CCNL Terzo Settore (Fesica-Confsal): rinnovato il contratto per i dipendenti del comparto

Nel contratto, con scadenza 30 giugno 2026, sono previsti nuovi minimi retributivi e l’istituzione della Banca ferie solidali  

Le Parti stipulanti Confimprese Italia e Fesica-Confsal hanno sottoscritto il rinnovo del contratto per i dipendenti delle associazioni ed altre organizzazioni del Terzo Settore. Sia per quel che riguarda la parte economiche che normativa, il CCNL decorre dal 1° luglio 2023 e scade il 30 giugno 2026. Per quanto concerne l’aspetto economico, le Parti hanno concordato di rivalutare la paga base nazionale conglobata per ciascun livello. I nuovi minimi, riportati nella tabella di seguito, decorrono dal 1° luglio 2023.

Livello Retribuzione
Dirigenti 2.738,39
Quadri 2.190,64
Livello I 1.862,15
Livello II 1.752,58 
Livello III 1.642,58
Livello IV  1.533,54
Livello V  1.423,98
Livello VI  1.314,40

Dal confronto con il precedente contratto, restano invariate le altre indennità, nelle misure di:
– 180,00 euro per indennità Area Quadri;
– 80,00 euro per indennità d’incarico;
– 140,00 euro per indennità apicale di funzione per i lavoratori dal 1° al 3° livello; e di 80,00 euro per i lavoratori dal 4° al 6° livello;
– 10% mensile della retribuzione tabellare per indennità di cassa e maneggio.
Ai dipendenti che nello svolgimento del proprio lavoro mostrano di possedere doti di esperienza, autonomia, responsabilità e capacità di coordinamento e innovazione, viene riconosciuto un Superminimo pari a 105,00 euro per l’Area Quadri, di 60,00 euro per i lavoratori dal 1° al 3° livello e di 50,00 euro per quelli dal 4° al 6° livello. 
Tra le novità per la parte normativa si segnala l’introduzione della Banca ferie solidali. Infatti, tramite questo strumento, si può cedere a titolo gratuito alle ferie non utilizzate eccedenti quelle maturate nell’anno in corso. La cessione può essere di un massimo di 10 giorni complessivi per ciascun anno che eccedano comunque il periodo minimo delle 4 settimane di ferie annuali.
A beneficiare delle ferie solidali sono:
– lavoratori bisognosi di ferie per assistere i figli minori, il coniuge o il convivente che necessitino di cure costanti per patologie riconosciute attraverso certificazione prodotta dalle strutture sanitarie pubbliche;
– per sé stessi in quanto affetti da grave patologia oncologica riconosciuta attraverso certificazione prodotta dalle strutture sanitarie pubbliche.
La richiesta delle ferie solidali può essere avanzata per un massimo di 15 giorni per ciascuna istanza, reiterabile fino a 2 volte.

Le prestazioni previste dal Supporto per la formazione e il lavoro

Riepilogate le attività per le quali è previsto il beneficio economico pari a 350 euro mensili (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 30 agosto 2023).

Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto scorso del D.M. 8 agosto 2023, n. 108 riguardante le modalità di attuazione del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha anche riepilogato le attività per le quali è prevista l’indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro per un massimo di 12 mensilità.

La misura del SFL, istituita dal Decreto Lavoro, prevede un percorso di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive del lavoro.

Dato che la legge ha definito le attività a cui i destinatari del Supporto per la formazione e il lavoro possono aderire per ricevere l’indennità, il cittadino che vorrà attivarsi e possiede i requisiti per accedere alla misura potrà partecipare ad alcune prestazioni remunerate indicate dal D.M. n. 4/2018, oltre che al Servizio civile universale.

Le prestazioni

Il citato D.M. n. 4/2018 prevede che vengano remunerate le seguenti attività:

– orientamento specialistico;
– accompagnamento al lavoro;
– attivazione del tirocinio;
– incontro tra domanda ed offerta;
– avviamento a formazione;
– sostegno alla mobilità territoriale;
– lavori socialmente utili e progetti di utilità collettiva;
– supporto all’autoimpiego.

Tra le attività ulteriori previste per il Supporto per la formazione e il lavoro rientra anche il Servizio civile universale.

