Esercita abusivamente la professione il dentista no vax sospeso

Il dentista sospeso per violazione dell’obbligo vaccinale contro il Covid 19 che continui a svolgere la propria attività commette reato di esercizio abusivo della professione (Corte di Cassazione, Sentenza 15 settembre 2022, n. 34273).

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un dentista, indagato per il reato di esercizio abusivo della professione, che aveva subito il sequestro preventivo impeditivo del proprio studio medico.

A seguito di un controllo era stato, in particolare, accertato che il professionista esercitava la propria attività nonostante fosse stato sospeso con delibera dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri, in conseguenza dell’accertata inosservanza non giustificata dell’obbligo vaccinale contro l’infezione da Covid 19.

In sede di ricorso per cassazione la tesi sostenuta dall’indagato era quella secondo cui l’accertata violazione da parte del sanitario dell’obbligo vaccinale comporta la sospensione dell’esercizio delle professioni sanitarie e lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione del suddetto obbligo è sanzionato solo sul piano amministrativo.

La Suprema Corte, confermando la legittimità del provvedimento di sequestro disposto, non ha mancato di precisare che l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione, in seguito alla violazione dell’obbligo vaccinale imposto al sanitario già sanzionato pecuniarmente, ha come presupposto lo svolgimento di un’ attività lavorativa compiuta in violazione del detto obbligo prima che il soggetto sia sospeso dall’albo professionale.

Nel caso in questione, al contrario, la condotta posta a fondamento del reato e del titolo cautelare reale per cui si procedeva era quella compiuta temporalmente dopo la sospensione dall’ordine dei medici – chirurghi e degli odontoiatri, ossia quando l’indagato non poteva più svolgere l’attività professionale.
Pertanto, nella fattispecie, non si era in presenza di un unico fatto, bensì di fatti autonomi e distinti disciplinati da norme diverse.
Tanto premesso, i Giudici di legittimità hanno concluso per la piena legittimità della sanzione penale applicata al professionista, a seguito della violazione dell’obbligo imposto con la sanzione disciplinare della sospensione precedentemente applicata.

Fino a dicembre si può richiedere il bonus trasporti

È possibile richiedere nuovamente il bonus ogni mese, fino al mese di dicembre per abbonamenti di tipo mensile, plurimensile e annuale, con le stesse modalità. Le aziende di TPL per cui sono stati richiesti abbonamenti sono 1119, con uno sforzo organizzativo significativo.

È aumentato il Fondo dedicato a 180 milioni di euro, proprio per potenziare al massimo il sostegno alle famiglie e penso si debba andare nella direzione di un intervento per renderlo strutturale.
Numeri resi possibili anche grazie all’infrastruttura informatico-tecnologica messa in campo in sinergia fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che ha permesso a più di 1,8 milioni di cittadini di accedere alla piattaforma digitale bonustrasporti.lavoro.gov.it, dove è possibile, in qualsiasi momento, anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre prossimi fare richiesta telematica del beneficio, per sé stessi o per un minorenne a carico.
Il voucher consiste in un contributo fino a 60 euro utile per acquistare un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e su ferro.
Il Bonus trasporti è riconosciuto solo alle persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro (Ministero lavoro, comunicato 15 settembre 2022).

CCNL Farmacie private: pagamento dei contributi al Fondo sanitario

  Posticipato, al 30 settembre 2022, il termine per il pagamento dei contributi relativi al Fondi di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti di farmacia privata

E’ stato costituito il Fondo Contrattuale di Assistenza Sanitaria FASIFAR previsto dal Contratto Nazionale di settore, e costituito dalle Organizzazioni sindacali e Federfarma,

Tuttavia, la Federfarma, in riferimento al rinnovo sottoscritto il 7 settembre 2021 e facendo seguito alla circolare Federfarma n. 330 del 13 luglio 2022, comunica che è stato prorogato al 30 settembre 2022 il termine entro il quale deve essere effettuato il pagamento da parte dei titolari di farmacia dei contributi obbligatori relativi all’assistenza sanitaria integrativa prevista dal predetto CCNL per i dipendenti delle farmacie private.

Inoltre, considerato che non risultano i versamenti di tutti i dipendenti sinora iscritti, il Fondo ricorda che contestualmente all’iscrizione devono essere effettuati anche i relativi versamenti dei contributi.

L’ente ricorda che, per adempiere agli obblighi legati all’assistenza sanitaria integrativa, è valida solo l’iscrizione al suindicato ente individuato dalle Parti stipulanti il CCNL. L’iscrizione ad altri soggetti costituisce inadempimento dell’obbligo.

