ARAN – CCNQ: definita la composizione delle Aree di Contrattazione Collettiva Nazionale

In data 10 agosto 2022, tra l’ARAN e le Confederazioni Sindacali, si è sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione della composizione delle aree di contrattazione collettiva nazionale di cui all’art. 7 del CCNQ 3 agosto 2021

Campo di applicazione
Il presente CCNQ, nel dare attuazione alla previsione di cui all’art. 7, co. 2 del precedente CCNQ del 3 agosto 2021, definisce la composizione delle Aree aree di contrattazione collettiva nazionale di cui al citato art. 7.

Aree dirigenziali
I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165 disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, i segretari comunali e provinciali e i professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali, sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall’art. 74, co. 3 del DLgs 150 del 2009, nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:

A) Area delle Funzioni centrali:
comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Centrali di cui all’art. 3 del CCNQ 3/8/2021, ivi inclusi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute di cui all’art. 2 della legge 3 agosto 2007 n. 120, i professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali, i dirigenti di cui all’art. 5, comma 1, punto VI del CCNQ 3/8/2021.

B) Area delle Funzioni locali:
comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Locali di cui all’art. 4 del CCNQ 3/8/2021, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all’art. 6 del CCNQ 3/8/2021, nonché i segretari comunali e provinciali.

C) Area dell’Istruzione e della ricerca:
comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca di cui all’art. 5 del CCNQ 3/8/2021.

D) Area della Sanità:
comprende i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all’art. 6 del CCNQ 3/8/2021, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie di cui all’art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, con esclusione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali.

Rimborso Iva e cessione d’azienda: chiarimenti dal Fisco

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 24 agosto 2022, n. 432 ha fornito chiarimenti sul soggetto legittimato a presentare la richiesta di rimborso Iva in ipotesi di cessione d’azienda.

La cessione di un ramo d’azienda è un’operazione straordinaria nella quale si determina una situazione di continuità tra i contribuenti interessati.
Al riguardo, l’art. 16, co. 11, lett. a), L. n. 537/1993, prevista per le operazioni di scissione ed applicabile anche per le cessione di ramo d’azienda secondo quanto chiarito dal Fisco, stabilisce che gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento.
Ne consegue che, nelle ipotesi di cessione d’azienda o di uno o più rami aziendali, che abbiano comportato l’estinzione del soggetto dante causa, il cessionario deve assolvere tutti gli adempimenti, agli effetti dell’IVA, successivi alla data di cessione.

Con tale successione, il cedente può presentare la domanda di rimborso dell’IVA non dovuta, accertata definitivamente, entro due anni dalla restituzione, in via civilistica, al cessionario e/o committente. In particolare, per motivi di cautela fiscale e per evitare un indebito arricchimento del cedente/prestatore, il rimborso dell’IVA indebitamente versata è strettamente collegato alla restituzione al cessionario/committente di quanto erroneamente addebitato ed incassato a titolo di rivalsa. I due anni entro i quali presentare la richiesta di rimborso dell’IVA non dovuta decorrono, infatti, dal momento in cui avviene la restituzione al cessionario/committente della medesima somma da lui versata per effetto di

accertamento definitivo.

L’operatore UE in regime di piccole imprese esclude l’acquisto intracomunitario

Gli acquisti di beni effettuati da un soggetto Iva italiano in regime forfettario presso un operatore di un altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese non si considerano acquisti intracomunitari, in quanto si tratta di operazioni rilevanti ai fini Iva nello Stato membro di origine (Agenzia Entrate – risposta 23 agosto 2022 n. 431).

Ai sensi dell’art. 38, co. 5, lett. d), D.L. n. 331/1993, conv. dalla L. n. 427/1993 “non costituiscono acquisti intracomunitari:… d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell’esonero disposto per le piccole imprese”.
Il regime speciale delle piccole imprese, concesso dalla Direttiva 2006/112 agli Stati membri entro determinate soglie di esonero, prevede modalità semplificate di imposizione e riscossione dell’imposta per le operazioni attive da esse effettuate. Pertanto, non sono considerate cessioni intracomunitarie le cessioni di beni da esse effettuate nei confronti di altri operatori stabiliti in altro Stato membro.
Allo stesso modo, ai sensi del comma 5, lettera d), del citato art. 38, non sono considerati acquisti intracomunitari le operazioni riguardanti i beni acquistati da qualsiasi operatore italiano, qualora il proprio cedente benefici nel suo paese di tale regime.
Come chiarito dalla circolare n. 26/E del 21 giugno 2010, nel caso di un soggetto passivo d’imposta italiano che effettua acquisti di beni presso un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese, il soggetto passivo italiano non effettua l’acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine.