I cittadini interessati al SFL e alle altre misure previste dal Decreto Lavoro (Assegno di inclusione), oltre che alla fase transitoria di passaggio dal reddito di cittadinanza ai nuovi provvedimenti, potranno consultare sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e su quello dell’INPS le FAQ e ricevere assistenza tramite il servizio Urp online del Ministero sul quale è stato attivato un chat bot per supportare gli utenti in tempo reale. Attivo anche il Contact Center dell’INPS.

Cassa Edile Cagliari: previsti sussidi e borse di studio per l’anno 2022-2023

Fino a 1.140,00 euro per borse di studio o sussidi destinati ai figli dei lavoratori o ai lavoratori studenti 

La Cassa Edile di Cagliari e Sardegna Meridionale ha previsto per i figli degli operai edili e per i lavoratori studenti, un contributo alle famiglie (sussidi/borse di studio) per le spese sostenute relativamente agli studi “ per l’anno scolastico 2022/2023“, liquidate sulla base di graduatorie e compatibilmente con il bilancio dell’ente.
Di seguito i contributi previsti:
– sussidio di studio pari a 260,00 euro destinato ai figli di operai edili che abbiano frequentato, nell’anno scolastico 2022/2023, una delle tre classi della scuola media inferiore e abbiano conseguito la promozione alla classe successiva, ovvero ai lavoratori che abbiano conseguito la licenza elementare o media;
– borse di studio pari a 410,00 euro destinate ai figli di operai edili ovvero ai lavoratori edili studenti che abbiano conseguito, nell’anno scolastico 2022/2023 e nella prima sessione, la promozione alla classe successiva negli istituti di istruzione media superiore, con la media non inferiore al 7;
–  borse di studio pari a 570,00 euro destinate ai figli di operai edili ovvero ai lavoratori edili studenti che abbiano conseguito, nell’anno scolastico 2022/2023, la maturità con la media non inferiore a 70/100;
– borse di studio pari a 720,00 euro destinate ai figli di operai edili iscritti in qualsiasi facoltà universitaria nell’anno accademico 2022/2023  ovvero ai lavoratori edili studenti che abbiano superato i 4/5 dei crediti relativi all’anno accademico 2022/2023 e agli anni precedenti (60 crediti per anno accademico, con il nuovo ordinamento);
– borse di studio di pari a 1.000,00 euro destinate ai figli di operai edili ovvero ai lavoratori edili studenti che, nell’anno accademico 2022/2023, abbiano conseguito la laurea in qualsiasi facoltà universitaria in corsi di laurea triennali o di 1° livello a tempo pieno o a tempo definito (massimo 4 anni), corsi di laurea specialistica o di 2° livello;
– borse di studio pari a 2.000,00 euro destinate ai figli di operai edili ovvero ai lavoratori edili studenti che, nell’anno accademico 2022/2023, abbiano conseguito la laurea in qualsiasi facoltà universitaria in corsi di laurea quinquennali e/o a ciclo unico;
– borse di studio pari a 620,00 euro destinate ai figli di operai edili ovvero ai lavoratori edili studenti che abbiano conseguito, nell’anno scolastico 2022/2023 e in prima sessione, la promozione alla classe successiva negli istituti tecnici per geometri o periti edili, con la media non inferiore al 7;
–  borse di studio pari a 1.140,00 euro destinate ai figli di operai edili che abbiano conseguito, nell’anno scolastico 2022/2023, la maturità tecnica di geometri o periti edili, con la media non inferiore a 70/100.
La documentazione necessaria  per accedere ai “sussidi” e “borse di studio” destinate ai figli dei lavoratori è la seguente: 
– certificazione dello stato di famiglia;
– certificato scolastico attestante l’avvenuta promozione, per la scuola media inferiore;
– certificato scolastico attestante l’avvenuta iscrizione all’anno 2022/2023 per la scuola media inferiore;
– certificato scolastico, con relativa votazione, per tutte le altre scuole;
– certificato rilasciato dall’Università dal quale risulti: anno d’iscrizione, gli esami sostenuti con relativa votazione e crediti;
– in caso di laurea triennale: dichiarazione di scelta, ossia tempo pieno (3 anni) o tempo definito (massimo 4 anni); certificato di laurea con votazione.
ll lavoratore studente, invece deve risultare alle dipendenze di un’impresa iscritta alla Cassa Edile di Cagliari, secondo le seguenti modalità:
–  scuola media inferiore e superiore: il lavoratore deve essere in forza al 30 giugno 2023 ovvero alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
–  corsi universitari: il lavoratore deve risultare in forza al 30 settembre 2023 ovvero alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
– laurea: il lavoratore deve risultare in forza al giorno del conseguimento della laurea ovvero alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
– aver maturato almeno 600 ore lavorative, regolarmente coperte da contributi e versamento degli accantonamenti, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
Le domande devono pervenire, entro e non oltre le seguenti date:
– 30 settembre 2023, per gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori;
– 20 novembre 2023, per gli studenti universitari;
– tre mesi dal conseguimento della laurea, per i neolaureati. Le domande di laurea vengono esaminate a seguito della scadenza del bando di concorso (30 giugno 2024).