Si ricorda, inoltre, che unicamente l’iscrizione all’ente individuato dalle Parti stipulanti il CCNL costituisce adempimento da parte della farmacia degli obblighi previsti dal CCNL in materia di assistenza sanitaria integrativa, vale a dire che l’eventuale adesione da parte della farmacia a soggetti diversi da quelli individuati a livello nazionale esporrebbe la farmacia alle conseguenze previste dal CCNL in caso di inadempimento ovvero l’erogazione al lavoratore di un Edr di euro 25 lordi per 14 mensilità, oltre al risarcimento di eventuali danni.

Integrativo Provinciale Edilizia Industria Imperia

Firmato il 29 luglio 2022, tra ANCE Imperia e la FENEAL-UIL della provincia di Imperia, la FILCA-CISL Liguria, la FILLEA-CGIL della provincia di Imperia, l’accordo per la Provincia d’Imperia, integrativo del CCNL per i dipendenti dalle imprese edili ed affini, stipulato in Roma il 3 marzo 2022

OPERAI

E.V.R. – Elemento Variabile della Retribuzione
L’Elemento Variabile della Retribuzione, introdotto dalla contrattazione nazionale quale premio variabile correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, in sostituzione dell’E.E.T. Elemento Economico Territoriale, avrà un tetto determinato nella misura del 2%, calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 3 marzo 2022, e verrà riconosciuto a consuntivo ed erogato su quote mensili, a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno.
Tale elemento variabile della retribuzione è basato sull’andamento congiunturale del settore edile ed è correlato agli indicatori riferiti alla produttività, qualità e competitività del territorio della Provincia di Imperia.
Si precisa che l’E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto e quindi non è computabile ai fini dei versamenti ed accantonamento alla Cassa Edile.
L’importo dell’E.V.R. verrà determinato annualmente a livello provinciale, dalle parti sociali firmatarie del presente accordo, tenuto conto delle variazioni su base triennale degli indicatori presi a parametro e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.
Per il primo pagamento che verrà erogato con decorrenza 1 agosto 2022 il triennio di riferimento sarà il 2019/2020/2021 sul triennio 2018/2019/2020 e gli importi erogabili sono quelli risultanti dalle tabelle che seguono:

IN VIGORE DAL 1 AGOSTO 2022

LIVELLI e CATEGORIE

CALCOLO E.V.R. TERRITORIALE

MINIMO PAGA 1/3/2022

E.V.R. mensile 2,00%

E.V.R. orario (mensile/173)

7° LIVELLO (1.a super) 1.894,71 37,89 0,22
6° LIVELLO (1.a categoria) 1.705,23 34,10 0,20
5° LIVELLO (2.a categoria) 1.421,02 28,42 0,16
4° LIVELLO (assist.tecnico) operaio 4 liv. 1.326,31 26,53 0,15
3° LIVELLO (3.a categoria) operaio specializ. 1.231,56 24,63 0,14
2° LIVELLO (4.a categoria) operaio qualificato 1.108,41 22,17 0,13
1° LIVELLO (4.a cat. 1° impiego) operaio comune 947,36 18,95 0,11

LIVELLI e CATEGORIE

Raffronto PARAMETRI AZIENDALI

2 POSITIVI

EVR territoriale intero

1 POSITIVO

EVR territoriale al 50%

2 NEGATIVI

EVR non erogato

mensile

orario

mensile

orario

7° LIVELLO (1.a super) 37,89 0,22 18,95 0,11
6° LIVELLO (1.a categoria) 34,10 0,20 17,05 0,10
5° LIVELLO (2.a categoria) 28,42 0,16 14,21 0,08
4° LIVELLO (assist.tecnico) operaio 4 liv. 26,53 0,15 13,26 0,08
3° LIVELLO (3.a categoria) operaio specializ. 24,63 0,14 12,32 0,07
2° LIVELLO (4.a categoria) operaio qualificato 22,17 0,13 11,08 0,07
1° LIVELLO (4.a cat. 1° impiego) operaio comune 18,95 0,11 9,47 0,06

 

Mensa
L’impresa, ove non sia istituito un servizio mensa aziendale in cantiere, dovrà provvedere, con decorrenza dal 1° agosto 2022, a fornire un buono pasto del valore nominale di € 7,50 per ciascun giorno lavorato o, in alternativa, dovrà corrispondere un’indennità sostitutiva di mensa pari a € 10,00 giornaliere.

Indennità Lavori su fune
E’ prevista un’indennità di disagio per i lavoratori addetti all’imbrigliamento delle pareti rocciose o ai lavori su fune, nella misura del 20% sugli elementi della retribuzione di cui al CCNL 3 marzo 2022.
Con riferimento ai lavori su fune, le parti si danno atto che intendono per tali le lavorazioni eseguite da personale in possesso di attestato di formazione dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi o corda con tecnica alpinistica e l’utilizzo di DPI IIIAcat. su siti naturali o artificiali e quindi per le sole lavorazioni in “sospensione”, che, come da linee guida Inail possono essere effettuate previa valutazione della impraticabilità di differente soluzione, dovendosi altrimenti procedere con l’adozione di dispositivi di protezione collettivi.

