Ebinter Varese – Settore Terziario: stanziati 1,5 milioni per la formazione 

Gli investimenti per la formazione riguardano i dipendenti del Settore commercio, turismo, servizi e logistica 

L’Ente Bilaterale del Terziario di Varese, in collaborazione con la Confcommercio della provincia, lo Studio Tosi di Verona e il Fondo For.Te., ha partecipato alla realizzazione di un progetto per la formazione gratuita dei dipendenti del Settore commercio, turismo, servizi e logistica.
Si tratta di oltre 7.000 ore di formazione gratuita a misura d’impresa, con un investimento, per il biennio 2022-2023, di 1,5 milioni di euro, puntando ad una formazione che si snoda su interventi mirati ritagliati su misura per le singole imprese e le loro necessità. Il pacchetto minimo per la formazione prevede 8 ore e, alla fine del percorso, ad essere coinvolte saranno almeno 250 aziende per un numero complessivo di persone formate pari a 1.200.
Se al termine del biennio i fondi dovessero esaurirsi e qualche azienda dovesse rimanere esclusa, c’è modo di mettersi in lista d’attesa per il progetto successivo, così da non perdere l’occasione di accedere alla formazione.
Possono partecipare al bando tutte le imprese del Settore Terziario con almeno un dipendente, contattano l’Ascom territoriale di riferimento.

CCNL Pesca (Conflavoro-Confsal): definito il rinnovo per il settore pesca e imprenditoria ittica

Aumenti retributivi e novità dal punto di vista normativo nel rinnovo del contratto per i dipendenti delle imprese esercenti attività nel settore della pesca e dell’imprenditoria ittica

Conflavoro PMI, Agripesca, Anapi Pesca e Confsal Pesca hanno sottoscritto il 23 marzo 2023 il rinnovo del contratto per il settore Pesca e Imprenditoria Ittica, con decorrenza a far data dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2026.
Tra gli istituti di maggior rilevanza, le Parti Sociali hanno confermato la durata per il Periodo di Prova, ossia:
– 1° Livello 30 giorni;
– 2° Livello 25 giorni;
– 3° Livello 20 giorni;
– 4° Livello 15 giorni;
– 5° Livello 10 giorni. 
In ordine all’istituto del lavoro straordinario, le maggiorazioni da calcolarsi sull’importo fisso orario per i soci e i lavoratori dipendenti ai quali non si applica l’orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia sono: 
25% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno feriale; 
40% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo; 
40% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno; 
50% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo. 
Introdotta la disciplina relativa al contratto di reinserimento a tempo determinato o indeterminato, applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell’azienda, con l’obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che:
– non abbiano già svolto le stesse mansioni;
– abbiano più di 35 anni di età;
– siano in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un’attività autonoma.
Durante i primi 24 mesi, le retribuzioni ridotte rispetto livello ordinario di inquadramento saranno così determinate:
– prima metà del periodo: 85%;
– seconda metà del periodo: 90%.
Dal punto di vista economico sono stati previsti incrementi della retribuzione:
– dal 1° ottobre 2022;
– dal 1° ottobre 2023.
A tal fine per il lavoratore dipendente la retribuzione è costituita dalle seguenti voci: 
– Minimo Monetario Garantito (MMG); composto dall’importo fisso mensile, rateo mensile della 13ª e 14ª, importo ferie mensile;
– eventuali altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva aziendale (premio di produzione, indennità, ecc.).

Pesca Costiera Locale dal 1° ottobre 2022

Qualifiche Importo fisso mensile 13.ma e

14.ma

mensile

Ferie mensile MMG mensile senza T.F.R. MMG mensile con T.F.R. Valore convenzionale ai fini I.N.P.S. Importo ai fini previdenziali mensile Valore T.F.R. mensile
Comandante

