EBM Salute: al via le domande per il rimborso spese servizio trasporti

Rimborso del 50% del costo attivazione o rinnovo dell’abbonamento sino a 100,00 euro per il servizio del trasporto pubblico

EBM Salute, l’Ente Bilaterale Metalmeccanici ha erogato la somma di 1.000.000,00 di euro per il Bando straordinario di rimborso spese sopportate per il servizio trasporti a favore del personale di settore aderente all’Ente.
Invero, dall’8 gennaio 2024 possono farne richiesta i lavoratori che hanno acquistato o rinnovato un abbonamento annuale valido al momento della domanda e relativo alla fruizione dei servizi del trasporto pubblico. Il contributo prevede un rimborso del 50% del costo di attivazione o rinnovo dell’abbonamento sino ad un massimo di 100,00 euro.
Gli iscritti alla Bilateralità possono inviare la domanda direttamente dalla sezione Bandi – Bandi EBM – presenta nuova domanda tramite l’area riservata EBM, anche mediante l’azienda o il consulente associato all’azienda, accedendo alle aree rispettivamente riservate. Non è prevista la convalida di questa da parte dell’azienda.
Inoltre, la richiesta deve essere presentata entro la scadenza della validità dell’abbonamento.
Da ultimo EBM Salute comunica, che il bando in questione è accessibile fino ad esaurimento dell’importo di 1.000.000,00 di euro messo a disposizione ed altresì, che tutti i dettagli relativi alla domanda ed ai documenti da inviare possono rinvenirsi nel testo del bando stesso.

CIRL Alimentari Artigianato FVG: sottoscritto il rinnovo del contratto

Il nuovo accordo scadrà il 31 dicembre 2025 per la parte economica e nel 2027 per la parte normativa

È stato sottoscritto nei giorni scorsi, presso la sede di Confartigianato a Udine, il rinnovo del contratto integrativo regionale del Friuli Venezia Giulia per i dipendenti delle imprese artigiane alimentari e della panificazione. La trattativa tra le Segreterie Regionali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil insieme a Confartigianato e CNA del FVG, ha determinato importanti miglioramenti normativi e retributivi per i 4.200 lavoratori occupati nelle circa 900 aziende attive in regione, che attendevano questo rinnovo dal 2019. Il nuovo accordo scadrà il 31 dicembre 2025 per la parte economica e nel 2027 per la parte normativa.
Tra le novità più importanti dell’accordo si segnala il rafforzamento dell’Osservatorio Regionale, strumento utile per conoscere la situazione attuale e futura del settore artigiano e il ripristino del Fondo Regionale di Categoria per attivare progetti di integrazione economica per aziende e lavoratori. Il Fondo di Categoria ha subìto un incremento da 15,00 a 20,00 euro per prestazioni bilaterali a favore degli occupati e delle imprese. 
Dal punto di vista economico è stato definito un aumento del Premio di Risultato Territoriale da 1,5% a 2% con un “Una Tantum” di 220,00 euro in due tranche per il 2024 e 2025. Prevista inoltre la copertura al 100% della retribuzione per il terzo giorno di malattia per un massimo di tre eventi l’anno.
In conclusione, si segnala il recepimento del protocollo per contrasto e prevenzione alle molestie sessuali ed è stato introdotto l’istituto delle ferie e ROL solidali.
Già nelle prossime settimane, le Parti si incontreranno per dare avvio all’Osservatorio Regionale e la Commissione Paritetica, per mettere in atto le prime operazioni necessarie a supporto delle aziende e delle lavoratrici e dei lavoratori dell’artigianato alimentare e panificazione.

