Bonus Psicologo 2022: indicazioni per l’utilizzo del contributo e lo scorrimento delle graduatorie

L’INPS indica i termini per l’inserimento dei dati di fatturazione per le sedute di psicoterapia confermate in mancanza dei quali non si potrà dar luogo ai pagamenti, fornendo indicazioni per lo scorrimento delle graduatorie per l’anno 2022 (INPS, messaggio 8 giugno 2023, n. 2127).

Il cosiddetto “Bonus psicologo 2022”, come noto, deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda in quanto, decorso tale termine, il codice univoco assegnato ai richiedenti e associato al valore economico attribuito in base all’ISEE del nucleo familiare di appartenenza è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuandosi nuovi beneficiari.

 

Pertanto, considerato che sono decorsi i 180 giorni, i professionisti non possono più aggiungere nuove sedute, né confermare quelle precedentemente inserite nel sistema, né annullare retroattivamente le sedute già confermate.

 

L’INPS, con il messaggio in oggetto, comunica che l’inserimento dei dati di fatturazione per le sedute confermate deve essere completato entro e non oltre il 20 giugno 2023.

Il 21 giugno 2023 tutte le sedute non confermate, oppure confermate ma non ancora corredate dei dati di fatturazione saranno annullate d’ufficio, per consentire l’individuazione delle risorse residue disponibili ai fini dello scorrimento delle graduatorie per l’anno 2022. Si ricorda che, in mancanza dei dati completi di fatturazione, non si potrà dare luogo ai relativi pagamenti.

 

Una volta validate tutte le sedute (ossia confermate e corredate dai dati di fatturazione), l’INPS potrà definire l’ammontare delle risorse regionali e provinciali residue, che consentiranno, se presenti, lo scorrimento delle rispettive graduatorie e l’ammissione di nuovi aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili. 

 

Completate queste operazioni, i nuovi beneficiari ammessi al contributo, a partire dalla prima settimana di luglio, potranno visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato (che deve essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia), accedendo al servizio on line  “Contributo sessioni psicoterapia”, reperibile sul portale istituzionale al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità > “Per malattia” > “Bonus psicologo – Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” > “Utilizza il servizio”.

 

Viene precisato che saranno remunerate solo le prestazioni per le quali le Regioni/Province autonome hanno completato il trasferimento delle risorse stanziate e, laddove le Regioni/Province autonome abbiano provveduto al trasferimento parziale degli stanziamenti, le sedute saranno remunerate nei limiti delle risorse trasferite all’INPS.

 

Possono essere rimborsate solamente le fatture emesse dai professionisti per i quali il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) abbia inviato conferma di iscrizione all’albo.

CCNL Cinematografia – Esercizi: sottoscritto il preaccordo sindacale

Oggetto dell’accordo sono la corresponsione dell’Una Tantum e l’incremento economico

Il 31 maggio 2023 si è tenuto il primo incontro per la trattativa del rinnovo contrattuale del CCNL Cinematografia – Esercizi, applicabile ai dipendenti degli esercizi cinematografici e cinema-teatrali, scaduto lo scorso 31 dicembre 2019.
Si è stabilito, in primo luogo, per il periodo di vacanza contrattuale 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022, l’erogazione di un importo a titolo di Una Tantum di 270,00 euro al IV livello, da riparametrare per gli altri livelli. Tale indennità spetterà a tutti i dipendenti in forza al 1° giugno 2023 e sarà rapportata all’effettivo periodo di lavoro intercorso dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, comprese eventuali sospensioni per CIG, maternità e malattia; in caso di part-time, sarà proporzionato all’effettivo lavoro svolto. L’importo verrà corrisposto unitamente con le paghe di giugno 2023.
A decorrere dal 1° giugno sarà inoltre previsto l’aumento in acconto, pari a 35,00 euro al IV livello, da riparametrare per gli altri livelli. 
Per quanto riguarda gli arretrati per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023, ammontanti a 175,00 euro rapportati al IV livello e da riparametrare, verranno corrisposti con le competenze del mese di ottobre 2023.
Il prossimo incontro avrà come oggetto la rivisitazione della classificazione, allo scopo verrà costituita una commissione tecnica paritetica composta da tre componenti per Organizzazione Sindacale.

