Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: la risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate indaga la possibilità di beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi con particolare riferimento all’ipotesi di beni acquistati nell’ambito di un appalto pubblico, avente oggetto il servizio di ristorazione a favore di Aziende Sanitarie Locali (Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello n. 134/2023).

Il quesito viene posto da una società che opera nel settore della ristorazione collettiva e gestisce i servizi di mensa, erogando le proprie prestazioni, il più delle volte, nell’ambito di appalti pubblici, concessioni e contratti similari sottoscritti con le Amministrazioni Pubbliche, a seguito dell’aggiudicazione delle relative procedure. Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, chiede di ottenere chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della norma (art. 1, co. 187, Legge n. 160/2019 e art. 1, co. 1053, Legge n. 178/2020) che esclude dalla fruizione del credito d’imposta 4.0 (art. 1, co. 184-197, Legge n. 160/2019 e art. 1, co. 1051-1063, Legge n. 178/2020), i “beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti”, con particolare riferimento all’ipotesi di beni acquistati nell’ambito di un appalto pubblico, avente ad oggetto il servizio di ristorazione a favore di Aziende Sanitarie Locali.

Nel caso trattato, si fa riferimento a beni in parte destinati a permanere nella titolarità e nella disponibilità della Società al termine del contratto, in altra parte sottoposti a vincolo di devoluzione finale all’Ente.

A seguito dell’aggiudicazione della gara, la società ha sottoscritto una convenzione con l’Agenzia Regionale per regolare le modalità di erogazione delle prestazioni nei rapporti con le Amministrazioni contraenti e le singole Aziende Sanitarie, secondo quanto disposto dalla documentazione di gara, dotandosi degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari da impiegare ai fini dell’espletamento delle prestazioni, da destinare per una parte alle singole Aziende Sanitarie – con l’impegno di garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria – dall’altra come beni acquistati dalla Società sulla base del piano di investimenti proposto. La dotazione è stata dettagliatamente indicata nell’offerta tecnica presentata dalla Società, contenente la proposta degli investimenti da porre in essere, le sostituzioni, i reintegri dei beni consegnati dalle Aziende Sanitarie, e le nuove dotazioni. Alcuni dei beni oggetto di investimento da parte dell’Istante possiedono i requisiti tecnici richiesti ai fini del riconoscimento del credito d’imposta 4.0.

Alla luce di tutte le argomentazioni esposte alla Società, la stessa ritiene che l’esclusione dall’agevolazione 4.0 non sia suscettibile di operare nella fattispecie e che intende procedere con la quantificazione del credito di imposta 4.0 con specifico riferimento ai beni rappresentativi dei nuovi investimenti previsti o necessari in corso d’opera (fermo restando l’obbligo di riversamento dell’agevolazione fruita nell’ipotesi in cui tali beni dovessero essere ceduti prima del periodo biennale di sorveglianza normativamente previsto), e ai beni che costituiscono sostituzioni, reintegri e/o migliorie delle strumentazioni fornite dall’Azienda Sanitaria contraente, che al contrario sono sottoposti all’obbligo di restituzione al termine del contratto a favore dell’Ente, limitatamente al periodo che intercorre fra il sostenimento dell’investimento e l’atto di  assegnazione finale a conclusione del contratto (fermo restando l’obbligo di riversamento dell’agevolazione fruita nell’ipotesi in cui la data di devoluzione ricada nel periodo biennale di sorveglianza normativamente previsto).

