Cassa Edile Lecce: borse di studio per i figli degli iscritti

Dal 1°ottobre previste borse di studio fino a 1.000 euro per i figli degli iscritti con almeno 500 ore nel corso dell’esercizio 2022/2023

I lavoratori iscritti alla Cassa Edile della provincia di Lecce possono presentare dal 1°ottobre la domanda per una borsa di studio finalizzata a premiare il merito scolastico o universitario dei loro figli.
Per poter presentare la domanda, il lavoratore deve risultare attivo in Cassa Edile con almeno 500 ore dichiarate nel corso dell’esercizio Cassa Edile, ossia dal 1°ottobre 2022 al 30 settembre 2023.
Vengono erogate le seguenti borse di studio:
– laurea magistrale o specialistica: 1.000 euro (min. 105/110);
– laurea triennale: 700,00 euro (min. 105/110);
– studenti universitari: 500,00 euro (min. 27/30 per tutti gli esami sostenuti sino al 30 settembre 2023);
– diploma maturità: 350,00 euro (min. 85/100);
– studenti media superiore: 250,00 euro (min. 8/10);
– licenza media inferiore: 150,00 euro (min. 8/10).
La domanda di assegnazione deve essere completata esclusivamente telematicamente, direttamente dal sito intranet della Cassa Edile della provincia di Lecce entro e non oltre il 31 dicembre 2023 e deve contenere la seguente documentazione: 
– certificato universitario attestante data conseguimento laurea e voto conseguito;
– documenti universitari o stampe, dal portale studenti della propria università, delle pagine attestanti i dati personali dello studente;
– certificato scuola attestante: voto ottenuto all’esame e studente non ripetente;
– certificato scuola attestante: voto ottenuto in ogni materia, l’assenza di debiti formativi, studente non ripetente;
– Certificato scuola attestante: voto ottenuto all’esame e studente non ripetente.

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali Uneba: report sulla trattativa

Prosegue il dibattito sull’adeguamento normativo per i dipendenti del settore

Le Sigle Sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs, insieme all’associazione Uneba si sono incontrate per proseguire nel negoziato per il rinnovo del contratto riguardante le Istituzioni Socio-Assistenziali. Il contratto riguarda i dipendenti di associazioni, fondazioni ed altre iniziative organizzate, operanti nel settore assistenziale, sociale, sociosanitario, educativo nonché a tutti gli altri Enti di assistenza e beneficenza aderenti all’Uneba, le ex Ip Ab. I punti sui quali si è focalizzato il dibattito sono stati: 
– l’adeguamento normativo, con l’aggiornamento degli articolati contrattuali alla luce delle modifiche normative. Nella fattispecie, l’art. 8 sulle pari opportunità, l’art. 16 sull’assunzione, l’art. 18 sul tempo determinato, gli artt. 61,62,64, oltre alla rivisitazione di alcuni allegati del contratto;
– modifica degli articolati che ancora non hanno dati gli esiti desiderati: artt. 7-8-23, 67-77-81;
– criticità subentrate durante la vigenza, che comportano una modifica degli articolati.

Gli incontri in calendario sono stati fissati per il 20 ottobre e il 17 novembre.

Eblig: c’è tempo fino al 20 ottobre per la presentazione delle domande di contributo

A disposizione delle imprese contributi fino a 1.000,00 euro per incremento e mantenimento occupazione 