Requisiti di iscrizione nel RUNTS delle ODV e APS: sospesi i termini di verifica

Per il periodo dal 1° luglio 2022 al 15 settembre 2022 sono sospesi i termini dei procedimenti di verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione nel RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) delle ODV (organizzazioni di volontariato) e delle APS (associazioni di promozione sociale) coinvolte nel processo di trasmigrazione. Tali procedimenti hanno avuto inizio il 22 febbraio 2022 e hanno una durata di 180 giorni, salve le sospensioni e interruzioni dei termini previste dal D.M. n.106/2022 nonché, da ultimo, dalla predetta novella legislativa.

 

Se alla data del 30 giugno il procedimento è pendente senza che sia stata formulata alcuna richiesta istruttoria da parte dell’ufficio del RUNTS, il computo dei termini si arresta al 30 giugno e riprenderà il 16 settembre.
Laddove alla data del 30 giugno 2022 risultano formulate richieste istruttorie da parte degli uffici del RUNTS, ugualmente per gli enti destinatari di tali richieste, i termini previsti dall’articolo 31 del D.M. n. 106/2022 entro cui fornire riscontro si sospendono per ricominciare a decorrere a partire dal 16 settembre 2022.
Relativamente alle richieste istruttorie formulate dagli uffici del RUNTS nel periodo 1° luglio 2022-15 settembre 2022, il computo del termine di riscontro da parte degli enti comincerà a decorrere dal 16 settembre 2022.
E’ comunque fatta salva la facoltà per l’ente di fornire i riscontri o gli elementi richiesti durante il periodo di sospensione legislativa, senza effetti su quest’ultima.
Inoltre, l’articolo 26-bis del medesimo D.L. n. 73/2022 ha posposto al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale le ODV, le APS e le ONLUS iscritte nei previgenti registri possono ricorrere alle modalità e alle maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria per apportare ai propri statuti le modifiche necessarie ad adeguarli al Codice del Terzo settore ((Comunicato Ministero lavoro 22 agosto 2022).

Bonus affitti: via libera dal Fisco per i canoni versati entro il 29 agosto 2022

È possibile fruire del credito per canoni di locazione ad uso non abitativo ed affitto d’azienda, con riferimento alle mensilità per cui i canoni risultino versati entro il 29 agosto 2022, in considerazione delle prospettabili difficoltà interpretative della misura di sostegno individuate in sede europea, che all’origine includeva i canoni di locazione pagati entro il 30 giugno 2022 (Agenzia Entrate – risposta 12 agosto 2022 n. 426).

L’art. 28 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, conv. con modif. in L. n. 77/2020), al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha previsto un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda al sussistere di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi.

Con la circolare n. 14/E del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per potere fruire del credito, è necessario che il canone sia stato corrisposto; nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento. Inoltre, il documento di prassi ha ulteriormente precisato che ai fini della determinazione del credito d’imposta è necessario considerare le somme effettivamente versate e che al fine di dimostrare l’avvenuto pagamento, i soggetti beneficiari, in assenza di un’espressa previsione normativa sul tema, devono rispettare i principi ordinari previsti per il riconoscimento degli oneri ai fini della deduzione dal reddito d’impresa (articolo 109 del TUIR), per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito d’impresa, avendo cura di conservare il relativo documento contabile con quietanza di pagamento.

Ciò premesso, si rammenta che l’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021. In particolare, questa misura è stata autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 3099 final del 6 maggio 2022 ed in conformità a quanto disposto, il credito d’imposta può essere riconosciuto solo per i canoni di locazione pagati entro il 30 giugno 2022.

Pur tuttavia, in considerazione delle difficoltà che potrebbero aver incontrato i destinatari della presente misura agevolativa nell’individuare il corretto ambito di applicazione della Comunicazione della Commissione Europea, l’Agenzia delle entrate, a mezzo di una Faq pubblicata sul proprio sito, ha ritenuto di poter considerare validi ai fini del riconoscimento del credito d’imposta anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022, in applicazione dell’art. 3 co. 2, dello Statuto dei diritti del contribuente.

