Infortuni sul lavoro: nuova procedura di trasmissione dei certificati

Con la Circolare n. 25 del 14 giugno 2022, l’INAIL fornisce indicazioni operative sulla nuova procedura di trasmissione telematica, da parte dei medici, dei certificati di infortunio sul lavoro.

Secondo le disposizioni riguardanti l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. n. 112/1965), “qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore”.
La trasmissione va fatta per ogni certificato direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’INAIL.
Il termine per l’invio del certificato è entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza.
Per semplificare tale adempimento l’INAIL ha rilasciato un nuovo servizio applicativo per l’invio dei certificati medici di infortunio sul lavoro che risponde all’esigenza di rendere più agevole l’attività di elaborazione della certificazione medica al fine di garantirne una tempestiva trasmissione all’Istituto.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
Il nuovo servizio applicativo “Certificati medici di infortunio” gestisce l’inoltro all’INAIL dei certificati di infortunio sul lavoro da parte dei medici, compresi quelli operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie (in procedura indicate “strutture ospedaliere”).
Il servizio consente al medico l’inserimento delle informazioni e dei dati riguardanti l’evento lesivo in modo strutturato e omogeneo, mediante una riorganizzazione degli stessi in apposite e distinte sezioni tematiche compilabili in base alle evidenze emerse nel corso della visita medica.
Inoltre, nell’ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei medici, sono stati razionalizzate le informazioni necessarie all’istruttoria relative sia all’assicurato sia ai dati sanitari.
In conformità a quanto richiesto in sede di compilazione del certificato medico in modalità telematica è stato, altresì, rivisitato il relativo modulo cartaceo, differenziato a seconda della tipologia di evento lesivo, disponibile sul sito istituzionale dell’INAIL.

ACCESSO E ABILITAZIONE AL SERVIZIO
In generale l’accesso ai servizi online dell’INAIL è possibile esclusivamente tramite SPID, CNS o CIE.
Gli utenti abilitati al nuovo servizio applicativo dei certificati medici di infortunio sono tutti i medici, compresi i medici operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Per quanto riguarda i referenti territoriali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, l’INAIL precisa che gli stessi sono abilitati esclusivamente alla trasmissione offline dei certificati medici di infortunio.
Per ottenere l’abilitazione al rilascio della certificazione medica di infortunio in modalità telematica, il medico e il rappresentante legale della suddette strutture devono presentare apposita richiesta alla Sede Inail competente per territorio mediante l’apposita modulistica reperibile sul portale istituzionale dell’INAIL (moduli abilitazione ai servizi online):
– richiesta di attribuzione codice presidio e di abilitazione ai servizi online Inail per le strutture sanitarie e socio-sanitarie;
– richiesta di attribuzione codice medico e di abilitazione ai servizi online Inail per i medici esterni non operanti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Tali richieste, redatte sull’apposita modulistica, devono essere corredate da una copia del documento di identità e possono essere presentate alternativamente presso le Sedi territoriali Inail oppure in via telematica attraverso i rispettivi servizi di richiesta disponibili al percorso www.inail.it – Accedi ai servizi online -Richieste di abilitazione ->Medico Esterno ->Presidio ospedaliero.
Il ruolo di medico ospedaliero e di referente territoriale sono attribuiti direttamente dal legale rappresentante della struttura di appartenenza o dall’amministratore delle utenze digitali da questi individuato, attraverso la funzione “Gestione Utenti/Gestione utenti e profili” disponibile nei servizi online.
Una volta effettuato l’accesso con le modalità sopra descritte, è possibile trasmettere i certificati medici di infortunio in via telematica, con modalità diverse in relazione al ruolo riconosciuto all’atto dell’accesso.
Tali modalità di accesso al servizio restano operative fino all’avvio della Convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Inail che prevede l’accesso ai servizi online dell’Inail tramite il sistema di autenticazione Tessera Sanitaria. Sulla base della Convenzione, il medico certificatore, infatti, autenticandosi sul portale Tessera Sanitaria nelle modalità già previste, potrà accedere ai servizi Inail. In caso di esito positivo di tale procedura di autenticazione, il Sistema Tessera Sanitaria, garantendo l’identità e il ruolo del medico, consentirà l’accesso al portale dell’Inail per l’invio dei certificati medici.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI CERTIFICATI MEDICI DI INFORTUNIO
Le modalità di trasmissione dei certificati medici di infortunio sono le seguenti:
– Modalità online: accedendo al portale istituzionale, il medico ha la possibilità di compilare e inviare i certificati di infortunio;
– Modalità offline: accedendo al portale istituzionale, è possibile trasmettere il contenuto informativo della certificazione di infortunio in formato xml utilizzando la funzione “Invio tramite file” del servizio applicativo certificati medici di infortunio; le specifiche tecniche per il confezionamento del file da trasmettere all’Inail sono pubblicate sul portale istituzionale;
– Cooperazione Applicativa/Interoperabilità: è la metodologia di interazione degli utenti in cooperazione applicativa tramite Porta di Dominio oppure in interoperabilità (servizio “Rest”) in virtù di appositi accordi di adesione sottoscritti o da sottoscrivere dalle Regioni.
L’INAIL precisa che l’attuale servizio in cooperazione applicativa tramite Porta di Dominio sarà fruibile per il solo 2022, in quanto, a partire dal 1° gennaio 2023, sarà operativo esclusivamente il nuovo servizio “Rest”.