L’Ente Bilaterale dell’artigianato ligure, costituito dalle associazioni artigiane e sindacali della Liguria, ha stanziato 522.166,13 euro per le imprese ed i loro dipendenti, in regola con i versamenti e con esclusione del contratto dell’edilizia, per gli interventi realizzati nel 2022. Le imprese ed i lavoratori liguri potranno presentare domanda per ricevere un contributo fino al 20 ottobre 2023 (inizialmente il termine previsto era l’8 ottobre) agli sportelli dell’Ente, presso le sedi delle associazioni artigiane e sindacali o direttamente online seguendo le procedure presenti sul sito dell’Ente. 
Saranno erogati, per le imprese, contributi fino a 1.000,00 euro per incremento e mantenimento occupazione, 700,00 euro per la maternità e in misura percentuale per “eventi eccezionali”, “sicurezza”, “qualità e innovazione” e “riduzione premio Inail”. Inoltre è stata inserita una nuova misura per le spese sostenute per la formazione non finanziata dei titolari e soci delle imprese liguri.
Con l’intervento della Regione Liguria, commenta il presidente dell’Ente Bilaterale, sarà possibile stanziare, oltre la cassa integrazione, una cifra per aiutare gli artigiani liguri con dipendenti. Per i lavoratori dipendenti sono infatti previsti contributi per la maternità, per la carenza dei primi 3 giorni di malattia, per l’iscrizione per asili nido e per scuola materna. Tra gli interventi finanziati risultano di particolare interesse i contributi d’iscrizione fino a 300,00 euro per i figli dei dipendenti che frequentano gli asili nido o la scuola materna.  

Gestione delle prestazioni del Reddito di cittadinanza sospese, le procedure

L’INPS ha esposto la casistica delle eventualità per i nuclei che non abbiano i requisiti per continuare a fruire della misura nel 2023 (INPS, messaggio 6 ottobre 2023, n. 3510).

Le procedure di gestione delle prestazioni del Reddito di cittadinanza sospese ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del D.L, n. 48/2023, sono state illustrate dall’INPS con il messaggio in commento. Infatti, da luglio 2023, l’INPS sta procedendo, mensilmente, a sospendere l’erogazione della misura per i nuclei che non abbiano i requisiti per continuare a fruirne nell’anno 2023 oltre le 7 mensilità. La causale della sospensione è indicata in procedura con la seguente motivazione “domanda sospesa per completata fruizione delle sette mensilità nel 2023”.

Per proseguire la fruizione della misura senza incorrere nella sospensione ai sensi dell’articolo 1, comma 314, della Legge di Bilancio 2023 e dell’articolo 13, comma 5, del D.L. n. 48/2023, i nuclei familiari devono avere al loro interno uno dei seguenti componenti: persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al DPCM n. 159/2013; minorenni; persone con almeno 60 anni di età; percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro, come comunicati all’INPS tramite la piattaforma GePI entro il 31 ottobre 2023.

La casistica

Nel caso in cui il requisito anagrafico utile alla prosecuzione della fruizione della misura maturi prima della settima mensilità o nel mese successivo (ad esempio, per compimento dei 60 anni di un componente del nucleo), lo stesso è rilevato automaticamente dai sistemi e l’erogazione della prestazione prosegue senza soluzione di continuità.

Nel caso di nascita di un figlio o in presenza di nuova disabilità accertata, se la nuova Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) è presentata entro il settimo mese di fruizione del Reddito di cittadinanza o in quello successivo, la nuova condizione del nucleo è rilevata in fase di rielaborazione automatica delle domande (in sede di rinnovo mensile) e, anche in questo caso, l’erogazione del beneficio prosegue automaticamente, senza soluzione di continuità.

Invece, nel caso in cui il requisito maturi successivamente al primo mese di sospensione o la DSU venga presentata successivamente alla intervenuta sospensione, è necessario presentare una nuova domanda di Reddito di cittadinanza. La nuova domanda non verrà bloccata dalla domanda sospesa per la causale sopra riportata e l’erogazione della misura decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

Per i casi di segnalazione da parte degli utenti di disabilità erroneamente non indicate in DSU, le strutture territorialmente competenti dell’INPS effettueranno la verifica negli archivi dell’Istituto, circa l’effettiva presenza del verbale di invalidità con i requisiti previsti dal DPCM n. 159/2013 e, in caso di esito positivo, può essere data l’indicazione di presentare la DSU di rettifica retrodatata alla data di effettiva rilevazione della disabilità.

L’Istituto evidenzia, inoltre, che qualora per le prestazioni del Reddito di cittadinanza in pagamento, per le quali sia prevista la prosecuzione oltre le sette mensilità, venga nel mentre verificata la perdita del requisito per la prosecuzione (ad esempio, per variazione del nucleo, per decesso o per compimento della maggiore età di un componente), il nucleo familiare cesserà dalla fruizione del beneficio entro la settima mensilità o, se superata, dalla mensilità di fruizione in cui si è verificato l’evento.

