punti di ristoro, mensa), anche disponendo un utilizzo a rotazione degli stessi e indicando, mediante apposita segnaletica, percorsi e distanziamenti obbligati. Tutto il personale sarà dotato di una mascherina di protezione, come misura di prevenzione e protezione che si aggiunge al costante rispetto della distanza minima di sicurezza. Per il personale, che nello svolgimento della propria mansione potrebbe essere soggetto ad alternarsi sulla medesima postazione, sarà reso disponibile un Kit igienizzante. Tutti i dispositivi qualificati come monouso devono essere sostituiti e forniti, a cura del datore di lavoro, giornalmente. Il monitoraggio e controllo del rispetto da parte dei lavoratori dell’utilizzo dei DPI è in capo ai preposti anche in assenza di riporto gerarchico diretto. Gli utenti e i fornitori, in occasione dell’accesso agli uffici, dovranno indossare dispositivi di protezione come previsto dal DPCM 26 aprile 2020.
In relazione a quanto previsto dal Protocollo nazionale del 30 giugno 2022, con riferimento ai dispositivi di protezione di cui ai sopracitati punti 3), 6) e 9), l’Ente assicura la disponibilità di mascherine del tipo FFP2.

– Il presente Protocollo avrà validità fino al 31 ottobre 2022.

Le Parti concordano che tutti gli articoli non inclusi nel presente Accordo, continuano a trovare applicazione così come previsto nel Protocollo del 21 giugno 2022.

Approvato il Decreto “Aiuti bis”: riduzione cuneo fiscale per lavoratori dipendenti

Approvato il Decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di politiche sociali e industriali, energia e emergenza idrica. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Comunicato 04 agosto 2022, n. 92)

Quanto alle politiche sociali, il nuovo decreto  dispone la riduzione del cuneo fiscale in favore dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, inclusa la tredicesima. Si prevede inoltre l’anticipo al 1° ottobre 2022 della rivalutazione delle pensioni, l’estensione del “bonus 200 euro” a lavoratori attualmente non coperti e il rifinanziamento per 100 milioni di euro nel 2022 del Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi.
Quanto ai rincari nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e dei carburanti, il decreto interviene innanzitutto rafforzando il bonus sociale elettrico e gas per il quarto trimestre 2022, tutelando i clienti vulnerabili nel settore del gas, sospendendo le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas.
In secondo luogo, il decreto azzera gli oneri generali di sistema nel settore elettrico anche per il quarto trimestre 2022 e riduce l’IVA per le somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Inoltre, sempre per il quarto trimestre 2022, l’ARERA provvederà a mantenere inalterati gli oneri generali di sistema nel settore del gas in vigore nel terzo trimestre.
Infine, si prorogano i crediti d’imposta in favore delle imprese anche per il terzo trimestre 2022 e si dispone la proroga della riduzione dell’accisa sui carburanti sino al 20 settembre 2022.
Quanto all’emergenza idrica, si stanziano risorse a favore delle imprese agricole colpite dalla siccità, si accelerano gli affidamenti del servizio idrico integrato (prevedendo appositi termini per gli enti di governo dell’ambito che non hanno ancora provveduto all’affidamento e l’attivazione di specifici poteri sostitutivi in caso di inerzia) e si consente alla Protezione civile di chiedere in anticipo lo stato di emergenza in caso di siccità.
Il decreto stanzia inoltre risorse a favore degli enti territoriali, nella forma di contributi straordinari per complessivi 400 milioni di euro in favore di comuni, città metropolitane e province, e prevede la proroga al 2023 della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità in favore delle Regioni a seguito del sisma del 2016. Sono inoltre stanziate risorse per favorire la ricostruzione post-sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
Quanto agli investimenti, sono introdotte norme in favore di imprese operanti in settori strategici o di interesse pubblico (Alitalia, ILVA, 3-I). Inoltre, il Fondo per l’avvio, entro il 31 dicembre 2022, di opere indifferibili è rifinanziato per complessivi 1,3 miliardi di euro al fine di contrastare il caro-materiali in relazione sia alle opere che rientrano nel Piano Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia alle opere relative alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Sono rifinanziati i Contratti di sviluppo, anche in relazione a progetti di tutela ambientale, e gli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo-IPCEI, nonché il Fondo Unico Nazionale Turismo.
Infine, è rafforzato il meccanismo di valutazione permanente dei docenti, obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riferimento al riconoscimento delle risorse da destinare alla retribuzione integrativa e sono introdotte norme per contrastare in modo più efficace le minacce cibernetiche che coinvolgono la sicurezza nazionale.