Firma elettronica semplice non idonea ai fini delle dichiarazioni fiscali

Ai fini della sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni fiscali, l’Agenzia delle entrate ha dichiarato l’inidoneità della firma elettronica “semplice” (ossia non qualificata, digitale o avanzata) a garantire i requisiti che i documenti informatici, specie se di natura fiscale, devono possedere sin dal momento della loro formazione (Agenzia delle entrate, consulenza giuridica 30 agosto 2023, n. 1).

Le dichiarazioni sono documenti fiscalmente rilevanti, perciò i contribuenti e i sostituti di imposta che presentano una dichiarazione in via telematica devono conservarla, debitamente sottoscritta, redatta su modello conforme e corredata dai documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporla.

 

Nell’articolo 1del D.M. 17 giugno 2014, ai fini tributari, la formazione, l’emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l’esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 del D.Lgs. n. 82/2005, e dell’articolo 21, comma 3, del D.P.R. N. 633/1972, in materia di fatturazione elettronica. 

 

Le disposizioni presenti nel D.M. 17 giugno 2014 non riguardano solo le dichiarazioni dei redditi (e le relative copie), ma anche tutti gli altri documenti rilevanti ai fini tributari che gli intermediari trasmettono all’Agenzia delle entrate e/o gestiscono in adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei contribuenti, curandone per qualsiasi ragione la conservazione.

 

I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno come caratteristiche:

– l’immodificabilità;

– l’integrità;

– l’autenticità;

– la leggibilità.

 

Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.

Il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici termina, invece, con l’apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalla Agenzie fiscali.

 

L’Agenzia ricorda che le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite con le Linee guida AgID, nelle quali viene precisato che il documento informatico è formato mediante una delle seguenti modalità:

 

a) creazione tramite l’utilizzo di strumenti software o servizi cloud qualificati che assicurino la produzione di documenti nei formati e nel rispetto delle regole di interoperabilità;

b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;

c) memorizzazione su supporto informatico in formato digitale delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all’utente;

d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più banche dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica. Il documento informatico deve essere identificato in modo univoco e persistente.

 

Nel caso di documento informatico formato secondo la sopracitata lettera a), l’immodificabilità e l’integrità sono garantite da una o più delle seguenti operazioni:

-apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata;

-memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee misure di sicurezza;

-il trasferimento a soggetti terzi attraverso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (regolamento eIDAS), valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;

-versamento ad un sistema di conservazione.

 

Nel caso di documento informatico formato secondo la sopracitata lettera b) l’immodificabilità ed integrità sono garantite da una o più delle seguenti operazioni mediante:

-apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata;

-memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee misure di sicurezza;

-versamento ad un sistema di conservazione.

 

Nel caso di documento informatico formato secondo le sopracitate lettere c) e d) le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono garantite da una o più delle seguenti operazioni:

-apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata;

-registrazione nei log di sistema dell’esito dell’operazione di formazione del documento informatico, compresa l’applicazione di misure per la protezione dell’integrità delle basi di dati e per la produzione e conservazione dei log di sistema;

-produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione.

 

Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia delle entrate ha escluso l’idoneità ai fini tributari di qualsiasi procedura che preveda l’utilizzo di firma elettronica “semplice” (ossia non qualificata, digitale o avanzata).