Infine, rimane confermata, fino alla mensilità di novembre 2023, l’ipotesi di ripresa dell’erogazione della prestazione del Reddito di cittadinanza nel caso in cui venga comunicato all’INPS, tramite la piattaforma GePI, entro il termine del 31 ottobre 2023, la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali. In questo caso, non è necessaria la presentazione della nuova domanda per il ripristino della misura (salvo il caso di conclusione dei 18 mesi di durata della erogazione del beneficio).

Fondo Fopen: aggiornato il Documento sulle Anticipazioni

Aggiornato e modificato il documento della fruizione delle prestazioni di anticipazione

Con il Comunicato n. 6-2023, il Fondo Fopen, Fondo Pensione Complementare per i dipendenti del Gruppo Enel, informa gli iscritti sugli aggiornamenti e le modifiche al Documento sulle anticipazioni relative alla posizione previdenziale maturata.
Al fine di consentire un più agevole esercizio delle prerogative in oggetto e nel pieno rispetto del principio della trasparenza nella gestione del rapporto associativo, il Consiglio di Amministrazione del Fopen ha difatti deliberato l’aggiornamento del “Documento sulle Anticipazioni”.
Tra le disposizioni oggetto di modifica, si segnalano a titolo esemplificativo i nuovi termini per le richieste per estinzione mutuo e ristrutturazione prima casa, nonché l’estensione al notaio rogante della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione.
La richiesta di anticipazione sulla posizione previdenziale maturata può esser demandata da coloro che aderiscono a Fopen solamente per:
1) Spese sanitarie per gravissime situazioni. Relativamente a tali spese, l’aderente, ai fini della tutela della propria posizione previdenziale e, nei limiti complessivi dell’importo delle stesse, può ricorrere preliminarmente al contributo spettante da parte di Organismi, Associazioni, Fondi sanitari presso cui risulti iscritto;
2) Acquisto della prima casa di abitazione, ad esclusione delle singole pertinenze;
3) Ristrutturazione della prima casa di abitazione ad esclusione della ristrutturazione delle singole pertinenze;
4) Ulteriori esigenze dell’aderente.
Le anticipazioni possono essere richieste in cifra o in percentuale e si intendono al lordo delle ritenute fiscali di legge.  
Il reintegro può essere effettuato con modalità una tantum, anche mediante delle contribuzioni eccedenti il piano annuo di deducibilità.
L’iscritto che intende effettuare i versamenti una tantum al Fondo Fopen, esclusivamente tramite bonifico bancario, deve far pervenire la relativa comunicazione compilando l’apposito modulo.
L’investimento delle somme avviene il primo giorno utile di valorizzazione del patrimonio.
Le erogazioni realizzate a titolo di reintegro delle somme sono deducibili dal reddito complessivo dell’iscritto.
Su quelle eccedenti il suddetto limite, viene riconosciuto all’aderente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento dell’utilizzo dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’iscritto e per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale ed abbia provveduto al trasferimento al Fondo Fopen.
Si comunica altresì, che le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere complessivamente il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del Tfr.
Da ultimo, si comunica che, per tutte le richieste di anticipazione è necessario allegare copia di un documento di identità in corso di validità.

Settore spettacolo: individuazione dei lavoratori discontinui

Pubblicato sulla G.U. del 6 ottobre 2023 il decreto che individua i lavoratori discontinui dello spettacolo che svolgono attività, seppure indirettamente, connesse con la produzione e la realizzazione di spettacoli (D.M. 25 luglio 2023).

Ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della Legge n. 106/2022 (recante “delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”) il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 182/1997, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui alla lettera b) del predetto comma 1, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura.

 

Con il decreto in oggetto, pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali indica quali sono i lavoratori discontinui dello spettacolo di cui alla lettera b) del citato decreto legislativo che prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a) (attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli).

 

Rientrano nella categoria di lavoratori in argomento:

 

operatori di cabine di sale cinematografiche;

 

– impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

 

maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;

 

impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;

 

lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.