Farmacie Private – Fondo Sanitario Fasifar: prime informazioni

Le Parti firmatarie del CCNL Farmacie Private informano che è stato costituito il Fondo Contrattuale di Assistenza Sanitaria FASIFAR

“FASIFAR è il Fondo Contrattuale di Assistenza Sanitaria, previsto dal Contratto Nazionale di settore, e costituito dalle Organizzazioni sindacali e Federfarma, per le lavoratrici e i lavoratori delle farmacie private, farmacisti e non farmacisti.”

È la comunicazione fornita dalle Parti.

“In attesa della piena operatività, i lavoratori potranno chiedere le prestazioni sanitarie, per il tramite della Cassa Reciproca sms, che potrà rimborsare le prestazioni anche arretrate a far data dal 1° novembre 2021, mentre si potrà usufruire delle prestazioni da effettuare nelle strutture della rete Unisalute, presenti in tutte le realtà territoriali, se l’azienda si registrerà nel portale di Reciproca sms, e sarà in regola con i versamenti a suo carico, condizione indispensabile per attivare le coperture sanitarie integrative.

L’iscrizione dei lavoratori alla Cassa Reciproca sms, e quindi a Fasifar, e i conseguenti versamenti contributivi dal mese di novembre del 2021, rappresentano un obbligo contrattuale a carico dei titolari delle farmacie. Obbligo che tutela contrattualmente i lavoratori e fornisce la copertura sanitaria a tutti i dipendenti.”

Servizi sostitutivi di mensa aziendale e app come mezzo di pagamento

L’Agenzia delle Entrate con la risposta 22 agosto 2022 n. 430 ha fornito chiarimenti sull’individuazione della corretta aliquota IVA da applicare al servizio sostitutivo di mensa aziendale fornito per il tramite di un App e dei Ristoranti affiliati a tale circuito.

A riguardo, come più volte chiarito in diversi documenti di prassi, per verificare se una somministrazione di alimenti e bevande ai dipendenti sia riconducibile alla categoria dei servizi sostitutivi di mensa aziendale piuttosto che alle altre tipologie in cui può essere resa (ad esempio, ticket restaurant o mensa diffusa) occorre aver riguardo non solo alle modalità attraverso le quali la prestazione viene resa, ma anche alla presenza di eventuali convenzioni tra i partecipanti al contratto di somministrazione di alimenti e bevande.

Nel caso di specie, l’App incorpora un credito, utilizzato dal dipendente per pagare la consumazione presso il ristorante convenzionato, nel giorno e ora, preferiti, nei limiti ovviamente del credito precostituito dal datore di lavoro.

L’App funge da strumento di pagamento e non dà alcun diritto autonomo ad ottenere la somministrazione di alimenti o bevande.

La suddetta fattispecie non può essere quindi ricondotta l’operazione nell’ambito delle discipline della mensa diffusa e dei servizi sostitutivi di mensa aziendale, non sussistano i presupposti per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4% prevista dal n. 37) della Tabella A, parte II, del Decreto IVA, bensì quelli per l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% di cui al n. 121) della Parte III della medesima Tabella.

I ristoranti quindi fattureranno alla Società le consumazioni dei Collaboratori applicando l’aliquota IVA del 10%.

DL Aiuti-bis: le misure fiscali

Pubblicato nella GU n. 185 del 09 agosto 2015 il D.L. 09 agosto 2022 n. 115 (cd “DL Aiuti-bis”) recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Di seguito le principali misure in materia fiscale.

Bonus sociale energia elettrica e gas

Confermato anche per il quarto trimestre del 2022, il rafforzamento delle agevolazioni sulle tariffe per l’energia elettrica a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute (Dm 28 dicembre 2007) nonché della compensazione per la fornitura di gas naturale, già riconosciuto per il secondo trimestre dal DL Energia e per il terzo dal DL Aiuti ai titolari di valore Isee non superiore a 12mila euro.

Tutela dei clienti vulnerabili

Dal 1° gennaio 2023, tariffe del gas naturale agevolate per i clienti vulnerabili, ossia per coloro che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate, che hanno disabilità, le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse o in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi, di età superiore ai 75 anni.

Stop alle modifiche unilaterali del contratto di luce e gas

È sospesa, fino al 30 aprile 2023, l’efficacia di eventuali clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di modificare unilateralmente il prezzo, anche nel caso in cui sia riconosciuto il diritto di recesso.