Dopo un’attenta disamina della soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, l’Agenzia rileva che l’art. 1, co. 187, della Legge di bilancio 2020 e l’art. 1, co. 1053, della Legge di bilancio 2021, diversamente dalle analoghe misure agevolative per gli investimenti in beni strumentali disciplinate dalle precedenti leggi di bilancio, hanno previsto l’espressa esclusione dall’ambito oggettivo dell’agevolazione dei ”beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti”. Con tale previsione, il legislatore ha evidentemente inteso escludere dalle nuove misure sovvenzionali gli investimenti la cui realizzazione costituisca adempimento dei precisi obblighi assunti dalle imprese che operano nell’ambito della gestione in concessione di attività regolate, trattandosi di investimenti remunerati, che trovano diretta corrispondenza nel piano economico finanziario del contratto di concessione e nella determinazione della tariffa. Pertanto l’Agenzia, conformemente a quanto proposto dalla Società, concorda con la tesi secondo la quale tale specifica esclusione non opera nella fattispecie concreta in quanto non sono presenti alcuni dei presupposti oggettivi previsti dalla norma, l’interpellante infatti non opera nei settori individuati puntualmente dalla disposizione e il contratto stipulato dalla Società con l’Agenzia Regionale si qualifica alla stregua di un contratto di appalto.

Per determinare le condizioni di sussistenza o meno dei presupposti per fruire dell’agevolazione, l’Agenzia ritiene opportune alcune considerazioni sulla natura dei beni stessi e quanto disposto nel capitolato tecnico di gara. In ragione di ciò, opera una distinzione tra gli investimenti in beni destinati a permanere nella titolarità e nella disponibilità della Società anche dopo la conclusione del contratto, sui quali l’Istante può esercitare gli ordinari diritti di disposizione, e gli investimenti relativi a beni messi a disposizione dalle ASL e per i quali sussiste l’obbligo di restituzione al termine del contratto.

 

Ciò posto, fermo restando che la risposta dell’Agenzia non implica la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge ai fini dell’ammissibilità al beneficio degli specifici investimenti da realizzare, in linea di principio, i beni previsti nell’Offerta Tecnica, destinati a permanere nella titolarità e nella disponibilità della Società anche dopo la conclusione del contratto, possono essere ammessi al beneficio, al ricorrere delle ulteriori relative condizioni.

 

Diversamente, i beni che costituiscono sostituzioni, reintegri e/o migliorie delle strumentazioni fornite dall’Azienda Sanitaria contraente devono ritenersi esclusi dal credito d’imposta, in ragione del fatto che i costi ad essi relativi sono sostenuti dalla Società in virtù di un preciso obbligo che scaturisce dal contratto di appalto stipulato con l’ente pubblico collegato allo svolgimento delle attività di manutenzione e reintegro dei beni di proprietà dell’ente.

Rottamazione quater: al via la nuova definizione agevolata

Agenzia Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione al provvedimento introdotto dalla Legge di bilancio 2023. La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023 (Agenzia delle entrate – Riscossione, comunicato 20 gennaio 2023).

La Legge di bilancio 2023, all’articolo 1, commi 231 – 252, ha previsto una definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cd. “Rottamazione quater”) anche se già oggetto di precedenti misure agevolative.

 

Chi aderisce alla definizione agevolata potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio (quest’ultimo, rappresenta una novità rispetto alle precedenti definizioni agevolate). Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

 

Oltre alle modalità e al servizio per la presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio portale anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla nuova definizione agevolata.

 

Viene precisato innanzitutto l’ambito applicativo della misura, ovvero quali sono i debiti che rientrano nella definizione agevolata, e cioè quelli:

– contenuti in cartelle non ancora notificate;

– interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;

– già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazione-quater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede a:

– adottare uno specifico provvedimento;

– trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;

– pubblicarlo sul proprio sito internet.

 

Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata in oggetto deve manifestarne la volontà presentando, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:

 

1) in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla definizione agevolata;

2) in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.

 

Analogamente alla cd. rottamazione-ter, il comma 236 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2023 prevede che, nella predetta dichiarazione di adesione, il debitore indichi l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assuma l’impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire. Deve essere anche indicato il numero di rate prescelto per l’eventuale pagamento dilazionato.

 

Infatti, è prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di definizione agevolata sia in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, le restanti rate invece saranno, tra loro, di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

 

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

 

I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 unitamente ai moduli di pagamento. Entro la medesima data, l’Agenzia deve comunicare anche l’eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata. 