Dirigenti Scolastici: siglata l’ipotesi di contratto integrativo

Nell’ipotesi di contratto integrativo stabiliti i criteri di ripartizione ed impiego delle risorse destinate al Fondo

Il 31 maggio scorso, il ministero dell’Istruzione e del Merito e le sigle sindacali della dirigenza scolastica, ovvero Anp-Cida, Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Federazione Uil Scuola Rua, Dirigenti Scuola-Di.S.Conf. e Snal-Confsal, hanno sottoscritto l’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo (Ccni) per il personale dei dirigenti scolastici, al fine di individuare delle fasce di complessità, dei criteri di riparto e d’impiego della risorsa che costituisce il Fondo unico nazionale (Fun), tra la quota destinata alla retribuzione di posizione e quella di risultato per quel che concerne l’anno scolastico 2023/2024. Lo scopo è quello di evitare che i dirigenti delle oltre 8.000 scuole presenti sul territorio nazionale siano vittime di decrementi retributivi rispetto alla situazione attuale. Per raggiungere tale scopo viene avviato un nuovo modello che consiste nel contratto che viene sottoscritto in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico di riferimento e prima dell’inizio delle procedure di mobilità. Questo iter fa sì che i dirigenti scolastici possano scegliere in maniera consapevole e informata le sedi di servizio.
Per quel che riguarda la posizione di parte variabile, il nuovo sistema nazionale si compone di tre fasce retributive, con importi che vanno a migliorare la situazione economica precedente, vale a dire:

– Fascia A: 21.600 euro;

– Fascia B: 17.600 euro;

– Fascia C: 13.600 euro.
Alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle Istituzioni scolastiche viene destinata una quota pari all’85% della risorsa componente il Fun. Mentre, alla retribuzione di risultato viene destinata una quota pari al 15% della risorsa che costituisce il Fondo. Nel caso in cui venga utilizzata una percentuale inferiore all’85% relativa alla retribuzione di posizione, questa viene destinata alla retribuzione di risultato.  

CCNL Ormeggiatori e barcaioli: siglato il rinnovo del contratto

Aumenti retributivi e novità normative per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani

E’ stato siglato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti insieme a Angopi, Legacoop produzione e servizi, Confcooperative lavoro e servizi, l’accordo di rinnovo contrattuale degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani. 
La stipula, affermano le organizzazioni sindacali, arriva in una fase che presenta ancora alcune incertezze per il particolare contesto socio-economico mondiale e per la mancata approvazione del provvedimento relativo all’aggiornamento del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione che inciderà sugli aspetti formativi, classificatori e retributivi.
Il nuovo accordo, con decorrenza 1° luglio 2022-30 giugno 2025, ha previsto dal punto di vista retributivo un immediato incremento complessivo pari a 175,50 euro oltre al sostanziale miglioramento delle prestazioni erogate dal Fondo di accompagno all’esodo con l’aggiunta di un significativo incentivo modulato sulle modalità di uscita in aggiunta alla consolidata indennità erogata per la maturazione dei requisiti di pensione anticipata o di vecchiaia.
Dal punto di vista normativo, invece, il rinnovo ha introdotto significativi interventi sulla parte normativa riferita al turno giornaliero e all’istituto della mobilità rendendo il dettato contrattuale rafforzato, riformato ed adeguato alle novità normative.
Confermato, infine, l’avvio del percorso per la definizione di una specifica sezione contrattuale per il personale amministrativo e tecnico. 

La compilazione del Quadro RR per artigiani, commercianti e lavoratori autonomi

L’INPS fornisce le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione per i soggetti iscritti alle diverse gestioni previdenziali (INPS, circolare 7 giugno 2023, n. 52).