Azzeramento costi del settore elettrico

Esteso al quarto trimestre 2022 l’azzeramento degli oneri generali di sistema elettrico per tutti i contribuenti, sia le utenze domestiche e quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, sia le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Agevolazioni IVA

Confermato per tutto l’anno 2022 l’applicazione dell’aliquota Iva del 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali. La tassazione agevolata riguarderà anche le fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Bonus energia elettrica e gas alle imprese

Previsti nuovi contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. In particolare:
– alle imprese energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte ed eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, spetta un bonus pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel terzo trimestre 2022;
– alle imprese gasivore, spetta un bonus pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel terzo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici è aumentato di oltre il 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019;
– alle imprese non energivore dotate di contatori di potenza pari almeno a 16,5 kW, spetta un bonus pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nel terzo trimestre 2022, se il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, ha subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019;
– alle imprese non gasivore spetta un bonus pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel terzo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero pubblicati dal Gestore del mercati energetici è aumentato di oltre il 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019.

Bonus carburanti in agricoltura e pesca

Esteso agli acquisti effettuati nel terzo trimestre 2022 il credito d’imposta per il gasolio e la benzina utilizzati come carburante dalle imprese agricole e della pesca per la trazione dei mezzi impiegati nell’esercizio delle loro attività.

Accisa e Iva su carburanti

Confermate fino al 20 settembre 2022 le misure adottate per contrastare i perduranti effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e, quindi, per contenere i prezzi alla pompa di benzina, gasolio e Gpl. Le aliquote di accisa sono fissate: a 478,40 euro per mille litri (benzina); 367,40 euro per mille litri (oli da gas o gasolio usato come carburante); 182,61 euro per mille chilogrammi (gas di petrolio liquefatti usati come carburanti); zero euro per metro cubo (gas naturale usato per autotrazione). Inoltre, al gas naturale usato per autotrazione si applica l’aliquota Iva del 5%.

Contributi per i servizi di trasporto

Pronti 40 milioni di euro per riconoscere un contributo in funzione dell’incremento del costo sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021 per l’acquisto di carburante destinato ai mezzi di trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico.

Welfare aziendale

Per il periodo d’imposta 2022, vengono inclusi nell’esenzione dei fringe benefit assegnati ai lavoratori dipendenti,0 anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Imprese agricole danneggiate dalla siccità

Aiuti per le imprese agricole danneggiate dalla siccità eccezionale verificatasi dallo scorso mese di maggio e sprovviste di adeguata copertura assicurativa.

Bonus psicologi

Aumentate le risorse per il bonus psicologi, introdotto considerato l’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica determinate dall’emergenza pandemica e dalla conseguente crisi socio-economica.

Bonus trasporti

Aumenta la dotazione, per l’anno 2022, del fondo finalizzato a riconoscere un contributo per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o di trasporto ferroviario nazionale.

Bonus Tv

Innalzato a 50 euro, il contributo per l’acquisto di un apparecchio idoneo alla ricezione di programmi televisivi via satellite con i nuovi standard trasmissivi.

Cooperative che assumono persone con lo status di protezione internazionale: assegnazione contributo

Il ministro del lavoro ha firmato il Decreto interministeriale che stabilisce i criteri di assegnazione di un contributo (riduzioni o sgravi contributivi) in favore delle cooperative sociali che abbiano assunto persone alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale.

 

L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative sociali dovuti per le assunzioni, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile.
Il contributo si applica per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal primo gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, per le persone cui è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire dal 10 gennaio 2016.
Il beneficio è riconosciuto in base all’ordine cronologico di invio della domanda all’INPS da parte delle cooperative sociali e comunque fino all’esaurimento delle risorse disponibili: il Ministero del Lavoro ha già messo a disposizione dell’Istituto 500mila euro.
Non vengono riconosciute ulteriori agevolazioni, salvo eventuale integrazione delle risorse, da parte del Ministero, entro il limite massimo complessivo previsto per il triennio 2018-2020, pari a 1,5 milioni di euro.

DL Semplificazioni: con la conversione il calendario Intrastat torna all’origine

La legge di conversione del DL Semplificazioni ha portato nuovamente al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento il termine di scadenza per presentare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli i modelli Intrastat (art. 3, co. 2, lett. b), D.L. n. 73/2022, conv. con modif. in L. n. 122/2022).

L’intervento normativo è rivolto agli elenchi riepilogativi alla cui trasmissione, con periodicità mensile o trimestrale, a seconda dell’ammontare delle operazioni, sono tenuti i soggetti passivi Iva per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea.

A riguardo, il testo originario del decreto Semplificazioni aveva spostato il termine dell’invio degli elenchi all’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

La conversione in legge ha invece ripristinato l’originario calendario che prevedeva per il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento il termine di scadenza per presentare i modelli Intrastat.