CIRL Edilizia Artigianato – Toscana: definito l’EVR 2023

Stabiliti gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione per impiegati ed operai della regione Toscana

Presso la sede della Cassa edile regionale Toscana è stato siglato il Verbale di Accordo tra le sigle sindacali Cna-Costruzioni, Confartigianato Edilizia, Casartigiani, insieme a Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, tutte della regione Toscana, per la determina dell’EVR 2023, previa verifica, su base territoriale, dell’andamento degli indicatori presi a riferimento per la determinazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione che le imprese sono tenute ad erogare ad operai ed impiegati in forza nel periodo 1° luglio 2023-31 giugno 2024. Riscontrata la positività di 4 parametri su 5 per il riconoscimento dell’emolumento, gli importi da erogare per l’anno 2023/2024 sono quelli riportati nella tabella di seguito.

LIVELLO EVR (Importo mensile 6%) EVR (Importo 80%)
7 108,29 86,63
6 94,77 75,82
5 78,96 63,17
4 73,15 58,52
3 68,41 54,73
2 60,47 48,38
1 52,82 42,25

Supporto per la formazione e il lavoro: le modalità di accesso e di fruizione

Arrivano le prime indicazioni dell’INPS sulla misura istituita dal Decreto Lavoro (INPS, circolare 29 agosto 2023, n. 77).

L’INPS ha fornito le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione della misura del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), istituita dall’articolo 12 del D.L. n. 48/2023, cosiddetto Decreto Lavoro, a decorrere dal 1° settembre 2023.

Il SFL è finalizzato a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nell’ambito del Supporto per la formazione e il lavoro rientrano il servizio civile universale di cui al D.Lgs. n. 4/2017 e i progetti utili alla collettività come definiti ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del D.L. n. 48/2023. Il beneficiario riceverà, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, un importo mensile di 350 euro per un periodo massimo di 12 mensilità.

La misura è destinata ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione (ADI), altro intervento previsto dal citato Decreto Lavoro.

I requisiti per l’accesso al SFL

La circolare in commento illustra i diversi requisiti necessari per l’accesso alla misura in questione; ve ne sono di ordine reddituale e patrimoniale (ad esempio il valore ISEE già menzionato), relativi al godimento di beni durevoli (ad esempio non si può essere intestatari di auto di cilindrata superiore a 1600 cc) e non si deve essere sottoposti a provvedimenti cautelari personali o a sentenze definitive intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.

Inoltre, sono esclusi dal godimento del beneficio i soggetti disoccupati, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Peraltro, la misura del SFL è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, purché il reddito percepito non superi i valori soglia previsti per accedere alla misura, mentre è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione. 

Infine, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del Decreto Lavoro, i richiedenti del SFL devono avere assolto il diritto-dovere all’istruzione e formazione, ai sensi del D.Lgs. 76/2005 o risultare esentati da tali obblighi nei casi previsti dalla disciplina vigente.

La presentazione della richiesta e il patto di attivazione digitale

Secondo quanto previsto dall’articolo 3 del D.M. n. 108/2023, la domanda è presentata dall’interessato all’INPS in modalità telematica e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. All’atto della domanda, l’interessato viene informato che attraverso il SIISL riceverà l’informazione dell’accettazione della sua domanda del SFL per proseguire il percorso di attivazione.

Il richiedente il beneficio, dopo la presentazione della domanda potrà accedere al portale del Sistema Informativo per l’inclusione sociale (SIISL) dove potrà precompilare il Patto di attivazione digitale (PAD) che diverrà operativo all’esito positivo dell’istruttoria della domanda.

A seguito della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il beneficiario è convocato dal servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. La convocazione può essere effettuata anche attraverso messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tale fine forniti dai beneficiari nell’ambito del patto di attivazione digitale, secondo modalità organizzative territorialmente adottate dalle regioni.  

Gli obblighi

Il beneficiario dell’indennità di partecipazione è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni 90 giorni.

Inoltre, si è tenuti ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le caratteristiche di cui all’articolo 9 del D.L. n. 48/2023. A seguito della mancata accettazione di una offerta di lavoro, che corrisponda alle caratteristiche indicate, il soggetto intermediario che effettua la proposta di lavoro, valutata la mancanza del giustificato motivo, attraverso la piattaforma SIU, segnala al SIISL l’evento suscettibile di sanzione e l’INPS dispone la decadenza dal beneficio. 

La circolare in commento contiene le indicazioni in materia di offerte di lavoro e compatibilità con il SFL, le variazioni da comunicare durante la fruizione della misura, il regime dei controlli e delle sanzioni, ecc. Infine, dal punto di vista fiscale  il beneficio economico del SFL è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del D.P.R. n. 601/1973 e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri.