Servizi museali: continua la trattativa sul progetto di riforma

Ridefinizione dei servizi museali ed applicazione del CCNL Federculture i punti salienti del progetto di riforma

Nei giorni scorsi si è tenuto l’incontro per la ridefinizione dei servizi museali in cui il Ministero della cultura ha reso noto di aver preso in considerazione tutte le varie criticità rinvenute dalle OO.SS. nel progetto di riforma al fine di superarle.
A tal proposito è stata prevista l’introduzione di un nuovo organismo l’Istituto Autonomo per la Valorizzazione Economica dei Luoghi della Cultura con lo scopo di sollecitare l’attenzione sui servizi museali esternalizzati. La situazione prospettata per tutti i musei italiani sembra difatti esser quella di renderli autonomi.
Per quanto riguarda gli istituti autonomi minori invece, avendo capacità economico-finanziarie minori rispetto agli altri istituti, si è stabilito di raggrupparli nelle rispettive Direzioni Regionali.
Il Ministero ha comunque assicurato l’aumento dei servizi erogati per migliorarne l’offerta e sviluppare sempre di più il settore anche a livello occupazionale.
In tema di riorganizzazione, i sindacati hanno richiamato l’attenzione anche sui bandi di gara rispettando quanto stabilito dalla clausola sociale, e cercando di dare un orientamento preciso su quale disciplina contrattuale collettiva applicare, vista la molteplicità di CCNL presi in considerazione per tale scopo che presentano trattamenti economici e normativi differenti, sebbene le mansioni svolte risultino essere comunque le medesime. Rispetto a ciò, il Ministero ha fatto presente che, a seguito di quanto discusso nei precedenti incontri del tavolo tecnico, è stato previsto per i prossimi bandi l’applicazione della clausola sociale ed altresì l’indicazione del CCNL Federculture come disciplina contrattuale collettiva da applicare.
In risposta, le OO.SS. hanno richiesto di portare l’attenzione su problematiche come ad esempio la nuova assegnazione dei servizi attualmente svolti.
Circa le criticità sollevate per alcuni bandi di gara pubblicati in cui i requisiti in merito alle competenze linguistiche annullano la clausola sociale, il Ministero ribadisce ulteriormente la propria disponibilità alla realizzazione di cambio appalto in sede ministeriale.
Da ultimo, in considerazione dei tempi per il completamento della riforma dei luoghi della cultura e ulteriori problematiche urgenti, le parti fanno comunicano una nuova convocazione del tavolo tecnico per gestire tali situazioni. 

Telelavoro transfrontalieri, entrato in vigore l’Accordo quadro

L’intesa, sottoscritta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 28 dicembre 2023, è operativa dal 1° gennaio 2024 (ANPAL, comunicato 12 gennaio 2024).

Dal 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il Framework Agreement on the application of Article 16 (1) of Regulation (EC) No. 883/2004 in cases of habitual cross-border telework per l’Italia, sottoscritto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo scorso 28 dicembre 2023. Si tratta dell’Accordo amministrativo in materia di telelavoro per i transfrontalieri nell’UE, nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera.

In sostanza, l’intesa consente di elevare la soglia percentuale dal 25% al 50% del tempo di lavoro complessivo svolto dal lavoratore nel paese di residenza allo scopo di autorizzare il versamento dei contributi previdenziali in vigore nel paese in cui ha sede l’impresa e rendendo quindi meno frequente il passaggio alla competenza della legislazione di sicurezza sociale del paese di residenza.

In tema di telelavoro per i lavoratori transfrontalieri, si rammenta che già lo scorso 28 novembre 2023 Italia e Svizzera avevano siglato a livello tecnico un Protocollo di modifica dell’Accordo frontalieri tra i due Paesi del 23 dicembre 2020 finalizzato a disciplinare il trattamento del fenomeno, prevedendo la possibilità di svolgere il telelavoro fino al massimo del 25% dell’orario di lavoro. In quel caso, tuttavia, ci si limitava esclusivamente alla codifica delle integrazioni e modifiche previste dalla Dichiarazione di intenti del 10 novembre 2023 sottoscritta per l’Italia dal Ministro dell’economia e delle finanze. 