L’INPS ha provveduto a rendere note le istruzioni per la compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2023-PF” e la riscossione dei contributi dovuti a saldo 2022 e in acconto 2023 per gli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti (sezione I) e i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (sezione II).

Infatti, l’articolo 10, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997, dispone che i soggetti iscritti all’INPS (a eccezione dei coltivatori diretti) devono determinare l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti nella propria dichiarazione dei redditi. Il medesimo decreto prevede, inoltre, che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Infine, con il provvedimento prot. n. 55597 del 28 febbraio 2023 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello “Redditi 2023-PF” per il periodo d’imposta 2022, nel quale è compreso il Quadro RR obbligatorio per gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti (sezione I) e per gli iscritti alla Gestione separata INPS liberi professionisti (sezione II).

Artigiani ed esercenti attività commerciali

I titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori), devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2023-PF”.

Qualora emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito e il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite il modello F24, la codeline da riportare nello stesso è quella prevista per i predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).

Per quel che l’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, l’INPS fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2022, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali introdotte dalla Legge n. 145/2018, scomputate dal reddito dell’anno. Seguono nella circolare le indicazioni per la determinazione della base imponibile per i diversi casi tra i quali i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti e gli iscritti alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani dei soci di cooperative artigiane.

Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS

Nella circolare in commento, infine, vengono riportate le istruzioni per la compilazione della sezione II del Quadro RR da parte dei soggetti che dichiarano redditi da lavoro autonomo,  iscritti e tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata. 

In particolare, ricorda l’INPS; sono obbligati al versamento alla Gestione separata i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti o ne sono tenuti parzialmente, al versamento del contributo soggettivo presso la cassa di appartenenza oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio, gli ingegneri presso Inarcassa). 

Nel documento dell’INPS vengono anche illustrate le indicazioni per la determinazione della base imponibile – rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario” (se adottato dal professionista) per gli esercenti attività di impresa arti o professioni – e per il calcolo del contributo dovuto.

Infine, nella circolare in sono riportati i termini e le modalità di versamento per i contribuenti, le forme di rateizzazione e quelle relative alla compensazione.

Flat tax incrementale: in consultazione la bozza di circolare

L’Agenzia delle entrate ha reso disponibile in consultazione pubblica, fino al 15 giugno, una bozza di circolare che fornisce chiarimenti in merito al nuovo regime della c.d. flat tax incrementale, introdotto dall’articolo 1, commi da 55 a 57, della Legge di bilancio 2023 (Agenzia delle entrate, comunicato 6 giugno 2023).

Nella bozza di circolare l’Agenzia delle entrate parte dall’analizzare la novità introdotta dalla Legge di bilancio 2023, all’articolo 1, commi da 55 a 57: un regime agevolativo opzionale, c.d. “tassa piatta incrementale” o “flat tax incrementale”, limitatamente all’anno d’imposta 2023, sostitutivo dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale. A riguardo la circolare fornisce indicazioni in relazione alle modalità di applicazione di tale beneficio fiscale, individuando i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per usufruirne.

 

Riguardo all’ambito soggettivo, sono beneficiari dell’agevolazione:

  • le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, titolari di reddito di cui all’articolo 55 del TUIR, a prescindere dal regime contabile adottato, ferma restando l’esclusione prevista per i contribuenti persone fisiche che applicano, per il periodo d’imposta 2023, il regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014;
  • le persone fisiche che esercitano arti o professioni.

Con riferimento all’ambito oggettivo, è prevista l’applicazione di un’imposta ad aliquota fissa del 15%, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale. Il calcolo viene effettuato sull’incremento di reddito dell’anno 2023 rispetto a quello più elevato nell’ambito del triennio precedente. L’imposta sostitutiva, in particolare, deve essere calcolata su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito determinato nel 2023 e quello d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare. Il reddito da confrontare, dunque, non è quello complessivo, ma quello relativo alle sole attività d’impresa e di lavoro autonomo. Diversamente, l’ulteriore quota di reddito non soggetta a imposta sostitutiva confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini IRPEF, secondo gli ordinari scaglioni di reddito.