L’INAIL evidenzia che i certificati in lavorazione non completati e/o trasmessi alla data del 28 aprile 2022 non sono visualizzabili nel nuovo servizio e i certificati inviati precedentemente al rilascio del nuovo servizio possono essere richiesti all’Istituto attraverso il servizio “Inail risponde” presente nel portale istituzionale.

Accordo Ipca per il settore dell’Oreficeria Industria

Firmato il 9 giugno 2022, tra FEDERORAFI e FIM-FIOM-UILM, l’accordo per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo, dal 1° giugno 2022, relativa alla dinamica consuntivata dell’IPCA 2021

 

Le Parti firmatarie della contrattazione collettiva relativa al settore dell’Oreficeria Industria, si sono incontrati, ai sensi e per gli effetti dell’accordo di rinnovo del 23 dicembre 2021, per definire la quota dell’incremento retributivo complessivo, in vigore dal 1° giugno 2022, relativa alla dinamica consuntivata dell’IPCA 2021 al netto degli energetici importati.

Categorie

Quota relativa all’lPCA consuntivata 2021 ricompresa nella 1.a tranche, giugno 2022, degli incrementi retributivi complessivi

2.a 10,75
3.a 11,84
4.a 12,32
5.a 13,16
5.a Super 14,05
6.a 15,10
7.a 16,42

Le Parti, quindi, confermano che gli importi dei nuovi minimi mensili a decorrere dal 1° giugno 2022 sono pari a:

Categorie

Minimi Mensili dal 1° giugno 2022

2.a 1.363,86
3.a 1.502,64
4.a 1.563,52
5.a 1.670,37
5.a Super 1.782,85
6.a 1.916,55
7.a 2.083,89

Bonus 200 euro: indicazioni sull’esposizione del credito nel flusso Uniemens

L’inps fornisce indicazioni per l’esposizione del credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità una tantum pari a 200 euro, da parte dei datori di lavoro, sul flusso Uniemens.

L’erogazione dell’indennità una tantum genera un credito che il datore di lavoro può compensare in sede di denuncia contributiva mensile, come segue:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito in valore “N”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “07/2022”;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell’indennità a essi erogata, dovranno compilare l’elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:
– nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022;
– nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 07;
– nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “35”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
– nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità corrisposta ai lavoratori, nelle denunce Posagri delle competenze del mese di luglio 2022 valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale> l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.
Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” deve essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum da recuperare (Messaggio Inps 13 giugno 2022, n. 2397).