 

 

CCNL Chimica Industria: c’è l’intesa sull’anticipo degli aumenti contrattuali

Al fine di contrastare dinamiche inflattive e costi energetici è stato anticipato al 1° gennaio 2024 l’incremento di 68,00 euro inizialmente previsto a luglio

In data 8 gennaio 2024, Federchimica, Farmindustria e Ugl Chimici, Failc Confail, Fialc Cisal, hanno raggiunto un’intesa in base alla quale viene anticipata al 1° gennaio 2024 l’erogazione di 45,00 euro come quota della tranche di aumento contrattuale del Trattamento Economico Minimo (TEM), già prevista dal 1° luglio 2024. Viene inoltre inserita nei minimi contrattuali la cifra di 23,00 euro, ad oggi riconosciuta in qualità di EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) e che sarebbe stata trasferita comunque a partire da luglio 2024. L’incremento totale previsto è di 68,00 euro per la categoria D1.
Le Parti Sociali hanno raggiunto l’accordo al fine di supportare i lavoratori addetti all’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL, in un momento di particolare difficoltà, in un contesto geopolitico ed economico complesso, con elevati costi di energia e materie prime, anche favorendo la gestione complessiva dei costi per le imprese. Le somme anticipate verranno poi compensate nel corso del 2025 nell’ambito dei valori economici che saranno oggetto del prossimo rinnovo contrattuale.

 

SETTORE CHIMICO E CHIMICO-FARMACEUTICO

Incrementi in Euro del Trattamento Economico Minimo (TEM)

Cat. PO Dal 1° gennaio 2024 Dal 1° luglio 2024
Incremento TEM Incremento TEM
Minimo IPO Minimo IPO
A1 71,00 30,00 24,00 10,00
A2 71,00 18,00 24,00 7,00
A3 71,00 16,00 24,00 5,00
B1 66,00 17,00 21,00 5,00
B2 66,00 12,00 21,00 4,00
C1 54,00 20,00 18,00 6,00
C2 54,00 15,00 18,00 5,00
D1 51,00 17,00 17,00 6,00
D2 51,00 12,00 17,00 4,00
D3 51,00 10,00 17,00 3,00
E1 46,00 12,00 15,00 3,00
E2 46,00 6,00 15,00 2,00
E3 46,00 3,00 15,00 0,00
E4 46,00 2,00 15,00 0,00
F 46,00 0,00 14,00 0,00

Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze e EDR

Cat. PO Trattamento contrattuale previgente     Dal 1° gennaio 2024 Dal 1° luglio 2024
      TEM mensile EDR TEM mensile EDR
Minimo IPO EDR Minimo IPO Minimo IPO
A1 2.425,52 507,96 34,00 2.496,52 537,96 0,00 2.520,52 547,96 0,00
A2 2.425,52 288,07 31,00 2.496,52 306,07 0,00 2.520,52 313,07 0,00
A3 2.425,52 229,70 28,00 2.496,52 245,70 0,00 2.520,52 250,70 0,00
B1 2.238,22 286,76 27,00 2.304,22 303,76 0,00 2.325,22 308,76 0,00
B2 2.238,22 199,39 26,00 2.304,22 211,39 0,00 2.325,22 215,39 0,00
C1 2.000,25 302,40 25,00 2.054,25 322,40 0,00 2.072,25 328,40 0,00
C2 2.000,25 221,61 23,00 2.054,25 236,61 0,00 2.072,25 241,61 0,00
D1 1.849,03 299,23 23,00 1.900,03 316,23 0,00 1.917,03 322,23 0,00
D2 1.849,03 207,74 20,00 1.900,03 219,74 0,00 1.917,03 223,74 0,00
D3 1.849,03 156,73 20,00 1.900,03 166,73 0,00 1.917,03 169,73 0,00
E1 1.671,87 237,41 19,00 1.717,87 249,41 0,00 1.732,87 252,41 0,00
E2 1.671,87 146,27 18,00 1.717,87 152,27 0,00 1.732,87 154,27 0,00
E3 1.671,87 86,42 16,00 1.717,87 89,42 0,00 1.732,87 89,42 0,00
E4 1.671,87 42,17 16,00 1.717,87 44,17 0,00 1.732,87 44,17 0,00
F 1.638,46 0,00 15,00 1.684,46 0,00 0,00 1.698,46 0,00 0,00