 

La circolare prosegue precisando, con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale, che l’incremento di reddito deve essere calcolato prendendo in considerazione l’intero reddito conseguito dall’impresa nel 2023, comprensivo anche della quota attribuita al collaboratore familiare o al coniuge, rispetto al maggior reddito conseguito dalla medesima impresa nel triennio precedente, ma solo ai fini della verifica dell’effettivo incremento reddituale.

 

La quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva, ai sensi del comma 56 della Legge di bilancio 2023, rileva ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, spettanti al contribuente, che fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.

 

Ai fini del calcolo degli acconti IRPEF e delle relative addizionali, in forza del comma 57 della Legge di bilancio 2023, non si tiene conto dell’applicazione della disciplina della “flat tax incrementale”. Pertanto per il periodo d’imposta 2024 l’importo degli acconti deve essere calcolato adottando, quale base imponibile, quella che si sarebbe determinata utilizzando le regole ordinarie.

 

Si rappresenta che la quota di reddito assoggettata alla flat tax incrementale è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote
progressive da applicare all’eventuale quota di reddito tassato ordinariamente. In assenza di una espressa previsione normativa sul punto, infatti, deve ritenersi applicabile quanto disposto dall’articolo 3, comma 3, del TUIR, il quale, alla lettera a), esclude dalla base imponibile IRPEF i redditi soggetti a imposta sostitutiva. L’IRPEF, pertanto, andrà calcolata applicando le aliquote proprie previste dall’articolo 11 del TUIR, senza considerare, ai fini della progressività, la parte di reddito assoggettata alla flat tax incrementale.

 

Sono esclusi da tale regime agevolativo i contribuenti che hanno iniziato l’attività d’impresa o l’esercizio di arti o professioni a partire dall’anno d’imposta 2023, attesa l’impossibilità di determinare l’incremento reddituale richiesto dalla norma stessa in assenza dei dati relativi al triennio precedente. Viceversa, possono accedere al beneficio fiscale i contribuenti per i quali sia possibile verificare l’esistenza dell’incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d’imposta relativo alle annualità 2020, 2021 e 2022, non essendo richiesto dalla norma, ai fini del confronto reddituale, che il contribuente abbia conseguito redditi per l’intero triennio di osservazione.

È sufficiente, dunque, aver svolto la propria attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento.

 

In particolare per i soggetti che abbiano iniziato l’attività successivamente al 1° gennaio 2020 il raffronto per l’individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento deve essere fatto:
– ragguagliando all’intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione dell’anno;
– confrontando tale dato con il reddito dei restanti altri anni del triennio considerato.

 

La verifica dell’incremento di reddito, poi, deve essere effettuata tenendo conto del reddito del 2023 rispetto al maggior reddito del
triennio. Qualora il reddito d’impresa o derivante dall’esercizio di arti o professioni fosse negativo, ai fini della determinazione dell’incremento di reddito da assoggettare alla flat tax incrementale, la perdita sarebbe da ritenersi irrilevante.

 

Nel caso di adesione al regime forfetario in uno o più degli anni dal 2020 al 2022, la circolare chiarisce che non è precluso l’accesso al regime della flat tax incrementale per l’anno d’imposta 2023. In tal caso, infatti, potrà essere utilizzato anche il reddito assoggettato al regime forfetario per determinare l’incremento del 2023, qualora rappresenti il maggiore del triennio.

 

Infine, viene chiarito che per la verifica del maggior reddito del triennio 2020-2022 e della comparazione di quest’ultimo con il reddito del 2023, occorre prendere in considerazione il dato riportato in dichiarazione dei redditi, al netto delle perdite pregresse.