Adeguamento dei minimi retributivi per la Metalmeccanica – Confapi

Sorroscitto, l’accordo in attuazione di quanto previsto dall’Ipotesi di Accordo rinnovo del CCNL 26 maggio 2021 in materia di adeguamento dei minimi contrattuali, indennità di trasferta e indennità di reperibilità per i lavoratori della Metalmeccanica Piccola Industria

Le parti, sulla base della dinamica inflativa consuntivata relativa all’anno 2021, misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati”, così come comunicata dall’ISTAT il 7 giugno u.s. pari allo 0,8%, hanno definito l’adeguamento del valore dei minimi in vigore al 31 maggio 2022 come da tabella riportata:

Livelli

Valore riferito all’IPCA

1 € 10,87
2 € 12,00
3 € 13,31
4 € 13,89
5 € 14,88
6 € 15,95
7 € 17,12
8 € 18,61
8Q € 18,61
9 € 20,70
9Q € 20,70

 Tenuto conto di quanto previsto dall’Ipotesi di Accordo di rinnovo del 26 maggio 2021, e verificato che la rilevazione dell’IPCA non comporta scostamenti sugli aumenti definiti e decorrenti dal 1° giugno 2022 dal richiamato accordo, i minimi da riconoscere sono quelli riportati nella tabella seguente:

Minimi retributivi in vigore dal 1° giugno 2022

Livello

Aumenti dal 1/6/2022

Minimi CCNL dal 1/6/2022

1 16,79 1.375,00
2 18,55 1.518,55
3 20,58 1.684,87
4 21,47 1.757,91
5 23,00 1.883,07
6 24,66 2.018,99
7 26,46 2.166,05
8 28,77 2.355,54
8Q 28,77 2.355,54
9 32,00 2.619,60
9Q 32,00 2.619,60

Trasferte e Reperibilità
Le parti, sulla base della dinamica inflativa consuntivata 2021 misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati” cosi come fornita dall’ISTAT e pari allo 0,8%, hanno altresì proceduto all’adeguamento dell’indennità di trasferta forfetizzata e dell’indennità di reperibilità in essere alla data del 31 maggio 2022.

Pertanto, a far data dal 1° giugno 2022 le suddette indennità risultano le seguenti:

Indennità di trasferta

Dall1/6/2022

Trasferta intera € 44,47
Quota pasto meridiano o serale € 11,97
Quota pernottamento € 20,53

Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2022

 

16 h (gg lavorato)

24 h (gg libero)

24 h(festive)

6 gg

6gg con festivo

6 gg con festivo e gg libero

Superiore al 5° livello € 6,84 € 11,24 € 11,83 € 45,42 € 46,02 € 50,42
4° e 5° livello € 5,95 € 9,33 € 10,01 € 39,06 € 39,74 € 43,13
1°, 2°, 3° livello € 4,99 € 7,51 € 8,11 € 32,48 € 33,09 € 35,60

CCNL EDITORIA E GRAFICA INDUSTRIA: seconda tranche dell’una tantum

Assografici, con circolare dell’8/6/2022, ricorda alle Aziende Grafiche Editoriali associate, che con la paga di giugno 2022, va corrisposta la seconda tranche dell’una tantum

ASSOGRAFICI, una delle parti datoriali firmatarie con le OO.SS. SLC-CGIL / FISASCAT-CISL / UILTUCS del CCNL per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali, ricorda alle aziende associate che, con la retribuzione del mese di giugno, è prevista l’erogazione della seconda tranche di una tantum pari ad € 100,00 lordi.
“Come indicato dalla disposizione contrattuale, l’erogazione dell’una tantum è prevista per i lavoratori in forza alla data del 19 gennaio 2021, è commisurata al periodo di servizio prestato dall’ultima scadenza al 31/12/2020, con riduzione proporzionale esclusivamente in caso di aspettativa, assenza facoltativa e CIG-FIS e cassa integrazione in deroga a zero ore (non considerando la causale covid).”