SETTORE FIBRE

Incrementi in Euro del Trattamento Economico Minimo (TEM)

Cat. PO Dal 1° gennaio 2024 Dal 1° luglio 2024
Incremento TEM Incremento TEM
Minimo IPO Minimo IPO
A1 71,00 27,00 24,00 9,00
A2 71,00 10,00 24,00 3,00
A3 71,00 7,00 24,00 2,00
B1 62,00 16,00 20,00 5,00
B2 62,00 5,00 20,00 2,00
C1 53,00 13,00 17,00 5,00
C2 53,00 11,00 17,00 3,00
D1 47,00 16,00 15,00 5,00
D2 47,00 9,00 15,00 3,00
D3 47,00 8,00 15,00 4,00
E1 44,00 11,00 14,00 5,00
E2 44,00 3,00 14,00 2,00
E3 44,00 1,00 14,00 1,00
E4 44,00 1,00 14,00 0,00
F 44,00 0,00 14,00 0,00

Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze e EDR

Cat. PO Trattamento contrattuale previgente     Dal 1° gennaio 2024 Dal 1° luglio 2024
      TEM mensile EDR TEM mensile EDR
Minimo IPO EDR Minimo IPO Minimo IPO
A1 2.415,52 475,96 33,00 2.486,52 502,96 0,00 2.510,52 511,96 0,00
A2 2.415,52 226,07 26,00 2.486,52 236,07 0,00 2.510,52 239,07 0,00
A3 2.415,52 152,70 26,00 2.486,52 159,70 0,00 2.510,52 161,70 0,00
B1 2.192,22 280,76 26,00 2.254,22 296,76 0,00 2.274,22 301,76 0,00
B2 2.192,22 142,39 22,00 2.254,22 147,39 0,00 2.274,22 149,39 0,00
C1 1.992,25 242,40 22,00 2.045,25 255,40 0,00 2.062,25 260,40 0,00
C2 1.992,25 176,61 21,00 2.045,25 187,61 0,00 2.062,25 190,61 0,00
D1 1.809,03 293,23 21,00 1.856,03 309,23 0,00 1.871,03 314,23 0,00
D2 1.809,03 158,74 19,00 1.856,03 167,74 0,00 1.871,03 170,74 0,00
D3 1.809,03 117,73 19,00 1.856,03 125,73 0,00 1.871,03 129,73 0,00
E1 1.651,87 215,41 19,00 1.695,87 226,41 0,00 1.709,87 231,41 0,00
E2 1.651,87 99,27 16,00 1.695,87 102,27 0,00 1.709,87 104,27 0,00
E3 1.651,87 58,42 14,00 1.695,87 59,42 0,00 1.709,87 60,42 0,00
E4 1.651,87 25,17 14,00 1.695,87 26,17 0,00 1.709,87 26,17 0,00
F 1.615,46 0,00 14,00 1.659,46 0,00 0,00 1.673,46 0,00 0,00

SETTORE ABRASIVI

Incrementi in Euro del Trattamento Economico Minimo (TEM)

Cat. PO Dal 1° gennaio 2024 Dal 1° luglio 2024
Incremento TEM Incremento TEM
Minimo IPO Minimo IPO
A1 76,00 21,00 24,00 6,00
B1 59,00 17,00 18,00 6,00
B2 59,00 10,00 18,00 4,00
C1 51,00 15,00 16,00 5,00
C2 51,00 11,00 16,00 3,00
C3 51,00 10,00 16,00 3,00
D1 45,00 14,00 15,00 3,00
D2 45,00 9,00 15,00 2,00
D3 45,00 8,00 15,00 2,00
E1 45,00 7,00 14,00 2,00
E2 45,00 1,00 14,00 0,00
E3 45,00 0,00 14,00 0,00
F 44,00 0,00 14,00 0,00

Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze e EDR

Cat. PO Trattamento contrattuale previgente     Dal 1° gennaio 2024 Dal 1° luglio 2024
      TEM mensile EDR TEM mensile EDR
Minimo IPO EDR Minimo IPO Minimo IPO
A1 2.341,51 325,47 34,00 2.417,51 346,47 0,00 2.441,51 352,47 0,00
B1 2.106,38 294,04 26,00 2.165,38 311,04 0,00 2.183,38 317,04 0,00
B2 2.106,38 141,05 24,00 2.165,38 151,05 0,00 2.183,38 155,05 0,00
C1 1.841,05 239,50 23,00 1.892,05 254,50 0,00 1.908,05 259,50 0,00
C2 1.841,05 190,46 21,00 1.892,05 201,46 0,00 1.908,05 204,46 0,00
C3 1.841,05 135,92 21,00 1.892,05 145,92 0,00 1.908,05 148,92 0,00
D1 1.651,44 280,06 20,00 1.696,44 294,06 0,00 1.711,44 297,06 0,00
D2 1.651,44 150,03 19,00 1.696,44 159,03 0,00 1.711,44 161,03 0,00
D3 1.651,44 109,15 19,00 1.696,44 117,15 0,00 1.711,44 119,15 0,00
E1 1.561,79 146,42 19,00 1.606,79 153,42 0,00 1.620,79 155,42 0,00
E2 1.561,79 57,47 16,00 1.606,79 58,47 0,00 1.620,79 58,47 0,00
E3 1.561,79 19,33 16,00 1.606,79 19,33 0,00 1.620,79 19,33 0,00
F 1.539,78 0,00 16,00 1.583,78 0,00 0,00 1.597,78 0,00 0,00

SETTORI LUBRIFICANTI E GPL

Incrementi in Euro del Trattamento Economico Minimo (TEM)

Liv. Dal 1° gennaio 2024 Dal 1° luglio 2024
Q1 109,00 35,00
Q2 95,00 32,00
A 89,00 29,00
B 81,00 27,00
C 74,00 24,00
D 69,00 23,00
E 61,00 20,00
F 55,00 18,00
G 53,00 17,00
H 51,00 17,00
I 46,00 14,00

Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze e EDR

Liv. Trattamento contrattuale previgente Dal 1° gennaio 2024 Dal 1° luglio 2024
TEM mensile EDR TEM mensile EDR TEM mensile EDR
Q1 3.225,00 38,00 3.334,00 0,00 3.369,00 0,00
Q2 2.925,00 33,00 3.020,00 0,00 3.052,00 0,00
A 2.796,00 31,00 2.885,00 0,00 2.914,00 0,00
B 2.591,00 28,00 2.672,00 0,00 2.699,00 0,00
C 2.359,00 26,00 2.433,00 0,00 2.457,00 0,00
D 2.212,00 24,00 2.281,00 0,00 2.304,00 0,00
E 2.048,00 21,00 2.109,00 0,00 2.129,00 0,00
F 1.907,00 19,00 1.962,00 0,00 1.980,00 0,00
G 1.869,00 18,00 1.922,00 0,00 1.939,00 0,00
H 1.762,00 18,00 1.813,00 0,00 1.830,00 0,00
I 1.619,00 16,00 1.665,00 0,00 1.679,00 0,00

 

ISEE, l’esclusione dei titoli di Stato dal calcolo

L’entrata in vigore della disposizione della Legge di bilancio 2024 in materia di Indicatore della situazione economica equivalente non è immediata (INPS, messaggio del 12 gennaio 2024, n. 165).