CCNL Dirigenti delle imprese di logistica: rinnovato il contratto per i lavoratori del Settore

Delineati i punti importanti del contratto: una tantum, aumenti stipendiali e fondo welfare

Manageritalia e Assologistica hanno rinnovato il CCNL per i dirigenti delle aziende di logistica, magazzini generali, magazzini frigoriferi, terminalisti portuali, interportuali e aeroportuali. Il contratto, sottoscritto il 31 maggio scorso, riguarda circa 250 aziende associate e coinvolge circa 70.000 dipendenti diretti ed indiretti. Le principali novità sono da ricercarsi principalmente nella parte economica, dal momento che quelli riguardanti la normativa sono già stati attuati con l’accordo di proroga del CCNL del 26 luglio 2021. Infatti, l’accordo sottoscritto di recente prevede un importo Una Tantum di 1.000 euro da corrispondere nel 2023 a copertura del periodo di vacanza contrattuale per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e viene corrisposta in due tranche:
500,00 euro erogati con la busta paga di luglio 2023;
500,00 euro erogati con la busta paga di novembre 2023.

È previsto, altresì, un aumento retributivo, con conseguente adeguamento del minimo contrattuale, di 450,00 euro lordi mensili da erogare:
150,00 euro mensili dal 1° dicembre 2023;

150,00 euro mensili dal 1° luglio 2024;

150,00 euro mensili dal 1° luglio 2025.

Tali aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza, esclusivamente da somme concesse dalle aziende in acconto o anticipazione su futuri aumenti economici contrattuali, successivamente al 31 dicembre 2019. A decorrere dal 1° dicembre 2023, la retribuzione minima mensile di fatto del dirigente viene elevata a 3.650,00 euro; dal 1° luglio 2024 a 3.800,00 euro e dal 1° luglio 2025 a 3.950,00 euro. Inoltre, vengono destinati 1.500 euro annui alla piattaforma welfare dirigenti terziario, utilizzabili per beni e servizi relativi al welfare per gli anni 2024 e 2025. Per quel che riguarda il contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare Fondo Mario Negri, questi, dal 1° gennaio 2023, è elevato al 2,39%, dal 1° gennaio 2024 al 2,43% e dal 1° gennaio 2025 al 2,47%.

CCNL Abrasivi – Industria (ex Assopiastrelle): erogato l’EGR nel mese di giugno

Corrisposta la somma di euro 100,00 lordi a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva al personale di Comparto

Il CCNL siglato in data 28 luglio 2014, tra Confindustria Ceramica e Filctem-Cigl, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, applicato agli addetti dell’industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, porcellana e ceramica per uso domestico e ornamentale, ceramica tecnica, tubi in grès, avente decorrenza dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2016, prevede al Capitolo 2°, art. 6 Contrattazione di secondo livello che, a decorrere dal 1° gennaio 2013 a coloro assunti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende che non abbiano mai realizzato una contrattazione aziendale o alternativamente territoriale e che, nei precedenti quattro anni non abbiamo ricevuto altro trattamento economico individuale o collettivo in aggiunta a quanto spettante a norma del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, è riconosciuta con le competenze della mensilità di giugno dell’anno successivo, un importo pari ad euro 100,00 lordi, oppure una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento aggiuntivo a quello fissato dalla disciplina contrattuale.
L’emolumento in questione è omnicomprensivo e non computabile ai fini del Tfr.
Da ultimo si specifica altresì, che in caso di risoluzione del rapporto prima della data di corresponsione, verranno erogati tanti dodicesimi dell’ammontare quanti sono i mesi interi prestati nell’anno.