CCNL Terziario (Confimprese Italia-Confsal): siglato il rinnovo del contratto per il triennio 2023/2026

Le Parti hanno concordato la rivalutazione della paga base nazionale conglobata, con decorrenza dal 1° luglio 2023

Confimprese Italia e Fesica-Confsal hanno siglato il 20 luglio 2023 il rinnovo del contratto per i dipendenti del Terziario: attività collaterali al commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa. Il nuovo contratto collettivo ha decorrenza dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026, sia per la parte economica che normativa.
Dal punto di vista economico le Parti hanno concordato di rivalutare la paga base nazionale conglobata, con decorrenza dal 1° luglio 2023, per ciascun livello.

Livelli  Retribuzione
Quadri A   2.191,42
Quadri B 1.824,39
Livello I  1.715,35
Livello II 1.589,05
Livello III  1.465,12
Livello VI 1.408,32
Livello V 1.364,51
Livello VI 1.337,52 

Confermati invece gli importi delle indennità come già previste nel precedente contratto, ossia:
– Indennità Quadro A: 250,00 euro;
– Indennità d’incarico Quadro B: 180,00 euro;
– Indennità d’incarico: 80,00 euro;
– Indennità di cassa: 5% mensile della retribuzione tabellare.
Dal punto di vista normativo è stata introdotta la Banca ferie solidali, che può essere istituita in ogni impresa ed attraverso la quale i lavoratori possono cedere a titolo gratuito le ferie non utilizzate eccedenti quelle maturande nell’anno in corso. La cessione potrà essere al massimo di 10 giorni complessivi per ciascun anno che eccedano comunque il periodo minimo delle quattro settimane di ferie annuali. Le ferie solidali possono essere utilizzate da:
– lavoratori bisognosi di ferie per assistere i figli minori, il coniuge o il convivente che necessitino di cure costanti per patologie riconosciute attraverso certificazione prodotta dalle strutture sanitarie pubbliche;
– per sé stessi in quanto affetti da grave patologia oncologica riconosciuta attraverso certificazione prodotta dalle strutture sanitarie pubbliche.

CCNL Coni: firmato l’accordo sulla classificazione del personale

Modificati i profili professionali, l’indennità di turno e di trasferta 

In data 28 luglio 2023 i rappresentanti dello Sport e delle Federazioni Sportive Nazionali e le OO.SS. firmatarie del CCNL del personale non dirigente si sono incontrate al fine di individuare nuovi profili professionali e ridefinire quelli esistenti all’interno del sistema di classificazione.
I profili vengono ricondotti entro specifiche aree e famiglie professionali, ciascuna caratterizzata da competenze e conoscenze di base omogenee, al fine di dare evidenza dei possibili percorsi di crescita del personale, da perseguire anche attraverso la valorizzazione dell’esperienza maturata da ciascun dipendente, congiuntamente allo sviluppo di percorsi formativi dedicati e certificabili.
I datori di lavoro, pertanto, a far data dal giorno successivo alla stipula dell’accordo, devono:
– verificare la rispondenza delle attività svolte dai dipendenti, al fine di attribuire e comunicare a ciascuno di essi, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, il nuovo profilo professionale;
– assegnare, con decorrenza dal 1°gennaio 2024, i nuovi profili professionali, per i quali non sussiste alcuna rispondenza delle attività già svolte in quanto nuove.
Entro il 31 marzo 2024 si stabilisce di attivare una specifica sessione di confronto volta a verificare gli effetti degli inquadramenti, oltre a individuare eventuali problematiche in merito alle mansioni individuate.
Per i livelli D1 e D2 l’indennità di turno non è più prevista, mentre è stata introdotta l‘indennità di trasferta nazionale pari a 35,00 euro e trasferta internazionale pari a 60,00 euro

Imposta sostitutiva sulle mance: requisiti e modalità per l’applicazione

L’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti interpretativi in tema di tassazione delle mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di trattamento integrativo speciale previsto per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale (Agenzia delle entrate, circolare 29 agosto 2023, n. 26/E).

I commi da 58 a 62 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2023 hanno introdotto, in luogo della tassazione ordinaria, una tassazione sostitutiva in relazione alle somme elargite dai clienti a titolo di liberalità (c.d. mance) e corrisposte, sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici, ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

 

Il nuovo regime di tassazione sostitutiva trova applicazione con esclusivo riferimento alle mance percepite dai lavoratori, del settore privato, delle strutture
ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che:

  • risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000;

  • non abbiano rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva.