IMPIEGATI

E.V.R. – Elemento Variabile della Retribuzione
Per quanto riguarda la disciplina dell’EVR si rinvia a quanto regolamentato per gli operai.

Mensa
E’ consentito agli impiegati di usufruire del servizio mensa o pasto caldo in cantiere alle stesse condizioni stabilite per gli operai.
Ove non sia istituito un servizio mensa aziendale, l’impresa provvederà a fornire un buono pasto per ciascun giorno lavorato o, in mancanza, un’indennità sostitutiva di mensa, come da normativa prevista per gli operai.

Prestazioni
Le parti stabiliscono di estendere le prestazioni assistenziali ad oggi previste a favore degli operai, come normate dal Regolamento Prestazioni della Cassa Edile di Imperia, agli impiegati, già iscritti al suddetto Ente ai fini delle contribuzioni PREVEDI e SANEDIL.
Per il finanziamento è previsto un contributo complessivo dello 0,45%, ripartito per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore, dovuto per tutti gli impiegati ed apprendisti impiegati in forza all’impresa.
Il contributo è calcolato sulla retribuzione costituita da stipendio minimo mensile, indennità di contingenza, premio di produzione e E.D.R. ed è dovuto dal 1° ottobre 2022 per le mensilità ordinarie, escluse quindi le mensilità aggiuntive.
La quota di contribuzione a carico degli impiegati deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa Edile unitamente alle altre contribuzioni dovute, seguito da un periodico monitoraggio delle Parti Sociali che garantisca il corretto funzionamento dell’istituto contrattuale.

La Denuncia Mensile alla Cassa Edile verrà integrata per acquisire i dati di cui sopra.
Per quanto concerne l’acquisizione del diritto e gli importi delle prestazioni si rimanda al Regolamento delle Prestazioni della Cassa Edile della Provincia di Imperia.

Dal 15 settembre i nuovi incentivi per le imprese che investono nelle aree del sisma

16 SETT 2022 Partono il 15 settembre, 8 nuovi bandi del Piano nazionale complementare NextAppennino, che mettono a disposizione altri 455 milioni di euro sotto forma di incentivi alle imprese che investono nelle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. (INVITALIA – Comunicato 14 settembre 2022)

I bandi, gestiti da Invitalia, riguardano gli investimenti di media dimensione, l’avvio, la crescita e gli investimenti innovativi delle micro, piccole e medie imprese e i progetti che riguardano la cultura, il turismo e lo sport, l’inclusione sociale.
L’intero pacchetto di incentivi riservato alle imprese vale circa 620 milioni di euro. Dal primo settembre è aperto il bando per i grandi progetti di investimento, per 80 milioni di euro complessivi, che sta già registrando forte interesse da parte delle imprese, mentre il 30 settembre sarà avviato il bando per i progetti di partenariato pubblico-privato, con altri 80 milioni disponibili e subito dopo il bando più piccolo, con 3 milioni di euro, per finanziare i progetti in ambito agrosilvopastorale.
Il 20 settembre aprirà poi il bando, aperto ai comuni, per il finanziamento, con 68 milioni di euro, delle nuove Comunità energetiche rinnovabili.

Versamento contributi agricoli autonomi: moratoria fino al 30/09

Scade oggi il termine per il pagamento dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi agricoli, ma l’Inps ha reso noto che ai versamenti eseguiti oltre il termine non saranno applicate le sanzioni (Inps – Messaggio 15 settembre 2022, n. 3388).

I lavoratori autonomi in agricoltura sono tenuti a pagare la seconda rata dell’emissione relativa ai contributi da versare nell’anno 2022, entro il 16 settembre 2022.
Tuttavia, considerate le anomalie di carattere tecnico rilevate in fase di accesso al cassetto previdenziale dei lavoratori autonomi in agricoltura che determinano ritardi nell’acquisizione delle informazioni per effettuare il pagamento della seconda rata dell’emissione relativa ai contributi, l’Inps ha concesso la possibilità di effettuare il pagamento entro il 30 settembre 2022.
Per i pagamenti intervenuti tra il 17 settembre e il 30 settembre 2022 l’Istituto non applicherà le sanzioni civili.

Blockchain e intelligenza artificiale: incentivi per imprese ed enti di ricerca

Dal 21 settembre, alle ore 10, le imprese e i centri di ricerca potranno presentare le domande per richiedere i finanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, istituito presso il Ministero con una dotazione iniziale di 45 milioni di euro (Ministero dello sviluppo economico – Comunicato 13 settembre 2022).