 

CCNL Cooperative Sociali: prosegue il negoziato per il rinnovo

Le trattative si sono concentrate sul tempo determinato e sui tempi di vestizione e svestizione

Lo scorso 3 ottobre si sono incontrate le OO.SS. stipulanti Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl affiliata alla Fist-Cisl, Uil-Fpl, Uiltucs-Uil e le Centrali Cooperative in merito al rinnovo del CCNL scaduto lo scorso 31 dicembre 2019 ed applicabile ai lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo-cooperative sociali.
Dopo ampia discussione sulle modifiche normative intervenute, per quanto riguarda il tempo determinato, dopo ampia discussione sulle modifiche normative intervenute e sulle effettive esigenze del settore si è convenuto che le Centrali Cooperative provvederanno all’invio di un testo relativo a questo Istituto con l’integrazione delle possibili causali discusse durante l’incontro.
In merito alla questione vestizione e svestizione, le parti si sono confrontate in particolar modo sul minutaggio da applicare a quest’istituto, atteso che la contrattazione di secondo livello ha riportato esiti negoziali differenti e hanno stabilito che le Centrali Cooperative forniranno un testo, con l’intento di inserire detto istituto all’interno del CCNL, al fine di uniformare la disciplina.
Con l’obiettivo di chiudere le trattative entro l’anno, le OO.SS hanno calendarizzato cinque incontri da qui fino a metà dicembre.

Cassa Edile Pavia: erogati assegni e borse di studio 2023

Corrisposti assegni di studio e borse di studio ai figli dei lavoratori edili studenti e ai lavoratori studenti

Assegni di studio
La Cassa Edile della Provincia di Pavia, versa in favore dei figli dei lavoratori edili studenti ed ai lavoratori edili studenti, dei contributi a titolo di Assegno di studio in una soluzione unica all’inizio dell’anno scolastico ed entro il 31 dicembre con riferimento agli iscritti all’anno scolastico in corso.
Tale assegno viene destinato ai frequentanti dei tre gradi di scuole pubbliche, o legalmente riconosciute, o paritari, ovverosia:
– medie inferiori;
– medie superiori;
– università.
Al personale di settore ed ai figli i quali frequentino corsi regionali o professionali, viene corrisposto un contributo pari al 50% di quello riconosciuto per l’assegno di studio concernente la frequenza degli istituti pubblici legalmente riconosciuti o paritari.
L’importo viene determinato dal Comitato di Gestione con cadenza annuale.
Al fine della richiesta dell’erogazione di tale assegno occorre compilare la domanda su un apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, correlata di:
– certificazione d’iscrizione all’anno scolastico in corso;
– codice fiscale;
– autocertificazione stato di famiglia.
ed inviarla entro il prossimo 31 ottobre.
Borse di studio
La Cassa Edile eroga ai figli dei lavoratori edili studenti Borse di studio in un’unica soluzione all’inizio dell’anno scolastico ed entro sempre il prossimo 31 dicembre.
Queste vengono assegnate secondo i risultati scolastici conseguiti nell’anno precedente agli studenti delle scuole medie superiori ed agli universitari.
L’importo della Borsa di studio viene fissato dal Comitato di Gestione.
I requisiti richiesti per fruirne sono i seguenti:
– aver conseguito la promozione con una media non inferiore al 7,5 per lo studente delle scuole medie superiori;
– per il calcolo della media vengono esclusi i voti riguardanti la condotta, la religione e l’educazione fisica;
– aver superato almeno i 2/3 degli esami indicati nel piano di studio con una media non inferiore ai 24/30 per gli studenti universitari e al momento di presentazione della domanda.
La documentazione occorrente per la compilazione della domanda, presentata entro e non oltre il 31 ottobre 2023, è la seguente:
– apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile;
– certificazione d’iscrizione all’anno nuovo;
– codice fiscale;
– autocertificazione stato di famiglia;
– certificato degli esami sostenuti con voti per gli universitari;
– copia della pagella dell’anno precedente per gli studenti della scuola media superiore.