CCNL Dirigenti – Aziende Autotrasporto: prevista a giugno la prima tranche dell’Una Tantum

Ai dirigenti in forza al 18 maggio 2023 verranno corrisposti 700,00 euro a titolo di arretrati retributivi

Il Verbale di Accordo del 18 maggio 2023 sottoscritto tra Confetra e Manageritalia ed applicabile ai dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci, delle aziende di servizi logistici e di trasporto combinato ha previsto come integrale copertura del periodo dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ai dirigenti in forza alla data del 18 maggio 2023 l’erogazione di un importo “una tantum” di 1.500,00 euro lordi, a titolo di arretrati retributivi, suddiviso in due tranches secondo le seguenti scadenze:
700,00 euro con la retribuzione di giugno 2023;
800,00 euro con la retribuzione di novembre 2023.
Per i dirigenti assunti nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in forza alla data del 18 maggio 2023, l’importo viene erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nella qualifica durante il periodo suddetto.
Tale cifra non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente all’erogazione delle tranches l’importo totale o residuo viene erogato con le competenze di fine rapporto.

Nuovo servizio telematico INAIL per la gestione transitoria degli infortuni ex INPGI

Per la gestione degli infortuni dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, è stato rilasciato dall’INAIL un nuovo servizio applicativo finalizzato a rendere più agevole l’attività di compilazione e di invio delle denunce di infortunio, garantendo una tempestiva gestione delle fasi di lavorazione e di definizione delle richieste di indennizzo (INAIL, circolare 6 giugno 2023, n. 24).

Il nuovo servizio è dedicato alla gestione delle denunce relative ai soli infortuni verificatisi tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023, per i quali è anche prevista, a guarigione avvenuta, la trasmissione telematica della documentazione sanitaria attestante il presumibile grado di invalidità permanente ai fini dell’eventuale indennizzo.

 

In base al regolamento INPGI del 24 giugno 1980, gli infortunati o, in caso di evento mortale, i familiari superstiti devono presentare le relative denunce, entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato l’infortunio, utilizzando la modulistica allegata alla circolare del 5 dicembre 2022, n. 44. Alla denuncia deve essere allegato un certificato medico che attesti l’esito delle lesioni riportate e il presumibile grado di invalidità permanente, nonché ogni idonea documentazione medica relativa all’evento stesso.

Al fine di migliorare la gestione di tale attività, è stato rilasciato il nuovo servizio applicativo per agevolare l’attività di compilazione e la trasmissione telematica della denuncia da parte degli infortunati o dei familiari superstiti e a garantire una tempestiva gestione delle fasi di lavorazione da parte dell’Istituto. L’invio della denuncia attraverso tale servizio sostituisce la trasmissione con posta elettronica certificata, indicata nella citata circolare del 5 dicembre 2022, n. 44.

 

Il nuovo servizio è disponibile sul portale dell’INAIL dal 6 giugno 2023 al percorso “Servizi per te>Lavoratore> Gestione transitoria infortuni ex INPGI” oppure effettuando l’accesso direttamente dalla funzione “Accedi ai servizi on line” selezionando il servizio dal menu principale dei servizi online disponibili.
Gli unici soggetti abilitati alla compilazione e alla trasmissione telematica della denuncia sono i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica e, in caso di infortunio mortale, i familiari superstiti, accedendo al servizio tramite Spid, Cie o Cns.

 

L’INAIL ha precisato che, in caso di evento mortale, la denuncia può essere presentata singolarmente da ciascun familiare avente diritto o, nel caso di più familiari superstiti aventi diritto, anche cumulativamente da uno di questi munito di apposita delega rilasciata da tutti i restanti familiari aventi diritto, da allegare alla denuncia. Inoltre, la denuncia può essere presentata anche da soggetto diverso dall’infortunato o dal familiare superstite avente diritto, in qualità di rappresentante legale/delegato dello stesso, purché alla denuncia venga allegata la documentazione comprovante la rappresentanza o la delega conferita dall’infortunato o dal familiare.
Il rilascio della ricevuta dal servizio telematico costituisce notizia dell’acquisizione della documentazione e dell’avvio del procedimento relativo alla gestione dell’evento da parte dell’Istituto.

 

Le denunce inviate precedentemente al rilascio del nuovo servizio mediante posta elettronica certificata saranno inserite nell’applicativo dalla Direzione stessa, in collaborazione con la Direzione centrale organizzazione digitale.