L’INPS ha reso noto, previo chiarimento del dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che l’entrata in vigore della disposizione che consente di escludere dall’ISEE i titoli di Stato (BOT, BTP, CTS, ecc.) e i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato (i prodotti di raccolta del risparmio postale), non è immediata essendo subordinata all’approvazione delle modifiche al regolamento recante la disciplina dell’Indicatore della situazione economica equivalente (DPCM n. 159 del 2013).

Infatti, la Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha previsto l’esclusione dal calcolo dell’ISEE all’articolo 1, comma 183, stabilendola fino a un valore complessivo di 50.000 euro, per i titoli sopra citati.

Pertanto, l’INPS ha comunicato che nelle more delle modifiche al citato regolamento, rimane al momento immutata la disciplina ISEE relativa al patrimonio mobiliare, con la conseguenza che nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate a partire da gennaio 2024 permane l’obbligo di indicare tutti i rapporti finanziari declinati all’articolo 5 del DPCM, n. 159/2013 e posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare.

 

 

CCNL Ortofrutticoli ed Agrumari: iniziate le trattative per il rinnovo

Tra le richieste dei sindacati 202,00 euro al 6° livello, la previsione della quattordicesima e l’erogazione di un importo a titolo Una Tantum

Lo scorso 11 gennaio sono state avviate le trattative per il rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti ortofrutticolo ed agrumari, sottoscritto da Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs ,scaduto lo scorso 31 dicembre.
A livello economico, i sindacati hanno richiesto:
202,00 euro di aumento per il 6°livello medio da riparametrare sugli altri livelli,
– il riconoscimento di un importo a titolo di una tantum per il recupero dell’inflazione negli anni di vigenza del CCNL precedente;
– la previsione del diritto alla quattordicesima mensilità;
– l’erogazione di un elemento economico di garanzia;
– l’aumento della maggiorazione per il lavoro straordinario dal 35% al 40%, con l’introduzione di una maggiorazione ad hoc per i lavoro straordinario festivo.
A livello normativo sono stati richiesti:
–  per quanto riguarda la previdenza complementare, in caso di incremento da parte del lavoratore fino al 2%, la previsione della medesima contribuzione del datore di lavoro;
– in merito alla malattia, il prolungamento della deroga massima da 180 giorni in un anno solare a 365 giorni con la retribuzione fino al 50% dello stipendio per gli ulteriori 180 giorni, con la previsione di integrazione al 100% per tutto il periodo dell’infortunio e della malattia, del pagamento anticipato e dell’integrazione a partire dal 4° giorno anche per i lavoratori a tempo determinato;
– per quanto riguarda la maternità e paternità, con la previsione di 8 ore di permesso retribuito aggiuntivo per la malattia del figlio fino a 14 anni, l’aumento del periodo di congedo parentale e l’anticipo della maternità da parte del datore di lavoro, comprensiva dell’integrazione al 100%;
– un tavolo tecnico per sviluppare i livelli di inquadramento, con il superamento dei livelli più bassi di classificazione;
– la riduzione dell’orario di lavoro da 40 a 36 ore a parità di salario. 

CCNL Impianti Sportivi: siglato il rinnovo contrattuale

L’intesa tra i sindacati dà il via ad aumenti retributivi, maggiorazioni ad hoc, regolamentazione dei vari rapporti di lavoro e nuove figure professionali 