Premio di risultato dipendenti Rai

La Rai ha emanato le regole da applicare ai fini dell’erogazione del premio di risultato per i propri dipendenti.

I Lavoratori RAI troveremo in busta paga ad ottobre il Premio di risultato, pari al 63% dell’importo massimo di 1579,27 €, previsto per il 4° livello.

Il premio potrà essere percepito con le seguenti modalità

1. Pagamento del 100% del PdR in busta paga tassato al 10 %;

2. Destinare il 50% (esentasse) del PdR alla CRAIPI (se iscritto al Fondo) e pagamento del restante 50% in busta paga

3. Destinare il 100% (esentasse) del PdR alla CRAIPI (se il dipendente è iscritto al Fondo)

4. Destinare il 50% (esentasse) del PdR in servizi welfare e pagamento del restante 50% in busta paga (in questo caso l’importo sarà

maggiorato dell’8%)

5. Destinare il 100% del PdR in servizi welfare (in questo caso l’importo sarà maggiorato del 12%)

PdR al 63% riparametrato per livello

Livello

PdR 2022

A 1.359.55€
1 1.248.31€
2 1.161.79€
3 1.075.28€
4 994.94€
5 920.79€
6 834.28€
7 772.46€
8 698.30€
9 617.97€

Decreto 105/2022: dall’Inps le prime indicazioni su maternità, paternità e congedo parentale

L’Inps, con il messaggio del 4 agosto 2022, n. 3066, ha illustrato le novità in materia di maternità, paternità e congedo parentale, alla luce delle disposizione introdotte dal D. Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, che entreranno in vigore dal 13 agosto 2022.

Congedo di paternità obbligatorio

Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo.

Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.

Maternità delle lavoratrici autonome

Per le lavoratrici autonome è introdotto il diritto all’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

L’ indennità per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto è erogabile in presenza di un accertamento medico della ASL. Essa spetta nella stessa misura calcolata per i periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.

Congedo parentale

Lavoratori dipendenti

I periodi indennizzabili di congedo parentale sono i seguenti:

– alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;

– al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;

– entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione. La novella normativa precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ex art. 337-quater c.c., l’affidamento esclusivo del figlio.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Lavoratori Gestione separata

È prevista la possibilità di fruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno (e non più entro il terzo anno) di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo.

Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Lavoratori autonomi

È riconosciuto il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.

Domanda

L’Istituto specifica che, in attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dal 13 agosto 2022 è possibile fruire dei suddetti congedi con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS. I lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale possono astenersi dal lavoro, presentando successivamente domanda all’INPS attraverso i consueti canali (sito web, Contact center integrato o Patronati), una volta rilasciata l’ apposita domanda telematica.

Sospensione attività per temperature elevate: chiarimenti per le richieste di CIGO

In considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulla sospensione o riduzione delle attività lavorative, l’Inps fornisce chiarimenti sull’eventuale riconoscimento della cassa integrazione ordinaria (Messaggio 28 luglio 2022, n. 2999).

In caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate, il datore di lavoro può chiedere la concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario (o “CIGO”) con la casuale “eventi meteo”.
A tal fine sono considerate temperature elevate, quelle superiori a 35° centigradi.
L’Inps chiarisce che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di cassa integrazione ordinaria qualora entri in considerazione la valutazione non solo della temperatura rilevata dai bollettini meteo, ma anche quella cd. “percepita”, che è più elevata di quella reale.
Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale.
Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.
Anche la tipologia di lavorazione in atto e le modalità con le quali la stessa viene svolta costituiscono un elemento di rilievo per valutare positivamente l’integrabilità della causale “evento meteo” per temperature elevate, anche quando le stesse siano inferiori a 35° centigradi.
Dalla valutazione delle predette caratteristiche, infatti, può emergere la rilevanza della temperatura “percepita” rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni.
Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione e, in generale, tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o macchinari particolarmente sensibili al forte calore. Inoltre, possono essere prese in considerazione anche le lavorazioni al chiuso allorché non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.
Le risultanze delle predette valutazioni dovranno essere riportate nella motivazione del provvedimento adottato.