INPS: nuovo serivizio on line fondo casalinghe

Relativamente al “Fondo casalinghe”, l’Inps fornise alcune indicazioni servizio telematico e le procedure per il pagamento online dei contributi.

Il servizio è disponibile sul sito internet Inps a percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Servizi” > “Fondo previdenza casalinghe – Iscrizione (Cittadino)”. Per l’accesso è richiesta l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di II livello, CIE (Carta d’Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Tale servizio consente al cittadino di presentare online la domanda di iscrizione al Fondo. L’utente è guidato a sottoscrivere le dichiarazioni sostitutive e l’informativa sul trattamento dei dati personali.
A conclusione dell’operazione il servizio rende disponibile la stampa della ricevuta che contiene il riepilogo dei dati inseriti e il codice identificativo della domanda.
L’iscrizione ha effetto dalla conclusione con esito positivo delle operazioni previste dal servizio online.
Il servizio è disponibile anche per i Patronati. L’accesso è possibile attraverso il sito internet dell’Istituto www.inps.it al seguente percorso: “Prestazione e Servizi” > “Servizi” > “Fondo previdenza casalinghe – Iscrizione (Patronato)”.
Gli operatori di Patronato vi possono accedere secondo le consuete modalità, con la dichiarazione esplicita di essere in possesso della delega a operare.
Al termine della compilazione da parte del cittadino o del soggetto abilitato, la domanda è acquisita automaticamente dalla procedura; non si rende, di conseguenza, necessario alcun adempimento da parte degli operatori di Sede. La domanda è accolta automaticamente se non sono rilevate condizioni ostative all’iscrizione al Fondo. Il cittadino appena iscritto potrà iniziare a effettuare i versamenti dopo avere ricevuto il provvedimento di accoglimento della richiesta.
Nell’eventualità che non siano soddisfatti tutti i requisiti necessari all’accoglimento immediato, la domanda è posta in stato “Da verificare”, per permettere agli operatori di Sede di espletare gli ulteriori controlli. Al termine dell’istruttoria il richiedente riceverà la comunicazione dell’esito della verifica tramite lettera ordinaria, in caso di accoglimento, o raccomandata, in caso di reiezione.
Nel Portale dei Pagamenti, con accesso dalla home page del sito www.inps.it, è presente una sezione dedicata al Fondo Casalinghe e Casalinghi. Nel dettaglio, dal Portale è possibile:
– compilare e stampare gli avvisi di pagamento PagoPA;
– eseguire il pagamento dei contributi online utilizzando paga online PagoPA;
– visualizzare e stampare le ricevute di pagamenti effettuati tramite PagoPA.
Il versamento può essere effettuato in qualsiasi momento dell’anno e con importo libero, anche se la soglia minima per l’accredito di un mese di contribuzione è di 25,82 euro. Per conoscere l’importo e il numero di contributi (in mesi) che l’INPS accrediterà ogni anno, quindi, è sufficiente dividere la cifra complessiva versata nell’anno di riferimento per 25,82 euro (Messaggio Inps 11 giugno 2022, n. 2378).

Illegittimo il licenziamento del dirigente dissenziente

E’ illegittimo il licenziamento del dirigente – direttore generale che, anche al fine di non incorrere in responsabilità verso la società per atti e comportamenti degli amministratori, eserciti, in maniera non pretestuosa, il diritto al dissenso, con modalità non diffamatorie o offensive (Corte di Cassazione, Sentenza 31 maggio 2022, n. 17689).