Motorista

Capopesca

1.022,10 1.022,10 1.022,10 1.022,10 1.022,10 1.022,10 1.022,10 1.022,10
Marinaio polivalente 909,50 213,25 124,40 1.247,15 1.357,72 370,00 1.617,15 110,57
Marinaio 883,51 208,92 121,87 1.214,30 1.322,63 370,00 1.584,30 108,33
Giovanotto 874,85 207,48 121,03 1.203,35 1.310,93 370,00 1.573,35 107,58
Mozzo 866,19 206,03 120,19 1.192,41 1.299,24 370,00 1.562,41 106,83

Pesca Costiera Locale dal 1° ottobre 2023

Qualifiche Importo fisso mensile 13.ma e

14.ma mensile

Ferie mensile MMG mensile senza T.F.R. MMG mensile con T.F.R. Valore convenzionale ai fini I.N.P.S. Importo ai fini previdenziali mensile Valore T.F.R. mensile
Comandante

Motorista

Capopesca

1.056,83 237,81 138,72 1.433,36 1.556,66 370,00 1.803,36 123,31
Marinaio polivalente 940,40 218,40 127,40 1.286,20 1.399,45 370,00 1.656,20 113,24
Marinaio 913,53 213,92 124,79 1.252,24 1.363,16 370,00 1.622,24 110,92
Giovanotto 904,58 212,43 123,92 1.240,92 1.351,07 370,00 1.610,92 110,15
Mozzo 895,62 210,94 123,05 1.229,60 1.338,98 370,00 1.599,60 109,37

Pesca Costiera Ravvicinata dal 1° ottobre 2022

Qualifiche Importo fisso mensile 13.ma e

14.ma mensile

Ferie mensile MMG mensile senza T.F.R. MMG mensile con T.F.R. Valore convenzionale ai fini I.N.P.S. Importo ai fini previdenziali mensile Valore T.F.R. mensile
Comandante

Motorista

Capopesca

1.143,37 252,23 147,13 1.542,73 1.673,52 370,00 1.912,73 130,79
Marinaio polivalente 1.039,43 234,90 137,03 1.411,36 1.533,16 370,00 1.781,36 121,80
Marinaio 996,12 227,69 132,82 1.356,62 1.474,68 370,00 1.726,62 118,06
Giovanotto 892,18 210,36 122,71 1.225,25 1.334,33 370,00 1.595,25 109,08
Mozzo 866,19 206,03 120,19 1.192,41 1.299,24 370,00 1.562,41 106,83

Pesca Costiera Ravvicinata dal 1° ottobre 2023

 

Qualifiche Importo fisso mensile 13.ma e

14.ma mensile

Ferie mensile MMG mensile senza T.F.R. MMG mensile con T.F.R. Valore convenzionale ai fini I.N.P.S. Importo ai fini previdenziali mensile Valore T.F.R. mensile
Comandante

Motorista

Capopesca

1.182,22 258,70 150,91 1.591,83 1.725,97 370,00 1.961,83 134,14
Marinaio polivalente 1.074,74 240,79 140,46 1.456,00 1.580,85 370,00 1.826,00 124,85
Marinaio 1.029,96 233,33 136,11 1.399,40 1.520,38 370,00 1.769,40 120,98
Giovanotto 922,49 215,41 125,66 1.263,56 1.375,26 370,00 1.633,56 111,70
Mozzo 895,62 210,94 123,05 1.229,60 1.338,98 370,00 1.599,60 109,37

Pesca Mediterranea o D’Altura dal 1° ottobre 2022

Qualifiche Importo fisso mensile 13.ma e

14.ma mensile

Ferie mensile MMG mensile senza T.F.R. MMG mensile con T.F.R. Valore convenzionale ai fini I.N.P.S. Importo ai fini previdenziali mensile Valore T.F.R. mensile
Comandante

Motorista

Capopesca

1.264,65 272,44 158,92 1.696,02 1.837,29 370,00 2.066,02 141,27
Marinaio polivalente 1.160,71 255,12 148,82 1.564,65 1.696,93 370,00 1.934,65 132,28
Marinaio 1.117,40 247,90 144,61 1.509,91 1.638,45 370,00 1.879,91 128,54
Giovanotto 926,84 216,14 126,08 1.269,06 1.381,13 370,00 1.639,06 112,07
Mozzo 900,85 211,81 123,55 1.236,21 1.346,04 370,00 1.606,21 109,83

Pesca Mediterranea o D’Altura dal 1° ottobre 2023

 

Qualifiche Importo fisso mensile 13.ma e 14.ma mensile Ferie mensile MMG mensile senza T.F.R. MMG mensile con T.F.R. Valore convenzionale ai fini I.N.P.S. Importo ai fini previdenziali mensile Valore T.F.R. mensile
Comandante

Motorista

Capopesca

1.307,63 279,60 163,10 1.750,33 1.895,31 370,00 2.120,33 144,98
Marinaio polivalente 1.200,15 261,69 152,65 1.614,50 1.750,19 370,00 1.984,50 135,69
Marinaio 1.155,37 254,23 148,30 1.557,90 1.689,72 370,00 1.927,90 131,82
Giovanotto 958,33 221,39 129,14 1.308,86 1.423,65 370,00 1.678.86 114,79
Mozzo 931,46 216,91 126,53 1.274,90 1.387,37 370,00 1.644,90 112,47

CCNL Budella e Trippa – Industria: erogato l’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione

 

Il personale del Comparto ha percepito l’emolumento relativo all’Iar

In data 25 gennaio 2021, le sigle sindacali Ancit, Anicav, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assolatte, Federvini, Mineracqua, Unaitalia, Unione Italiana Food e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil hanno sottoscritto il CCNL Budella e Trippa – Industria che prevede, a partire da aprile, la corresponsione dell’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione.
L’Iar viene corrisposto a tutti i lavoratori che prestano attività presso le aziende del settore dell’industria delle carni e dei salumi, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese produttrici di alimenti zootecnici, l’industria dei vini, dei vini speciali, dei liquori, delle acquaviti, degli sciroppi e degli aceti, delle acque minerali e bibite in acqua minerale naturali e delle acque di sorgente, delle bevande analcoliche, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate, della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, della birra e del malto, degli oli, dei grassi, della margarina, delle farine da semi oleosi e delle sanse disoleate, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), molitoria, della pastificazione, delle conserve ittiche, dello zucchero, della macellazione e lavorazione delle specie avicole, qualunque sia la loro natura giuridica e la loro dimensione, con i lavoratori in esse occupati.

L’art.51 – “Trattamento economico” del suddetto CCNL prevede l’erogazione dell’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione che viene determinato sul valore parametrale 137 e riparametrato per gli altri livelli. L’incremento non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione. L’Iar va ad incidere esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e Tfr, restando acquisito a questo titolo, per il futuro della retribuzione.

Livello  Parametro Iar 
1S 230 58,11
1 200 51,10
2 165 42,16
3A 145 37,05
3 130 33,22
4 120 30,66
5 110 28,11
6 100 25,55

 

Chiarimenti sulla certificazione SOA delle imprese per l’accesso ai bonus edilizi

Chiarimenti sulla certificazione SOA delle imprese per l’accesso ai bonus edilizi

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo della certificazione SOA per la fruizione delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (Agenzia delle entrate, circolare 20 aprile 2023 n. 10/E).

L’articolo 10-bis del D.L. 21 marzo 2022 ha stabilito che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto rilancio, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, allo scopo di contrastare il fenomeno delle frodi e raggiungere gli obiettivi di riqualificazione del patrimonio edilizio. 

L’Agenzia ha chiarito che ai fini del riconoscimento dei bonus edilizi, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a:
– imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente certificazione SOA;
– imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.

Per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali, non è richiesto il rispetto delle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 10-bis, anche successivamente al 1° luglio 2023, anche al fine di non travolgere rapporti già in essere prima dell’entrata in vigore della disposizione in commento che, peraltro, prevede le “condizioni SOA” solo a decorrere dal 1° gennaio 2023.Diversamente, per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativi a lavori che si protraggono oltre il 31 dicembre 2022, è necessario acquisire la certificazione SOA, per lavori di importo superiore a 516.000 euro o, almeno, documentare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione. In tale ultimo caso, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è, in ogni caso, subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione stessa.

Per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2023, invece, la certificazione SOA o l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione deve sussistere al momento della stipula del contratto. Anche in questo caso la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1 luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione. Mentre a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, non essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell’impresa di un contratto con l’ente certificatore finalizzato al rilascio della predetta certificazione.

 

In relazione al quadro temporale di applicazione dell’articolo 10-bis, l’Agenzia ha, dunque, ritenuto che:
– per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti di appalto o subappalto stipulati prima di tale data, aventi data certa, è possibile fruire degli incentivi fiscali a prescindere dalle “condizioni SOA”, per le spese agevolabili sostenute fino al 31 dicembre 2022 e negli anni successivi al 2022, incluse quelle sostenute a decorrere dal 1 luglio 2023;
– per i contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute fino al 31 dicembre 2022 a prescindere dalle “condizioni SOA” tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, entro il 1° gennaio 2023, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione e dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
– per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute tra il 1 gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione e dal 1 luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
– per i contratti stipulati a decorrere dal 1 luglio 2023 è possibile fruire degli incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, qualora le imprese abbiano acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la certificazione SOA.

In merito all’ambito di applicazione, l’Agenzia ha chiarito che le “condizioni SOA”:
– riguardano sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) del Decreto Rilancio;
– non sono applicabili alla detrazione per le spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari di cui all’articolo 16-bis, comma 3, del TUIR e a quello di “case antisismiche” di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013.

Infine, la circolare ha specificato che, nell’ipotesi in cui i lavori siano affidati in subappalto, le “condizioni SOA” devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, per valore dell’opera complessiva superiore ai 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro.

Evoluzioni nel nuovo servizio di presentazione della domanda NASpI

L’INPS rende noto il rilascio in via sperimentale della Nuova Procedura di invio domanda NASpI per i cittadini che affiancherà il servizio attualmente esistente per tutta la durata della sperimentazione per poi sostituirlo definitivamente (INPS, messaggio 21 aprile 2023, n. 1488).

La procedura di invio della domanda di NASpI si semplifica per il cittadino e si arricchisce anche di nuove funzionalità.

 

Infatti, nell’ambito del Progetto PNRR n. 2: “Reingegnerizzazione della NASpI e DIS-COLL”, l’INPS ha rilasciato, in via sperimentale, un nuovo servizio di domanda per l’accesso alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), già pienamente integrato con il sistema di istruttoria. 

 

Il nuovo servizio di presentazione della domanda consentirà all’utente di:

 

–    compilare agevolmente il modulo di domanda della prestazione NASpI, tramite l’esemplificazione dei dati da inserire e la precompilazione delle informazioni relative alla propria posizione già in possesso dell’Istituto;

–    avere una visione aggregata dei dati concernenti uno specifico ambito, grazie a una riorganizzazione modulare dei “Quadri” componenti la procedura;

–    visualizzare i potenziali punti di attenzione emersi nel corso della compilazione della domanda rilevanti ai fini della misura, della durata e del diritto alla  prestazione.

 

Sono inoltre presenti alcune evoluzioni rispetto alla versione precedente rilasciata nel mese di agosto 2022, ovvero: separazione dei dati relativi all’ultimo rapporto di lavoro dai dati anagrafici e inserimento degli stessi in una nuova schermata; aggiunta di controlli automatici svolti in modalità sincrona sulla base dei dati disponibili all’Istituto riguardanti l’iscrizione ad albi professionali e/o Ordini e Casse professionali, alla gestione Artigiani e Commercianti o alla Gestione separata e la titolarità di Partita Iva; è stata aggiunta una nuova schermata di “Avvisi” all’utente che, in base all’esito dei controlli automatici e alle dichiarazioni rese dall’assicurato all’interno della domanda, evidenzia eventuali criticità che possono incidere sul riconoscimento dell’indennità (ad esempio, la rilevazione di causali di cessazione non ammesse, l’iscrizione ad altre gestioni con annessa indicazione dei redditi presunti, ecc.). 

 

Il nuovo servizio di presentazione della domanda è accessibile, per i cittadini in possesso di SPID almeno di Livello 2, CIE o CNS, direttamente dal sito istituzionale seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “Naspi” > “Nuova Procedura di invio domanda NASpI”.

 

Al termine del periodo di sperimentazione, nel quale la nuova procedura affiancherà quella già esistente, il nuovo servizio sarà la modalità esclusiva di presentazione della domanda per il cittadino e il Contact Center.

CIRL Edilizia Artigianato – Piemonte: siglato il rinnovo del contratto

Aumenti del 4% sulle tabelle paga vigenti e degli importi di alcune indennità economiche

Dopo una lunghissima e complessa trattativa è stato rinnovato il 13 aprile 2023, presso la sede di Confartigianato Piemonte a Torino, il contratto del settore edilizia artigianato, scaduto il 31 dicembre 2021. Il rinnovo interessa oltre 25mila lavoratori, tra operai e impiegati, dipendenti delle imprese edili artigiane di tutto il Piemonte, ed ha validità dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Dal punto di vista economico è stato definito un aumento per tutti i lavoratori, che verrà erogato sin da subito. Nello specifico il 4% sulle tabelle paga vigenti, legato al buon andamento del settore, con arretrati dal 1° gennaio 2023.
Per i lavoratori edili aumenteranno anche anche gli importi di alcune indennità economiche contenute in busta paga, come l’indennità sostitutiva di mensa, l’indennità per lavori di alta montagna, l’indennità per lavori in galleria, l’indennità di reperibilità e l’indennità di trasferta.
Secondo Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil regionali tra gli elementi più qualificanti dell’intesa c’è l’inserimento della norma anti-dumping, di reciprocità contrattuale, che parifica i costi contrattuali per le imprese, sia in caso di applicazione del contratto industriale che di quello artigiano.
Il nuovo contratto prevede anche le clausole di salvaguardia a tutela, sempre e in ogni caso, delle condizioni di miglior favore per i lavoratori delle diverse province piemontesi.
Dal punto di vista normativo, affermano Feneal-Filca-Fillea regionali, è stato previsto il rafforzamento degli impegni già presi in precedenza su salute, sicurezza e formazione, al fine di favorire la trasparenza e la regolarità nel settore. Prevista, a tal fine, l’istituzione di un Osservatorio regionale, che avrà il compito di monitorare l’andamento del settore in Piemonte, con particolare attenzione ai temi della qualificazione dei dipendenti, dei fabbisogni formativi e delle professionalità di difficile reperibilità nel mercato del lavoro.

CCNL Centri elaborazione Dati: a partire da aprile nuovi importi relativi all’indennità di funzione

Dal 1°aprile previsti aumenti relativi all’ indennità di funzione spettante ai Quadri e ai Quadri di Direzione 

Il verbale di accordo del 9 marzo 2022 siglato da Assoced, Lait con l’assistenza della Confterziario e dalla U.G.L. ha previsto per i dipendenti da Centri Elaborazione Dati (C.E.D.), Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P. che a decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro da parte dell’azienda, viene mensilmente corrisposta ai lavoratori interessati un’indennità di funzione.
Dal mese di aprile 2023 tale indennità è di:

–  269,00 euro lorde per 14 mensilità per i Quadri di Direzione;
–  234,00 euro lorde per 14 mensilità per i Quadri.

Ddl Concorrenza: ok alle norme su concessioni per il commercio al dettaglio

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (Consiglio dei ministri, comunicato 20 aprile 2023, n. 30).

Il governo ha dato la sua approvazione il 20 aprile 2023 al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 proposto dal Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Il testo che interviene su diversi settori investe anche il lavoro affrontando il tema delle concessioni per il commercio al dettaglio. In particolare, il provvedimento stabilisce che l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio al dettaglio su aree pubbliche avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica, salvaguardando comunque gli interessi degli attuali concessionari e dei lavoratori da questi impiegati, valorizzando i requisiti dimensionali della categoria della microimpresa e fissando il numero massimo di concessioni di cui ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore. Si fissa in 10 anni la durata massima della concessione.

Il Ddl approvato prevede che i procedimenti di rinnovo delle concessioni che erano in scadenza al 31 dicembre 2020, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge, debbano essere chiusi entro i 6 mesi successivi, con assegnazione della concessione secondo quanto previsto dalla normativa in vigore alla scadenza e, quindi, per una durata di 12 anni

Dal canto loro, le concessioni non interessate dai procedimenti di rinnovo hanno validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l’eventuale maggior durata prevista. Sono infine semplificate le procedure per le vendite promozionali, consentendo l’invio di una comunicazione unica nel caso di esercizi ubicati in comuni diversi e tenendo a disposizione delle autorità di controllo la relativa documentazione, in forma cartacea o visionabile da web all’indirizzo internet indicato dall’esercente.

Settore energetico

Per quel che riguarda il settore della distribuzione di energia elettrica e gas, il Ddl interviene per modificare la disciplina relativa ai piani di sviluppo della rete di trasmissione dell’energia elettrica e le disposizioni sul trasporto e sull’efficienza della rete di distribuzione del gas, con l’individuazione nell’“impresa maggiore di trasporto” del gas (attualmente SNAM) del soggetto tenuto alla trasmissione dei piani decennali di sviluppo della rete, e con la modifica della procedura per l’approvazione del piano decennale di sviluppo della rete elettrica (predisposto da Terna).

Inoltre, si prevede la promozione dell’utilizzo dei cosiddetti “contatori intelligenti” ponendo anche obblighi in tal senso in capo alle imprese distributrici; i dati rilevati dai contatori di luce e gas potranno essere messi a disposizione, su richiesta dei clienti, a soggetti terzi per confrontare i prezzi.

Inoltre, si attribuisce all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il potere di fissare i prezzi del teleriscaldamento. Viene, infine, introdotta la definizione di “infrastruttura di cold ironing”, quale insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma per l’erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto e si chiarisce che il servizio è considerato di interesse economico generale, con la previsione di uno sconto sulle componenti tariffarie a favore degli utilizzatori finali.

Ruolo dell’AGCM

Il provvedimento amplia da 45 a 90 giorni il termine entro il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) deve comunicare, alle imprese interessate e al Ministero delle imprese e del made in Italy, le proprie conclusioni di merito sulle operazioni di concentrazione di imprese (fusione, acquisizione di azioni, costituzione di new-co) soggette a comunicazione preventiva che ritiene suscettibili di essere vietate.

Inoltre, si individua l’AGCM quale autorità nazionale competente in materia di mercati equi e contendibili nel settore digitale, in relazione ai servizi di piattaforma di base (ad esempio servizi di intermediazione online, motori di ricerca, social network). All’Autorità si attribuiscono, anche in tale ambito, i poteri di indagine previsti in materia di concorrenza e quelli sanzionatori.

CIPL Agricoltura Impiegati – Frosinone: rinnovo contratto 

Rinnovato il Contratto per i dipendenti del Settore, previsto incremento della retribuzione

Le Sigle Sindacali di Confagricoltura, Federazione Provinciale Coldiretti e Cia Agricoltori italiani, tutte del distaccamento di Frosinone, insieme a Confederdia, Fai-Cisl, Flai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil hanno disposto il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli Impiegati Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Frosinone. Il suddetto decorre dal 1° gennaio 2022 con scadenza il 31 dicembre 2025.
All’interno del medesimo viene inserito un incremento della retribuzione pari al:
4% dal 1° aprile 2023;
1% dal 1° settembre 2023.
Inoltre, per i Quadri e gli Impiegati agricoli con contratto a tempo parziale, che prestano servizio presso più aziende, viene riconosciuta un’indennità specifica nella misura del 5% della retribuzione oraria; mentre gli impiegati assunti al 6° livello, dopo 12 mesi di servizio passeranno al 5° livello.
Invece, se il dipendente assume il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, impiego che da CCNL non rientra nelle mansioni del lavoratore subordinato, ha diritto ad un compenso aggiuntivo, corrisposto in rate mensili da 60,00 euro l’una.
Qualora il suddetto lavoratore dovesse andare incontro ad azioni giudiziarie, derivanti dallo svolgimento dell’incarico assegnatogli o di fatto riconosciuto, sarà il datore di lavoro a farsi carico delle spese legali, tramite la copertura assicurativa. 

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie: chiarimenti delle Entrate

 

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla procedura conciliativa “fuori udienza” che permette di definire con un abbattimento delle sanzioni a un diciottesimo del minimo e l’ulteriore beneficio di una rateazione in cinque anni le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, che hanno ad oggetto atti impositivi (Agenzia delle entrate, circolare 19 aprile 2023, n. 9 e comunicato 19 aprile 2023).

Con circolare n. 9/2023 l’Agenzia ha illustrato l’ambito applicativo della conciliazione agevolata, prevista dall’ultima Legge di bilancio nell’ambito delle misure di tregua fiscale e le relative modalità di accesso. In particolare, dopo le modifiche introdotte dal  D.L. n. 34/2023:
– la conciliazione agevolata è applicabile alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023;
– il termine per la sottoscrizione dell’accordo con cui si perfeziona la conciliazione totale o parziale è prorogato al 30 settembre 2023.

Nell’accordo sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento ed a questo proposito, la circolare ha ricordato che è prevista la possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale (fino a 20 rate di pari importo). Qualora gli importi pagati a titolo di riscossione provvisoria siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, per il contribuente c’è la possibilità di ottenere il rimborso della differenza.

Come ricordato dall’Agenzia, la conciliazione agevolata è applicabile, secondo quando disposto dall’art. 1, co. 206 e ss, Legge n. 197/2022, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie, alle liti pendenti al 1 gennaio 2023 (data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023) innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia stessa. Successivamente l’articolo 17, comma 2, del D.L. n. 34/2023, in corso di conversione, ha esteso l’applicabilità della conciliazione agevolata alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado. Con riferimento alla pendenza della lite è presupposto sufficiente che, alla data indicata dal Legislatore, sia stata effettuata la notifica del ricorso a controparte.

Inoltre, con riferimento alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi che al 15 febbraio 2023 risultino in fase di reclamo/mediazione, decorsi i novanta giorni previsti, al ricorrente costituitosi in giudizio non è preclusa la possibilità di effettuare una proposta di conciliazione agevolata della lite, ai sensi del comma 206 e seguenti della Legge di bilancio 2023. 

L’Agenzia delle entrate ha inoltre evidenziato come la Legge di bilancio, al comma 211, abbia previsto che alla conciliazione agevolata si possa applicare, in quanto compatibile, l’articolo 48 relativo alla conciliazione fuori udienza. Con circolare 2/E/2023, è stato altresì chiarito che è ammessa la conciliazione parziale della controversia qualora l’accordo interessi una parte dell’atto impositivo impugnato. Il perfezionamento della conciliazione agevolata avviene con la sottoscrizione dell’accordo, momento in cui si formalizza l’incontro di volontà tra Amministrazione e contribuente, con conseguente speciale abbattimento delle sanzioni.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, la circolare ha precisato che sussiste l’ obbligo di versamento delle somme dovute per la conciliazione agevolata, per intero o limitatamente alla prima rata, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, nonchè l’obbligo di versare le rate successive alla prima entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata; il pagamento rateale può essere effettuato in un numero di rate più esteso, atteso che è consentita la dilazione in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo; è espressamente esclusa la compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997; dagli importi dovuti a titolo di conciliazione vanno computate in diminuzione le eventuali somme versate dal contribuente a titolo di iscrizione provvisoria. Infine, nell’ipotesi di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio della riduzione delle sanzioni. Dunque, l’intervenuto accordo conciliativo ha efficacia novativa del precedente rapporto e il mancato pagamento delle somme dovute conduce alla iscrizione a ruolo del nuovo credito derivante dall’accordo stesso e all’applicazione del conseguente regime sanzionatorio per l’omesso versamento.