Ai fini del calcolo di tale limite reddituale previsto, l’Agenzia delle entrate ritiene che debbano essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Il predetto limite reddituale di euro 50.000 è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.

Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato). In particolare, entrano nel computo della soglia reddituale anche le somme assoggettate, nel precedente periodo d’imposta, alla tassazione sostitutiva delle mance.

 

Da un punto di vista soggettivo, per la fruizione del regime sostitutivo, devono essere rispettati principalmente tre requisiti:

 

– la titolarità di un rapporto di lavoro nel settore privato in uno specifico comparto economico;

– la percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori a euro 50.000, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi;

– l’assenza di una rinuncia scritta alla tassazione sostitutiva.

 

Le mance, dunque, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggette, a opera del sostituto d’imposta, a una tassazione sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

La base di calcolo cui applicare il 25% è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi.

Il limite annuale del 25% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione rappresenta una franchigia, con la conseguenza che, in caso di superamento dello stesso, solo la parte eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.

Il superamento del limite reddituale di euro 50.000 di redditi di lavoro dipendente non rileva nell’anno in cui si percepiscono le mance, ma costituisce una causa ostativa alla tassazione agevolata delle predette mance conseguite nell’anno successivo.

 

Spetta al sostituto d’imposta applicare tale imposta sostitutiva, previa verifica del rispetto del limite di reddito di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore.

Per quanto concerne il lavoratore, invece, questi è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo nell’ipotesi in cui nell’anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente d’importo superiore a euro 50.000, ovviamente se conseguiti presso datori di lavoro diversi.

 

Infine, la circolare analizza il trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinari effettuato nei giorni festivi, specificando che:

  • ne sono beneficiari i titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato del comparto turistico, ricettivo e termale, i quali nel periodo d’imposta 2022 siano stati titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000;

  • ai fini del calcolo del limite reddituale previsto, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore (anche da più datori di lavoro), compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale;

  • il lavoratore interessato deve attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2022 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorio;

  • la base di calcolo è la retribuzione lorda riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso dal 1 giugno 2023 al 21 settembre 2023.

 

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: ok del governo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali relativi al settore (Consiglio dei ministri, comunicato 28 agosto 2023, n. 48).

Il trattamento previdenziale dei lavoratori dello spettacolo è l’oggetto del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 28 agosto scorso. In particolare, è stato approvato in esame preliminare un provvedimento relativo al riordino e alla revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori di questo comparto.

Le nuove norme sono volte a compensare gli effetti negativi subiti dagli operatori dello che spesso subiscono alti livelli di frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva.

Gli interventi mirano alla protezione sociale di categorie diverse:

– lavoratori dello spettacolo a tempo determinato (e cioè che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli; o che prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla ipotesi precedente, ma pur sempre nel settore dello spettacolo;

– lavoratori dello spettacolo intermittenti, anche a tempo indeterminato.

In sostanza, a decorrere dal 1° gennaio 2024, si introduce una specifica indennità di discontinuità, al fine di tutelare tali categorie nei periodi di inattività o durante i periodi di studio e formazione. Inoltre, si individuano i requisiti che il lavoratore richiedente deve possedere al momento della presentazione della domanda di indennità all’INPS entro il 30 giugno di ogni anno a pena di decadenza.

Vengono determinate poi la misura e la durata del riconoscimento dell’indennità, insieme alle modalità di corresponsione della stessa in un’unica soluzione nella misura del 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili relative all’anno solare precedente la presentazione della domanda. Con riferimento alla durata dell’indennità, si stabilisce che non siano computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo a erogazione di altra prestazione di disoccupazione al fine di evitare il cumulo della medesima contribuzione per l’erogazione di più prestazioni di sostegno al reddito (per esempio, NASpl, indennità di maternità, malattia, infortunio). Vengono definite, inoltre, le misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell’indennità.

Inoltre, viene abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e si introduce un regime transitorio destinato a trovare applicazione agli eventi di cessazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2023. Prevista, infine, una disciplina transitoria per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti nell’anno 2022 e presentino la domanda entro il 15 dicembre 2023, determinando l’incumulabilità tra l’indennità di discontinuità e l’ALAS.