La vicenda

La Corte distrettuale respingeva l’appello proposto da un lavoratore, direttore generale con qualifica di dirigente, volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli.
I giudici, nel respingere l’appello, avevano evidenziato che il dirigente nei primi giorni di ingresso in azienda aveva manifestato al consigliere delegato le sue riserve sulla valutazione di alcune poste contabili inserite nella bozza del bilancio e che lo stesso aveva poi partecipato alla riunione del consiglio di amministrazione della società, nel corso della quale aveva dato lettura di un documento in cui manifestava critiche al bilancio, rivelatesi, in seguito alle verifiche svolte, sostanzialmente infondate;
pertanto la società aveva provveduto a muovere una contestazione disciplinare al dirigente che, con lettera, forniva giustificazioni.

Alla luce di tanto, i giudici hanno ritenuto che il licenziamento intimato fosse sorretto da giusta causa, o quanto meno da giustificatezza, sul presupposto che la facoltà del dirigente di sollevare perplessità circa il bilancio della società datrice di lavoro, non legittimava lo stesso, specialmente nelle fasi iniziali del rapporto di lavoro, a pubblicizzare le proprie perplessità, a descrivere sempre pubblicamente le fattispecie di reato potenzialmente configurabili in caso di mancato accoglimento dei rilievi dallo stesso sollevati e ad addebitarne la responsabilità ai membri del CdA della società.

La Corte aveva, inoltre, ritenuto che i comportamenti del dirigente già nelle fasi iniziali del rapporto rivelavano come lo stesso si fosse volontariamente posto in contrapposizione con le scelte adottate dagli organi gestionali della società e come, quindi, non potesse sussistere alcun rapporto di fiducia e che l’evidente infondatezza delle censure espresse alla bozza di bilancio giustificava il licenziamento irrogato.

La pronuncia della Cassazione

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dal lavoratore, ha richiamato alcuni consolidati principi di diritto, tra cui quello in base al quale il comportamento del lavoratore, consistente nella divulgazione di fatti ed accuse, ancorché vere, obiettivamente idonee a ledere l’onore o la reputazione del datore di lavoro, esorbita dal legittimo esercizio del diritto di critica e può configurare un fatto illecito, consentendo il recesso del datore di lavoro, se l’illecito stesso risulta incompatibile con l’elemento fiduciario necessario per la prosecuzione del rapporto, qualora si traduca in una condotta che sia imputabile al suo autore a titolo di dolo o di colpa, e che non trovi adeguata e proporzionale giustificazione nell’esigenza di tutelare interessi di rilevanza giuridica almeno pari al bene oggetto dell’indicata lesione.

Tenuto conto, poi, del ruolo di direttore generale rivestito dal lavoratore, la Corte di legittimità ha posto in evidenza i profili di responsabilità legati a tale figura e la valenza del diritto al dissenso come meccanismo di esonero dalla responsabilità.
La sentenza impugnata, difatti, aveva ritenuto, erroneamente, esorbitante la manifestazione di dissenso del dipendente per avere egli esposto le critiche pubblicamente, senza documenti a supporto e sapendo che si trattava di una bozza di bilancio modificabile.
Ravvisando, dunque, in tale condotta la giusta causa di recesso, la stessa sentenza si è, invero, posta in contrasto con il principio in base al quale deve escludersi che l’esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro possa essere di per sé fonte di responsabilità disciplinare e giustificare il licenziamento per giusta causa, a meno che la denuncia non abbia carattere calunnioso.
Pertanto, non può attribuirsi rilevanza disciplinare atta ad integrare di per sé la giusta causa di recesso alla condotta di un lavoratore, dirigente e direttore generale che, senza neanche rivolgersi all’autorità giudiziaria o amministrativa, si limiti a ipotizzare la configurabilità di illeciti penali o amministrativi, mettendo in guardia i soggetti insieme a lui teoricamente responsabili.

Nei confronti del dirigente in questione la Corte d’appello aveva ritenuto, inoltre, integrato il requisito di giustificatezza del licenziamento in ragione della contrapposizione con le scelte datoriali, desumibile dalla complessiva condotta tenuta dal dipendente, giudicata sufficiente a violare ogni rapporto di fiducia, oltre che sulla base dell’ infondatezza delle accuse espresse alla bozza di bilancio.
Tuttavia, come posto in rilievo dal Collegio, il legame fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro dirigenziale non può determinare alcuna automatica compressione del diritto di critica, di denuncia e di dissenso spettante al lavoratore.
Ne consegue che, anche nel rapporto di lavoro dirigenziale e ai fini della giustificatezza del recesso, l’obbligo di fedeltà del dirigente deve essere bilanciato con il diritto di critica, di denuncia e di dissenso al medesimo spettante, escludendo che l’esercizio di tali diritti, quando avvenga in maniera ragionevole e non pretestuosa nonché con modalità formalmente corrette, possa integrare di per sé la nozione di giustificatezza del licenziamento.
Da tanto discende l’illegittimità del licenziamento del dirigente che, anche al fine di non incorrere in responsabilità verso la società per atti e comportamenti degli amministratori, eserciti, con modalità non diffamatorie o offensive, il proprio diritto al dissenso.

Adottato il progetto di ricerca per la valutazione dei percorsi di inclusione

Adottato il progetto di ricerca per la valutazione controfattuale del Reddito di Cittadinanza (Ministero lavoro, comunicato 10 giugno 2022).

Il progetto fa riferimento a un esperimento controllato dei percorsi di inclusione dei beneficiari del Reddito di cittadinanza: sia quelli avviati attraverso i Patti per il lavoro, sia quelli definiti nei Patti per l’Inclusione Sociale, con lo stesso approccio metodologico e il medesimo piano di campionamento.
L’obiettivo è quantificare l’efficacia dei percorsi di attivazione previsti dalla norma, laddove correttamente implementati. Non è quindi finalizzata a stimare l’impatto attuale della misura, che dipenderebbe dallo stato corrente di implementazione.
La metodologia controfattuale permette di isolare e identificare l’impatto causale dei percorsi sul benessere, l’inserimento lavorativo o dell’acquisizione di competenze, e altre sfere tramite l’assegnazione casuale dei beneficiari ai gruppi di controllo e trattamento. Il gruppo di controllo continuerà a ricevere il beneficio economico, ma non viene sottoposto agli impegni e interventi previsti dai percorsi di inclusione per la durata della valutazione.
L’impostazione permette sia di ridurre eventuali distorsioni create dal diverso stato di implementazione dei percorsi d’inclusione sociale e lavorativa nelle diverse aree del territorio, sia di utilizzare i risultati della valutazione per supportare i responsabili dell’implementazione del Reddito di Cittadinanza in questa fase di attuazione della misura, in cui la parte di attivazione non è ancora andata a regime per migliorare il disegno e l’implementazione dei percorsi di accompagnamento, aumentare la credibilità e la trasparenza del RdC e testare innovazioni nel disegno della misura o nella fornitura di servizi (service delivery).

Nuove spese 2022 al Fondo Gomma e Plastica

Prevista una nuova procedura di prelievo delle quote associative a carico degli iscritti nella fase di accumulo del Fondo Nazionale di Pensione Complementare Gomma e Plastica.

Approvata la nuova modalità di quantificazione delle spese direttamente a carico degli iscritti che vengono ora determinate in cifra fissa dal Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dell’industria della gomma, cavi elettrici ed affini e delle industrie delle materie plastiche.
Tale aggiornamento è stato necessario perché il precedente criterio, quantificato in percentuale rispetto alle voci della retribuzione valide ai fini del calcolo del TFR, non è più consentito dalla Commissione di Vigilanza.
Sono state determinate per l’anno 2022 le seguenti spese direttamente a carico degli iscritti che si trovino nella fase di accumulo:
– € 22 annui per gli associati con contribuzione ordinaria;
– € 18 annui per gli aderenti privi di contribuzione;
– non applicazione delle spese ai familiari fiscalmente a carico            di lavoratori aderenti.
Per il 2022 le spese in cifra fissa, conteggiate pro-quota a partire dal 31 marzo, sono pari quindi ad € 16,50; per il periodo del 2022 antecedente a tale data si è utilizzato il previgente criterio (0,07% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR con prelievo mensile).
Il nuovo criterio di calcolo delle spese associative non comporterà variazioni di carattere sostanziale circa l’entità complessiva annuale del prelievo rispetto alla precedente modalità.

Escluso l’IRPEF per il lavoratore residente in Svizzera

9 giu 2022 Non è tenuto al pagamento dell’IRPEF il contribuente residente in Svizzera che presti la propria attività lavorativa in Italia (Corte di Cassazione, Ordinanza 06 giugno 2022, n. 18009).

La vicenda

Con avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate sottoponeva a tassazione i redditi da lavoro corrisposti ad un lavoratore da società italiana e quelli assimilati a redditi da lavoro dipendente corrisposti dall’INPS, sul presupposto che questi, cittadino italiano, residente in Svizzera ed iscritto all’AIRE, avesse domicilio fiscale in Italia.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Agenzia.
In particolare, la C.T.R. richiamava la norma convenzionale OCSE, secondo la quale, in caso di conflitto tra Stati circa la residenza fiscale di una persona fisica, il potere impositivo spetti preliminarmente allo Stato ove il soggetto abbia un’abitazione permanente, in subordine a quello in cui abbia il proprio centro di interessi vitali, e ancora in subordine a quello in cui esso abbia una dimora abituale; evidenziava poi che nel caso in argomento il lavoratore aveva dimostrato di essere effettivamente residente in Svizzera, di essere iscritto all’AIRE, unitamente a moglie e figlio, di essere titolare del mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione in Svizzera, di essere titolare di più utenze domestiche, che il figlio frequentava l’Università di Zurigo e la moglie lavorava in una scuola di Lugano; riteneva infine irrilevante, a fronte di tali elementi, che egli lavorasse presso una società con sede in Italia, avendo lo stesso dimostrato di recarsi quotidianamente al lavoro dalla propria abitazione in Svizzera, vista la breve distanza.
Avverso la sentenza della C.T.R. ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate.

La pronuncia della Corte

La Cassazione ha rigettato il ricorso, rilevando che nel caso di specie la Commissione tributaria aveva correttamente ritenuto che il lavoratore avesse adempiuto all’onere probatorio posto a suo carico.
La stessa, difatti, dopo aver richiamato la circolare 140E del 1999 dell’Agenzia delle entrate, che indica gli elementi in base ai quali la parte possa dimostrare l’effettività della residenza nello Stato estero a fiscalità privilegiata, aveva ritenuto non fittizio il trasferimento della residenza all’estero del contribuente in questione.

La Corte ha, inoltre, rammentato che soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato e che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.
Atteso che nel caso di specie il lavoratore era residente in Svizzera ed iscritto all’A.I.R.E., il criterio di attribuzione della residenza fiscale in Italia invocato dall’ufficio tributario italiano era, dunque, rappresentato dal domicilio.
Secondo costante giurisprudenza, tuttavia, quest’ultimo deve essere inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali, come desumibile da elementi presuntivi; in concreto, dunque, il domicilio va valutato in relazione al luogo in cui la persona intrattiene sia i rapporti personali che quelli economici.
Tanto premesso, nel caso di specie, la C.T.R., giungendo a conclusioni pienamente condivise dal Collegio, aveva negato che potesse attribuirsi al lavoratore un domicilio in Italia, adeguatamente valutando i vari elementi dedotti e provati dal lavoratore ai fini della residenza, attinenti alla sfera personale e familiare, evidenziando, in base ad essi, che da molti anni lo stesso contribuente aveva stabilito il proprio centro di interessi vitali in Svizzera, assieme al proprio nucleo familiare, e che non vi fossero altri elementi gravi, precisi e concordanti di segno contrario, restando del tutto irrilevante la vicinanza tra luogo di residenza e sede di lavoro dello stesso contribuente.