Per facilitare l’inserimento della documentazione sulla piattaforma online dedicata alla misura, gestita da Infratel Italia, è stata prevista anche una fase di precompilazione delle domande a partire dalle ore 10 del 14 settembre.
Con il fondo verranno agevolati investimenti per realizzare progetti che prevedono attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dell’organizzazione e innovazione di processo nei seguenti settori:
– industria e manifatturiero
– sistema educativo
– agroalimentare
– salute
– ambiente ed infrastrutture
– cultura e turismo
– logistica e mobilità
– sicurezza e tecnologie dell’informazione
– aerospazio.

Bonus carburanti per l’attività di pesca: pronto il codice tributo

Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca, di cui all’art. 3-bis, D.L. n. 50/2022, conv. con modif. dalla L. n. 91/2022 (Agenzia Entrate – risoluzione 14 settembre 2022 n. 48).

 

L’art. 3-bis, D.L. n. 50/2022, conv. con modif. dalla L. n. 91/2022, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, ha esteso il credito d’imposta di cui all’art. 18, D.L. n. 21/2022, conv. con modif. dalla L. n. 51/2022, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca.

Il cit. articolo 18, ai commi 2 e 3, stabilisce che il credito d’imposta, entro la data del 31 dicembre 2022, deve essere utilizzato in compensazione mediante modello F24, oppure ceduto solo per intero a terzi.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

– “6967” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Crediti da lavoro: la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto

A seguito delle modifiche apportate dalla legge Fornero e dal Jobs Act per tutti i diritti e crediti del lavoratore il termine di prescrizione decorre, non più in costanza del rapporto di lavoro, ma dalla cessazione dello stesso (Corte di Cassazione, Sentenza 06 settembre 2022, n. 26246).

Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso di alcune lavoratrici avverso la sentenza d’appello.
Quest’ultima aveva rigettato la domanda delle stesse nei confronti della società datrice, volta ad ottenere il pagamento di differenze retributive, loro spettanti per orario straordinario notturno, in quanto eccedenti la prescrizione quinquennale.

Confermando quanto stabilito dalla sentenza di primo grado, la Corte riteneva, ai fini della decorrenza della prescrizione durante la sua vigenza, anche dopo la novellazione dell’art. 18 legge n. 300/1970, per effetto della cd. “riforma Fornero” e del cd. Jobs Act, la permanenza della stabilità reale del rapporto di lavoro.
I giudici del gravame negavano, infatti, la ricorrenza di una condizione psicologica di timore del lavoratore, tale da indurlo a non avanzare pretese retributive nel corso del rapporto paventando, appunto, reazioni del datore di lavoro comportanti la risoluzione del rapporto.

La Suprema Corte, ribaltando la sentenza di merito, ha accolto il ricorso delle lavoratrici.
I Giudici di legittimità, difatti, hanno evidenziato che le modifiche apportate dalla legge Fornero e dal Jobs Act all’art.18 della legge n. 300 del 1970 hanno comportato il passaggio da un’automatica applicazione ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento della tutela reintegratoria e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza ad un’applicazione selettiva delle tutele.
Da tanto discende che la prescrizione decorre, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione sia l’unica sanzione contro ogni illegittima risoluzione nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso, così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell’art. 18, St. Lav., anteriore alla legge n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava.
Sulla base di tali presupposti il Collegio ha sancito il principio secondo cui deve essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delineato dall’attuale quadro normativo, sia assistito da un regime di stabilità.
Da ciò consegue la decorrenza originaria del termine di prescrizione, in base al combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge Fornero.

Sostegno dell’occupazione nel settore del Turismo

Le parti firmatarie del settore turismo hanno sottoscritto un avviso comune per li sostegno urgente dell’occupazione nelle imprese turistiche colpite dalle emergenze pandemica, bellica ed energetica

Le parti chiedono, viste le conseguenze negative dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul settore turismo con la chiusura delle imprese stagionali e la  riduzione marcata dell’attività delle imprese ad apertura annuale:

– la definizione di misure specifiche e adeguate al fini della salvaguardia occupazionale assicurando in tal senso risorse per li finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga In favore di lavoratori diretti e Indiretti del settore turismo in forza presso Imprese costrette a ridurre o a sospendere temporaneamente l’attività per una o più delle cause sopra evidenziate/ senza oneri aggiuntivi a carico dei datori di lavoro;

– il mantenimento e il consolidamento del quadro di agevolazioni per l’attività delle Imprese turistiche connesse ai quadri emergenziali sopra delineati (pandemia, eventi bellici, energia);

– la concessione di uno sgravio contributivo in relazione ai lavoratori del settore turismo, per il periodo in cui gli stessi non vengono interessati dal ricorso agli ammortizzatori sociali e proseguono l’attività In regime di tutela occupazionale, nonostante la sfavorevole congiuntura economica.