L’Inps precisa, inoltre, che il datore di lavoro, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica, deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, nonché le cause, riconducibili all’eccessivo calore che hanno determinato la sospensione/riduzione delle attività lavorative.
Nel caso in cui i predetti elementi non siano stati forniti, l’Inps attivare con le consuete modalità il supplemento istruttorio.

L’Istituto sottolinea, inoltre, che la CIGO è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori.
Pertanto, anche nel caso in cui le sospensioni/riduzioni siano disposte dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, è possibile inoltrare la richiesta di integrazione salariale ordinaria.
Qualora alla domanda non sia stata allegata l’attestazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, la stessa è richiesta dall’Istituto mediante il supplemento di istruttoria. L’integrazione non è necessaria acquisizione se il datore di lavoro autocertifica il possesso dell’attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda.

Modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

La legge di conversione del DL Semplificazioni ha modificato la disciplina delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ( art. 37 bis, DL n. 73/2022 convertito in Legge)

A seguito delle modifiche indicate in oggetto, l’articolo 25-novies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) tra l’altro dispone che l’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria:
a) per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;
b) per l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;
c) per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all’importo di euro 20.000;
d) per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.
Le segnalazioni sono inviate:
a) dall’Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, non oltre centocinquanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010;
b) dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati sopra.
Le disposizioni del presente articolo si applicano:
a) con riferimento all’Istituto nazionale della previdenza sociale e all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto per il secondo;
b) con riferimento all’Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 a decorrere da quelle relative al secondo trimestre 2022.
c) con riferimento all’Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

Superbonus: nuove precisazioni dal Fisco

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sui criteri di calcolo dei limiti di spesa previsti in relazione alle unità immobiliari censite nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 per gli interventi effettuati da una cooperativa sociale (Agenzia delle entrate – Risposta 04 agosto 2022, n. 407).

Nel caso di specie, l’Istante è una cooperativa sociale, iscritta nel Registro provinciale come cooperativa a mutualità prevalente in particolare, nella categoria di cooperative di gestione di servizi socio-sanitari (tipo A). La stessa è qualificata come ONLUS di diritto.
L’ Istante intende eseguire degli interventi edilizi sul patrimonio immobiliare strumentale per natura o per destinazione ai fini della propria attività, che include immobili utilizzati ai fini abitativi come centro di accoglienza per profughi (CAS) e per lavoratori, ma censiti attualmente nella categoria catastale D/2 con pertinenze C/2.
Tanto premesso, chiede se possa beneficiare delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Superbonus) nei limiti previsti dal comma 10- bis) del medesimo articolo 119, atteso che, a seguito dei lavori di ristrutturazione il titolo autorizzativo dei lavori prevede, a fine lavori, il cambio di destinazione d’uso della struttura ad attività socio-sanitaria (categoria catastale B/1).
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni sopra citate, occorre far riferimento alla situazione esistente all’inizio dei lavori e non a quella risultante al termine degli stessi in applicazione del principio confermato, da ultimo, con la citata circolare n. 30/E del 2020, secondo il quale è possibile applicare i limiti indicati nel citato comma 10- bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio qualora gli immobili oggetto degli interventi appartengano alle categorie catastali indicate nella norma prima dell’inizio dei lavori.
Ciò comporta che, nel caso in esame, l’ Istante non potrà avvalersi della peculiare modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi al Superbonus, disciplinata dal citato comma 10- bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio per gli interventi che intende effettuare, atteso che il cambio di destinazione d’uso della struttura ad attività socio-sanitaria, (da categoria catastale D/2 a categoria B/1 o B/2) avverrà solo alla fine dei lavori.
Resta fermo, tuttavia, che in presenza di ogni altra condizione ed adempimento richiesti dalla norma, l’ Istante potrà avvalersi del Superbonus sulla base dei criteri di cui al citato comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119 del decreto Rilancio e alle condizioni sopra richiamate ed accedere delle disposizioni previste dall’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio.