Lavoratori italiani all’estero, fissate le retribuzioni convenzionali per l’anno 2024

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha stabilito la misura delle retribuzioni convenzionali del 2024 per i lavoratori all’estero (D.M. 6 marzo 2024).

Pubblicato sulla G.U. del 19 marzo scorso il decreto con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha determinato le retribuzioni convenzionali 2024 per i lavoratori all’estero a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2024 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2024.

 

Le suddette retribuzioni convenzionali costituiscono la base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente.

 

Sulle retribuzioni convenzionali va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

 

I valori convenzionali individuati e riportati nelle tabelle allegate al decreto, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.

 

In caso di lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, l’articolo 2 del decreto stabilisce che la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente.

 

Le tabelle riportano i valori delle retribuzioni convenzionali per le seguenti categorie di lavoratori: operai e impiegati, quadri, dirigenti e giornalisti.

Mobilità sostenibile e welfare aziendale: i chiarimenti del Fisco su imposizione fiscale

L’Agenzia delle entrate ha chiarito se l’utilizzazione di servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa, compreso l’utilizzo di un’APP, possa rientrare tra le iniziative di welfare aziendale escluse da imposizione fiscale ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 21 marzo 2024, n. 74).

L’articolo 51, comma 1, del TUIR prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Tale disposizione include nel reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro.

Il comma 2, lettera f), prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari.

In relazione all’ambito di operatività della citata lettera f), affinché si determini l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:

  • le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;

  • le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;

  • le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all’articolo 100, comma 1, del TUIR.

L’Agenzia ha già avuto modo di precisare, nella risoluzione n. 55/2020, che si configura la fattispecie disciplinata da tale disposizione nella sola ipotesi in cui al dipendente venga riconosciuta la possibilità di aderire o non all’offerta proposta dal datore di lavoro, senza pertanto poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell’opera e/o del servizio, fatto salvo il momento di utilizzo del benefit che potrà essere concordato con il datore di lavoro o con la struttura erogante la prestazione. Inoltre, nella risposta n. 461/2019 è stato affermato che rientra nella citata lettera f) anche l’utilità in natura recata ai dipendenti dal servizio di car pooling aziendale messo a disposizione dal datore di lavoro, attraverso piattaforma informatica, per il tragitto casa-lavoro-casa

 

Nel caso di specie, la Società non ha ancora predisposto il piano di welfare e i suddetti servizi saranno disponibili solo in favore di coloro che non abbiano già l’assegnazione in uso promiscuo di una autovettura a titolo di fringe benefit. I servizi relativi allo sharing e al monopattino elettrico per il tragitto casa-lavoro-casa saranno consentiti solo nei casi in cui la sede di lavoro sia in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo di trasporto da parte di altre persone, così da garantire l’effettiva condivisione dell’uso di tali mezzi in funzione della riduzione dei costi sociali del trasporto.

La Società afferma che si tratta di una iniziativa legata alla mobilità sostenibile che risponde anche all’esigenza prevista dal PNRR di ridurre le emissioni inquinanti, di migliorare la mobilità delle persone, di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse e atteggiamenti responsabili verso l’ambiente, nonché promuovere l’uso di mezzi di trasporto condivisi al fine di favorire anche la socializzazione tra i dipendenti.

Ciò posto, l’Agenzia ritiene che i descritti servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-lavoro-casa, compreso l’utilizzo dell’APP, rispondendo alle finalità di ”utilità sociale”, possano rientrare nella previsione di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f), del TUIR.

CCNL Trasporto Merci: definita indennità di copertura economica per vacanza contrattuale

A partire dalle competenze relative al mese di aprile 2024 è prevista l’erogazione dell’indennità di copertura economica

Nell’incontro del 19 marzo 2024 le Parti stipulanti il vigente CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, nel confermare quanto previsto dal 12° capoverso delle Premesse relativamente all’erogazione della copertura economica dalla data di scadenza dello stesso, hanno condiviso le seguenti indicazioni ai fini della corretta applicazione di tale erogazione.
Ai fini del computo della copertura economica in questione è stato preso come riferimento l’indice armonizzato dei prezzi al consumo per l’anno 2023 risultato pari al 5,9%, calcolando il 40% di tale indice (60% da ottobre) sulla base di calcolo convenzionale mensile indicata in calce alla tabella dei minimi tabellari del CCNL (1.977,00 euro). Gli importi mensili da riconoscere, a partire dalle competenze relative al mese di aprile 2024, sono indicati nelle tabelle che seguono.  

Persona non viaggiante

Livello Parametro ICE aprile ICE ottobre
Quadro 169 59,74  89,60 
159 56,20  84,30 
146 51,61  77,41 
3° Super 132 46,66  69,99 
128 45,24  67,87 
122 43,12  64,68 
4° junior 119 42,06  63,09 
5°  116 41,00  61,50 
109 38,53   57,79  
6° junior 100 35,35  53,02 

Persona viaggiante

Livello Parametro ICE aprile ICE ottobre
C3 133,50 46,83 70,25 
B3 133,00 46,66  69,99 
A3 132,50  46,48  69,72 
F2 129,50   45,43   68,14 
E2 129,00  45,25   67,88  
D2 128,50  45,08  67,62 
H1 124,50   43,68     65,51   
G1 124,00 43,50  65,25
I 116,00  40,69   61,04
L 119,00 41,75  62,62

Nel verbale viene inoltre precisato che gli importi devono essere evidenziati separatamente in busta paga sotto la dicitura “indennità di copertura economica ex CCNL 18/5/2021” (ICE) e che la stessa cesserà di essere erogata al momento del rinnovo del contratto. 

CIPL Edilizia Artigianato Veneto: definito l’EVR 2024

Stabilita l’erogazione dell’EVR per gli impiegati, operai ed apprendisti edili

Come confermato nell’ accordo del 20 marzo 2024, le Parti sociali hanno preso atto (sulla base dei dati forniti da Edilcassa Veneto) che tutti e cinque i parametri nel confronto tra anno edile 2023 e anno edile 2022, sono risultati positivi.
Pertanto, l’EVR sarà erogato agli operai, impiegati ed apprendisti che applicano il CIPL Artigianato Veneto Edilizia, che risultano in forza:
– all’impresa che lo corrisponde;
– durante il periodo di misurazione dei parametri dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023;
– alla data del 1° febbraio 2024.
Tenendo conto del livello di inquadramento risultante al 1° marzo 2024, gli importi da erogare mensilmente, calcolati applicando la percentuale del 4,5% ai minimi in essere, corrispondono a quelli indicati nella tabella di seguito.

TABELLA PER OPERAI – IMPIEGATI E APPRENDISTI (APP. PROFESSIONALIZZANTE)
  Importo annuale Importo mensile
impiegati 7 livello 1.076,52 89,71
impiegati 6 livello 959,64 79,97
impiegati e operai 5 livello 799,80 66,65
impiegati e operai 4 livello 745,68 62,14
impiegati e operai 3 livello 693,24 57,77
impiegati e operai 2 livello 622,92 51,91
impiegati e operai 1 livello 533,16 44,43

L’importo sarà riproporzionato in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro e alla percentuale di part time durante il periodo di misurazione dei parametri (la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di calendario equivale a mese intero) e sarà diviso per 12 rate di pari importo ed erogato dalla mensilità di aprile 2024 alla mensilità di marzo 2025.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data del 1° febbraio 2024, la quota dell’Elemento variabile della retribuzione non ancora corrisposta sarà erogato con l’ultimo cedolino utile.
Come specificato nell’ accordo stesso, le aziende potranno verificare i parametri aziendali e, qualora questi risultino pari o positivi rispetto all’anno precedente, l’azienda erogherà EVR al 100%.
Invero, qualora i parametri risultino negativi, l’azienda non erogherà l’EVR e se un solo parametro risulterà pari o positivo, l’azienda erogherà l’EVR al 50%.
 

Livello EVR ridotta annuale (50%) EVR ridotta mensile (50%)
impiegati 7 livello 538,20 € 44,85 €
impiegati 6 livello 479,76 € 39,98 €
impiegati e operai 5 livello 399,84 € 33,32 €
impiegati e operai 4 livello 372,84 € 31,07 €
impiegati e operai 3 livello 346,56 € 28,88 €
impiegati e operai 2 livello 311,52 € 25,96 €
impiegati e operai 1 livello 266,52 € 22,21 €

In questi casi, l’impresa dovrà attivare e rispettare la procedura prevista dall’accordo del 20 marzo 2023 e l’autocertificazione del non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri aziendali dovrà essere inviato entro il termine del 15 aprile 2024, secondo le modalità previste.

I termini per il diritto di opzione dei lavoratori sportivi iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo

Fornite le istruzioni per le operazioni di esposizione e regolarizzazione attraverso i flussi di denuncia Uniemens (INPS, messaggio 20 marzo 2024, n. 1190).

Con il messaggio in argomento, l’INPS si è occupato della proroga dei termini per l’esercizio del diritto di opzione per le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi, direttori tecnici e istruttori presso società sportive già iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo. In particolare, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative per le relative operazioni di esposizione e regolarizzazione attraverso i flussi di denuncia Uniemens.

Infatti, alle figure professionali sopra citate viene applicata una peculiare disciplina previdenziale (comma 3 dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 36/2021). In sostanza, questi lavoratori, già iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), con decorrenza dal 1° luglio 2023, dovevano essere assicurati al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi nell’ipotesi di rapporto di lavoro subordinato (o di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura nell’ambito del settore professionistico); mentre nei casi di rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato – al di fuori dei settori professionistici – dovevano essere iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

Tale regime si applica anche nei casi di rapporti di lavoro instaurati con soggetti datoriali aventi natura “commerciale” (ad esempio, palestre, sale fitness, ecc.).

Peraltro, il citato comma 3, al fine di salvaguardare la continuità d’iscrizione al FPLS, aveva anche previsto, per le figure in argomento, la facoltà di optare, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2021, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento presso il medesimo Fondo. Ma, la recente Legge n. 18/2024 ha inserito il comma 2-ter all’articolo 14 del medesimo decreto, che ha modificato il citato comma 3 dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 36/2021, prevedendo il differimento, al 30 giugno 2024, del termine per l’esercizio dell’opzione per il mantenimento dell’iscrizione al FPLS.

Il diritto di opzione

La facoltà di opzione è esercitabile esclusivamente dagli assicurati che, alla data del 30 giugno 2023, risultano da ultimo iscritti al FPLS in relazione alle qualifiche professionali indicate. Inoltre, l’opzione è esercitabile una sola volta, non è revocabile e produce effetti nei confronti di tutti i rapporti di lavoro in essere e di tutti quelli eventualmente instaurati successivamente alla data del 1° luglio 2023 per lo svolgimento dell’attività di istruttore presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, di direttore tecnico e di istruttori presso società sportive.

L’opzione  è esercitabile direttamente dai soggetti interessati, fino alla scadenza del 30 giugno 2024, attraverso la specifica procedura telematica, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 al portale istituzionale dell’INPS, seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare nella sezione “Strumenti” la voce “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; successivamente all’autenticazione è necessario selezionare “Esercizio dell’opzione per il mantenimento della gestione pensionistica al Fondo lavoratori dello spettacolo”.

Ai fini della corretta esposizione nell’ambito delle denunce mensili, i lavoratori optanti sono tenuti a dare tempestivamente comunicazione al datore di lavoro dell’avvenuto esercizio del diritto di opzione e dell’avvenuto accoglimento della relativa istanza al mantenimento dell’iscrizione al FPLS.

Esposizione nella denuncia Uniemens, con decorrenza novembre 2023

L’INPS segnala che per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e informativi relativi ai periodi di competenza a decorrere dal 1° novembre 2023, i datori di lavoro devono esporre i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato nell’ambito del dilettantismo, o di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura nell’ambito del settore professionistico, aventi le qualifiche di istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive, secondo le indicazioni fornite con le circolari n. 88/2023 e n. 154/2014 e le precisazioni contenute nel messaggio n. 5327/2015, paragrafo 2. Indicazioni che vengono comunque riassunte nel messaggio in commento.

Le regolarizzazioni

Il messaggio in questione, peraltro, include anche le istruzioni per le regolarizzazioni, per i periodi da luglio 2023 a ottobre 2023, per le figure professionali citate non optanti entro il 30 giugno 2024, iscritte al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e quelle per le regolarizzazioni, per i periodi di competenza decorrenti da luglio 2023, per i soggetti che abbiano esercitato l’opzione per il mantenimento della iscrizione al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo entro la data del 30 giugno 2024.

Misure in favore delle persone anziane nel nuovo decreto legislativo

Il D.Lgs. n. 29/2024 contiene misure in favore della popolazione anziana, tra cui una prestazione universale di sostegno economico erogata dall’INPS finalizzata, in parte, a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza svolto da lavoratori domestici (D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29).  

E’ entrato in vigore lo scorso 19 marzo il D.Lgs. n. 29/2024 (cosiddetto Decreto Anziani) contenente disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, tra cui alcune volte a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, e ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.

 

Nei luoghi di lavoro, il datore deve garantire la promozione della salute, la cultura della prevenzione e l’invecchiamento sano e attivo della popolazione anziana attraverso gli obblighi di valutazione dei fattori di rischio e di sorveglianza sanitaria previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e tenendo conto anche delle indicazioni contenute nel PNP, che prevedono l’attivazione di processi e interventi tesi a rendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane attraverso idonei cambiamenti organizzativi.

 

Il datore di lavoro deve adottare ogni iniziativa diretta a favorire le persone anziane nello svolgimento, anche parziale, della prestazione lavorativa in modalità agile, nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di settore vigenti (articolo 5).

 

La prestazione universale

 

L’articolo 34 del decreto legislativo in argomento introduce, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, una prestazione universale, subordinata allo specifico bisogno assistenziale al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti.

 

La suddetta prestazione viene erogata dall’INPS, previa espressa richiesta, alla persona anziana non autosufficiente in possesso dei seguenti requisiti: a) un’età anagrafica di almeno 80 anni; b) un livello di bisogno assistenziale gravissimo (come definito ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 del decreto); c) un valore dell’ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro; d) titolarità dell’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 1, primo comma, della Legge n. 18/1980, ovvero possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio.

 

La prestazione universale – esente da imposizione fiscale e non soggetta a pignoramento – è erogata su base mensile ed è composta da una quota fissa monetaria corrispondente all’indennità di accompagnamento e una quota integrativa definita «assegno di assistenza», pari a 850 euro mensili, finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore, o l’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale.

 

Formazione del personale addetto all’assistenza e al supporto delle persone anziane non autosufficienti

 

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto in commento, dovranno essere adottate linee guida per la definizione di modalità omogenee per l’attuazione di percorsi formativi, alle quali le regioni possono fare riferimento, nell’ambito della propria autonomia, per il raggiungimento di standard formativi uniformi su tutto il territorio nazionale, finalizzati a migliorare e rendere omogenea l’offerta formativa per le professioni di cura, nonché all’acquisizione della qualificazione professionale di assistente familiare (articolo 38).

 

Al fine di potenziare e riqualificare l’offerta professionale dei servizi di assistenza familiare per le persone anziane non autosufficienti, le regioni promuovono, attraverso i propri enti accreditati, corsi di formazione professionale per acquisire la qualificazione di assistente familiare, rivolti anche alla platea dei destinatari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro.

Non applicazione della ritenuta sulle somme che non entrano nella disponibilità degli aventi diritto

L’Agenzia delle entrate ha fatto chiarezza circa il caso di un’associazione costituita per attuare forme di previdenza a favore degli agenti iscritti, in dubbio sull’applicazione delle ritenute d’acconto sulle somme non disponibili per gli aventi diritto (Agenzia delle entrate, risposta 14 marzo 2024, n. 71).

L’articolo 1 del TUIR prevede che il presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’art. 6.

In relazione al concetto di ”possesso” del reddito, l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che la disposizione normativa intende riferirsi, più che alla titolarità giuridica dei redditi, alla loro materiale disponibilità da parte del soggetto d’imposta. 

 

Nel caso di specie, l’associazione costituita per attuare forme di previdenza a favore degli agenti iscritti intende versare al Fondo previsto dall’articolo 1, comma 343, della Legge n. 266/2005, le somme relative alle posizioni degli agenti risultati irreperibili che derivano dai contributi versati dagli stessi e che sono stati investiti in polizze. Come previsto dal comma 345 del medesimo articolo 1, il Fondo è alimentato dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

Le compagnie di assicurazione hanno l’obbligo di versare al predetto Fondo gli importi dei contratti di assicurazione sulla vita reclamati oltre il termine prescrizionale stabilito inderogabilmente dalla legge ed in particolare dall’articolo 2952 c.c..

In tale contesto l’intermediario assicurativo una volta verificata la scadenza del termine prescrizionale legale, provvede agli adempimenti legali di riversamento al Fondo in oggetto degli importi delle polizze prescritte.

Diversamente dagli importi dei rapporti finanziari devoluti per ”dormienza”, gli importi dei rapporti finanziari devoluti per ”prescrizione” non sono restituibili per cessazione giuridica del relativo diritto di credito.

Pertanto, a seguito della devoluzione al Fondo né gli Agenti né gli eventuali eredi potranno riscuotere dette somme.

 

Nel caso di specie, assume rilievo la circostanza che la devoluzione al Fondo può avvenire solo a seguito della prescrizione del diritto degli ex agenti a percepire tali somme. Pertanto, non potendo costituire reddito per gli stessi, all’atto del versamento delle somme al Fondo non dovrà essere applicata alcuna ritenuta.

 

Infine, l’Agenzia ricorda che non si applica alle associazioni l’articolo 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014, secondo il quale ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.

Ne deriva che, in caso di estinzione dell’associazione non riconosciuta, la pretesa può legittimamente essere fatta valere nei confronti di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione e, dunque, nei confronti, in particolare, dell’ultimo legale rappresentante della associazione stessa, destinatario di una obbligazione personale e solidale.

CIPL Edilizia Cooperative Ravenna: definito l’EVR 2024

La prima tranche dell’EVR viene erogata con la busta paga di aprile

Il 13 marzo scorso le Associazioni datoriali, Legacoop Romagna, Confcooperative Romagna, Agci Emilia Romagna e le OO.SS. Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil della Romagna, si sono incontrate per deliberare sulla quantificazione  dell’EVR 2024 relativo al CIPL per i lavoratori edili dipendenti da aziende del movimento cooperativo della provincia di Ravenna, come previsto dall’art. 11 del Testo Unico siglato il 14 marzo 2022. Stabilito l’esito positivo dei 5 indicatori, si è decisa l’erogazione dell’Elemento variabile della retribuzione in 2 tranche di uguale importo: la prima con la retribuzione di aprile 2024 e la seconda con quella di ottobre 2024. 
L’emolumento, come precisato nel verbale, spetta ai lavoratori con la qualifica di impiegato, operaio e apprendista professionalizzante che risultano in forza nel periodo nel quale avviene la misurazione dei parametri, vale a dire quello che va dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023 (anno edile 2023), e alla data del 13 marzo 2024. 
L’importo complessivo dell’EVR è riproporzionato in base ai mese di durata del rapporto di lavoro nel suddetto periodo di maturazione dei parametri. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di calendario equivale a mese intero. 
Per i lavoratori part-time, l’importo complessivo dell’EVR è riproporzionato sulla base dell’orario di lavoro nel periodo 1° ottobre 2022-30 settembre 2023. L’EVR è omnicomprensivo di ogni istituto diretto, indiretto e differito di origine legale e contrattuale, compreso il Tfr e non è cumulabile ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti alla Cassa edile di Ravenna. Inoltre, non è assorbibile da nessun istituto retributivo di origine contrattuale o attribuito ad personam

Edilizia Cooperative
Livello Minimo Contingenza Edr Altre indennità Totale 4% dei Minimi
8 2.082,99 544,46 10,33 170,00 2.807,78 1.000
7 1.748,20 537,48 10,33 170,00 2.466,01 839,00
6 1.499,74 530,98 10,33 0 2.041,05 720,00
5 1.274,35 525,21 10,33 0 1.809,89 612,00
4 1.140,63 521,7 10,33 0 1.672,66 548,00
3 1.061,02 519,54 10,33 0 1.590,89 509,00
2 952,69 516,62 10,33 0 1.479,65 457,00
1 833,21 513,6 10,33 0 1.357,14 400,00

 

Ammortizzatori sociali, obblighi delle cooperative portuali

Forniti chiarimenti in merito all’assetto assicurativo e contributivo di questa tipologia di datori di lavori (INPS, messaggio 19 marzo 2024, n. 1167).

In considerazione delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n. 234/2022) all’articolo 20 del D.Lgs. n. 148/2015 a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche i datori di lavoro costituiti in forma di società cooperative (D.P.R. n. 602/1970) che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, sono attratti dalla disciplina in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano essi soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti.

Pertanto, l’INPS, dopo la circolare n. 101/2023, è tornata sull’argomento, anche alla luce di richieste pervenutegli, per fornire chiarimenti in merito all’assetto assicurativo e contributivo relativo alle citate cooperative, attualmente contraddistinte dal codice di autorizzazione “4B”, e per illustrare i nuovi codici di autorizzazione attribuiti alle medesime a decorrere da aprile 2024.

In particolare, anche le cooperative in argomento sono tenute al versamento dei contributi di finanziamento del FIS e della CIGS.

Contributo FIS

Le società cooperative in argomento, contrassegnate dal codice di autorizzazione “4B”, in quanto datori di lavoro non ricompresi nella platea dei soggetti destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, se non coperti dalle tutele previste dai Fondi di solidarietà costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, rientrano, a prescindere dal requisito dimensionale, nell’ambito di applicazione del FIS.

Il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Le suddette aliquote – ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo – sono calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti espressamente esclusi dal decreto istitutivo del FIS.

Contributo CIGS

Le società cooperative in trattazione sono anche tenute ad applicare la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, in relazione ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Tali datori di lavoro sono tenuti al versamento del relativo contributo ordinario, pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, sia per i lavoratori soci, sia per i lavoratori non soci.

I nuovi codici di autorizzazione

L’INPS informa che sulle matricole contributive delle società cooperative in argomento, viene eliminato a livello centrale il codice di autorizzazione “4B” e, contestualmente, vengono assegnati i codici di autorizzazione “4A” e “0J”.

A decorrere dal periodo di competenza “aprile 2024” la procedura di calcolo viene adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo previsto.

Regolarizzazione periodo gennaio 2024-marzo 2024

Ai fini del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del contributo CIGS (0,90%) per i lavoratori soci e del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del recupero della contribuzione CIGO (1,70% o 2%) per i lavoratori non soci relativo alle mensilità di competenza da gennaio 2024 a marzo 2024, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore: “M032”, già in uso, avente il significato di “Versamento contributo CIGS”; “M039”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende fino a 5 dipendenti”; “M052”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende più 5 dipendenti”; “L121”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero contribuzione CIGO”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito per il codice già in uso “M032”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, mentre per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121” il valore “N”;

– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’“AnnoMese gennaio, febbraio e marzo 2024”;

– nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito, per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo del contributo da versare o recuperare relativo al singolo mese.

L’INPS, infine sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi da gennaio 2024 a marzo 2024, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di aprile 2024, maggio 2024 e giugno 2024.

 

 

CCNL Case di Cura: i sindacati chiedono l’apertura del tavolo negoziale

Tema del confronto secondo i sindacati dovrà essere l’aumento dei salari, al pari del personale della sanità pubblica

Nei giorni scorsi i sindacati Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl hanno chiesto tramite una lettera indirizzata all’Aiop, all’Aris ed al Ministero della Salute l’apertura dei negoziati per rinnovare il CCNL del personale delle strutture sanitarie private. 
Secondo i sindacati tale rinnovo è divenuto necessario in quanto sono trascorsi più di 3 anni dall’ultimo rinnovo contrattuale sottoscritto nel 2020, con conseguente perdita del potere di acquisto delle retribuzioni a causa dell’aumento vertiginoso dei tassi di inflazione superiore al 16%.
A maggior ragione è considerata una discriminante il fatto che per i dipendenti del comparto della sanità pubblica si è provveduto a rinnovare il CCNL 2019/2021 e l’ARAN ha fissato per il prossimo 20 marzo l’apertura della trattativa per il rinnovo del triennio 2022/2024.
Intenzione dei sindacati è valorizzare l’attività che viene svolta nel settore, attraverso il rinnovo del contratto, con conseguente riconoscimento dei medesimi salari previsti per il personale pubblico.