Le OO.SS. Slc-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilcom-Uil hanno siglato, insieme alla Confederazione italiana dello sport – Confcommercio Imprese per l’Italia, l’accordo di rinnovo del CCNL Sport che si applica al personale dipendente di palestre e impianti sportivi. Il contratto, il cui rinnovo arriva a stretto giro dalla scadenza del 31 dicembre 2023, decorre dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2026. Al momento, il CCNL viene applicato a poco più di 7.000 datori di lavoro, per un numero complessivo di 41.000 dipendenti. Viene utilizzato da imprese, società, enti del settore e vede il coinvolgimento di centri sportivi impegnati nelle varie discipline, enti profit e no-profit.
Dal comunicato diramato dalla Fisascat-Cisl si evince un adeguamento alla contrattazione esistenze e alle normative di legge, introdotte con la riforma dello Sport (Dlgs 36/2021 in vigore dal 1° luglio 2023). L’obiettivo è quello di dare una maggiore regolamentazione ai vari rapporti di lavoro presenti nel mondo dello sport, caratterizzato, invece, da una sostanziale flessibilità. Tra le novità contrattuali si segnalano: aumento economico medio a regime per il 4° livello pari a 200,00 euro, da riparametrarsi per tutti i livelli, di cui detrarre 100,00 euro in quanto già erogati in seguito all’accordo del 30 maggio 2022. Per quel che concerne i restanti 100,00 euro, questi vengono erogati il 3 tranche:

40,00 euro con la retribuzione di luglio 2024;

30,00 euro con la retribuzione di luglio 2025;

30,00 euro con la retribuzione di luglio 2026.

Ai collaboratori coordinati e continuativi viene riconosciuta, invece, una maggiorazione del 25% dal 1° gennaio 2024 e fino a novembre 2029. Oltre a quanto sopra indicato, nel rinnovo è previsto anche il superamento del doppio regime contrattuale riguardante gli occupati prima e dopo il 22 dicembre 2015, data di stipula del CCNL originario Impianti e Attività sportive; e una equiparazione retributiva, mediante una tabella di parificazione retributiva in vigore da novembre 2026 a novembre 2029, con l’assorbimento per entrambi (dipendenti assunti ante e post 2015) della quattordicesima mensilità nella paga base. E’ prevista, anche, la revisione degli inquadramenti contrattuali, mediante l’introduzione di figure professionali previste dalla riforma e riconducibili ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa sportiva; tra le figure vi sono anche hostess e steward di impianto sportivo, ai quali viene erogata una retribuzione maggiorata con il riconoscimento ad hoc della percentuale del 20%. Previsto anche l’aumento dei minimi contrattuali su 13 mensilità; la regolamentazione della flessibilità nel lavoro part-time e stagionale, attraverso contratti a termine per la stagione sportiva e la valorizzazione della bilateralità anche per i contratti co.co.co.. 

Malattia dei lavoratori marittimi: prime indicazioni sull’indennità

Arrivano dall’INPS le prime istruzioni operative sull’indennità di malattia spettante ai lavoratori marittimi alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2024 (INPS, messaggio 12 gennaio 2024, n. 157). 

La Legge di bilancio 2024 (art. 1, co. 156, Legge n. 213/2023) apporta alcune modifiche al regio decreto-legge n. 1918/1937 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 831/1938), recante norme in materia di assicurazione contro le malattie per la gente di mare.

 

In particolare, la novella riguarda la misura e la retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione dell’indennità di malattia.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2024, l’importo dell’indennità giornaliera cui ha diritto la gente di mare per gli eventi di malattia nei casi in cui la stessa impedisca totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro è pari al 60% della retribuzione, in luogo del precedente 75%.

 

Cambiano anche le modalità di calcolo dell’indennità giornaliera riferita agli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024: la stessa è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall’assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l’evento di malattia.

Nel caso in cui l’evento si sia verificato nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, il calcolo dell’indennità giornaliera avviene dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti. 

 

Si ricorda che la tutela della malattia per i lavoratori marittimi prevede le seguenti distinte prestazioni:

 

– indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare di cui agli articoli 6 e 7 del R.D.L. n. 1918/1937, la cui misura è calcolata ai sensi dell’articolo 10 del medesimo regio decreto-legge; in particolare le descritte prestazioni, prima della modifica legislativa, erano indennizzate in misura pari al 75% del salario effettivamente percepito dall’assicurato nei 30 giorni precedenti lo sbarco;

 

– indennità per inabilità temporanea da malattia in continuità di rapporto di lavoro, riconosciuta sulla base della contrattazione collettiva specifica di settore, corrisposta nella misura del 50% (per i primi 20 giorni) e del 66,66% (dal 21° al 180° giorno) della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia;
 

– temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia, di cui alla Legge n. 1486/1962, conseguente a un periodo di inabilità per malattia o infortunio precedentemente indennizzato. La retribuzione di riferimento per il calcolo della misura della prestazione è la medesima utilizzata come base di calcolo per l’evento di malattia presupposto, considerando tuttavia le sole voci della retribuzione ordinaria.

 

In attesa dell’aggiornamento del servizio web di trasmissione dei flussi retributivi, l’INPS comunica che, al fine di assicurare continuità nel riconoscimento delle tutele di malattia in favore dei lavoratori marittimi, le indennità di inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare devono essere provvisoriamente determinate – a cura delle Sedi Polo – sulla base dell’ultima retribuzione teorica Uniemens disponibile per lo specifico rapporto di lavoro.

 

In caso di ritardo nell’invio di flussi Uniemens, le stesse Sedi dovranno provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi salariali previsti.

Invalidità civile, esteso il servizio di allegazione della documentazione sanitaria alle ASL

Ma è necessario che le Aziende sanitarie locali esprimano la propria volontà di adesione, chiedendo la relativa abilitazione (INPS, messaggio 8 gennaio 2024, n. 77).

L’INPS ha comunicato l’estensione del servizio “Allegazione documentazione Sanitaria”, già operativo per le Commissioni Mediche di Verifica dell’INPS (procedura CIC – revisioni per tutto il territorio nazionale e prime istanze/aggravamenti laddove vige la convenzione), anche per le attività delle Commissioni Mediche Integrate (CMI) relative alle prime istanze e agli aggravamenti nei territori in cui la prima visita è di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL).

Tuttavia, in questa prima fase sperimentale – precisa l’Istituto – per non interferire con le attuali modalità di lavoro e con gli ordinari flussi di processo, è necessario che l’ASL esprima la propria volontà di adesione al servizio, chiedendo quindi la relativa abilitazione.

In particolare, l’ASL potrà chiedere l’abilitazione per il tramite della Direzione regionale o Direzione di coordinamento metropolitano dell’INPS di riferimento, la quale formalizzerà la richiesta alla Direzione centrale Inclusione e invalidità civile. A seguito della conclusione della fase sperimentale, il servizio verrà attivato presso tutte le ASL e ne sarà data comunicazione con apposito messaggio.

Le caratteristiche del servizio

Il servizio consente ai cittadini (o da chi li rappresenta), che intendono aderire alle disposizioni dell’articolo 29-ter del D.L n. 76/2020, di inoltrare online la documentazione sanitaria probante ai fini dell’accertamento medico legale, in modo da ottenere una valutazione agli atti della propria domanda.

Al riguardo, l’INPS precisa che il servizio di “Allegazione documentazione Sanitaria” è operativo per il cittadino fino alla definizione del verbale sanitario. A conclusione dell’iter sanitario, tale funzione viene disabilitata. Il termine che il soggetto interessato dovrà rispettare per potersi avvalere della facoltà di usufruire del servizio “Allegazione della documentazione Sanitaria” è stabilito dagli accordi tra l’INPS e l’ASL.

La procedura guida l’utente nell’allegazione della documentazione sanitaria, indicando una possibile classificazione dei file da inserire. La documentazione da allegare online è accettata solo se in formato PDF e con una dimensione massima di 2 MB per ogni documento.

I documenti allegati sono resi disponibili alla Commissione Medica Integrata ASL che potrà pronunciarsi con la redazione di un verbale agli atti, che viene successivamente trasmesso ai sistemi informativi dell’INPS per la validazione. Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, la CMI può comunque procedere con la convocazione a visita diretta dell’interessato.

Il messaggio in commento, infine, include la descrizione della variazione del flusso operativo della procedura VOA determinata dal servizio di “Allegazione documentazione Sanitaria”.