Allevatori, siglato il primo contratto regionale in Calabria

Premio per obiettivi, formazione e previdenza complementare tra le principali novità

È stato siglato nei giorni scorsi, nella sede dell’Ara (Associazione Regionale Allevatori) Calabria, tra le Federazioni sindacali regionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil e l’associazione datoriale Ara Calabria, il primo contratto regionale per organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici, valido per il triennio 2023-2025.
Tra i punti principali del contratto regionale si evidenzia il premio per obiettivi, la valorizzazione della formazione, per perfezionare competenze e servizi, le attività di informazione sui temi della sicurezza sul lavoro e della previdenza complementare, nonchè il riconoscimento di ticket restaurant per il personale dipendente che effettua rientro pomeridiano.
Le Parti Sociali hanno rappresentato che l’accordo siglato costituisce un primo e importante passo a sostegno della contrattazione regionale nel sistema allevatoriale calabrese, che mette al centro il valore del confronto e della partecipazione, a favore del lavoro e delle professionalità. Un contratto fortemente voluto, frutto di un costante e costruttivo confronto tra le Parti, in un settore fondamentale in Calabria, in quanto fornisce e garantisce servizi al comparto zootecnico regionale, sicurezza alimentare e qualità delle produzioni.
In generale l’avvio della contrattazione di secondo livello potrebbe incrementare la qualità dei servizi tecnici e di assistenza alle aziende del sistema allevatoriale calabrese, nonchè consentire maggiori tutele per i lavoratori, con positive ricadute sulle produzioni alimentari. 

Fondo Nuove Competenze seconda edizione, le nuove FAQ

L’ANPAL chiarisce le modalità operative per redigere l’attestazione delle competenze nelle nuove FAQ pubblicate sul proprio sito (ANPAL, comunicato 5 ottobre 2023).

In riferimento al comunicato n. 11790/2023 con il quale erano state fornite istruzioni operative per la redazione dell’attestazione delle competenze, l’ANPAL risponde ad alcuni quesiti sull’argomento specificando diversi aspetti. 

 

Riguardo alla possibilità di produrre un’unica attestazione delle competenze nel caso di partecipazione del lavoratore a un percorso di formazione composito (ad esempio composto da più moduli o più corsi), viene precisato che è possibile ricorrere a un unico documento certificante le competenze purché siano rispettate le seguenti condizioni: 

 

– si tratti di competenze attestabili in un documento con la stessa valenza, ossia si tratti univocamente di una attestazione di trasparenza, o di un documento di validazione o di certificazione;

– la dichiarazione delle specifiche competenze sia riconducibile a corsi ben identificabili.

 

In ipotesi di presentazione dell’istanza NON tramite un Fondo interprofessionale di percorsi formativi con esiti NON referenziabili alle ADA dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni, occorre identificare comunque delle competenze necessarie alla realizzazione delle attività di lavoro oggetto di formazione. Tali competenze, laddove possibile descritte in termini di conoscenze e abilità, vanno messe in trasparenza o attraverso un attestato di trasparenza (di parte prima) o, laddove si prevedano test o prove finali con la presenza di esperti del settore (anche gli stessi docenti della formazione), possono essere validate. Nella voce “processo dell’Atlante” occorrerà descrivere, in forma sintetica, e comprensibile il processo lavorativo in cui sono inserite le competenze formate, indipendentemente che siano o meno già referenziate in Atlante. Per la descrizione delle competenze, laddove le abilità e/o le conoscenze non siano presenti nei quadri di classificazione indicati nell’Avviso, possono essere omesse.

 

Nelle attestazioni dei Percorsi formativi con esiti non referenziabili alle ADA dell’Atlante del Lavoro si richiede di inserire il settore economico professionale (ATECO) riportato nella visura del registro delle imprese. Qualora fossero presenti più codici, l’ANPAL precisa che si deve inserire il codice di attività più affine al tema su cui è stata svolta la formazione.

 

Vengono fornite ulteriori indicazioni anche in riferimento alla firma che deve essere apposta dal lavoratore e al numero di ore che devono essere correttamente riportate in “evidenze”, che sono quelle effettivamente frequentate dal discente.