Ebinvip: “contributo non autosufficienza” fino a 600,00 euro

Il contributo è stabilito in 400,00 euro e, nel caso di assistenza prestata in favore di un figlio minore, viene elevato a 600,00 euro, erogabili una sola volta nel corso dell’anno di riferimento

L’Ebinvip, Ente Bilaterale della Vigilanza Privata, ha messo in campo le proprie risorse per aiutare i lavoratori e le lavoratrici con disabilità al 100% o in possesso della L. n. 104/92 per sé o per l’assistenza prestata in modo continuativo ad un parente (entro il secondo grado), con disabilità in situazione di gravità, anche non convivente, attraverso l’erogazione di un contributo per la non autosufficienza.
Destinatari
a) Contributo in favore di lavoratore o lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato, inquadrato secondo l’art. 31 del vigente CCNL, per l’assistenza prestata in favore di una persona (coniuge; parte di un’unione civile ai sensi dell’art. 1, co. 20, L. n. 76/2016; convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, co. 36, della medesima legge, parente entro il secondo grado) con disabilità in situazione di gravità, L. n. 104/92, art. 3 co. 3, anche ricoverata a tempo pieno.
b) Contributo in favore di lavoratore o lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato, inquadrato secondo l’art. 31 del vigente CCNL, per l’assistenza prestata in favore di una persona (coniuge; parte di un’unione civile ai sensi dell’art.1, co. 20, L. n. 76/2016; convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, co. 36, della medesima legge, parente entro il secondo grado) con invalidità civile riconosciuta al 100%.
c) Contributo in favore di lavoratore o lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato, inquadrato secondo l’art. 31 del vigente CCNL, che si trovi in condizione di invalidità in situazione di gravità ex L. n. 104/92, art. 3 co. 3.
d) Contributo in favore di lavoratore o lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato, inquadrato secondo l’art. 31 del vigente CCNL, con invalidità riconosciuta al 100%.
Importo
Il contributo economico è stabilito in 400,00 euro, e può essere erogato in favore del richiedente avente diritto una sola volta nel corso dell’anno di riferimento (01/01-31/12). Qualora l’assistenza sia prestata in favore di figlio minore con disabilità in situazione di gravità ex L. n. 104/1992, art. 3 co. 3, ovvero, con invalidità permanente riconosciuta al 100%, la misura del contributo è elevata a 600,00 euro, e può essere erogato in favore del richiedente avente diritto una sola volta nel corso dell’anno di riferimento (01/01-31/12).
Modalità di erogazione
Il contributo è concesso a fronte della presentazione di apposita domanda, da compilarsi esclusivamente attraverso il modulo presente sul sito www.ebinvip.it, da parte del lavoratore o della lavoratrice e previa presentazione della seguente documentazione:
1. copia della certificazione definitiva di cui all’art. 4 L. n. 104/92 o certificato d’invalidità al 100%;
2. copia della busta paga del dichiarante relativa al mese precedente a quello della presentazione della domanda;
3. informativa privacy ai sensi del GDPR 2016/679, sottoscritta per presa visione ed accettazione dal lavoratore dichiarante;
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il grado di parentela ed i vincoli di affettività;
Il contributo è erogato da EBINVIP al lavoratore o alla lavoratrice, con contestuale comunicazione all’azienda che opera in qualità di sostituto di imposta.
Requisiti di accesso
a) Il contributo è riconosciuto in favore di lavoratori e lavoratrici dipendenti da aziende in regola con i versamenti Co.As.Co. (art. 6, 7, 8 CCNL vigente);
b) la certificazione definitiva di cui all’art. 4 L. n. 104/92 o certificato d’invalidità al 100%, deve essere in corso di validità al momento della richiesta. 

Fondo Fasi: il modello contributivo del 2023

I contributi a carico del dirigente e dell’azienda per il 2023 previsti dal Fondo Fasi

Il Fasi, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, è un’Associazione di secondo grado che opera in base agli accordi contrattuali fra Confindustria e Federmanager ed è l’ente di riferimento nell’ambito dell’assistenza sanitaria integrativa, per tutti gli iscritti fin dalla nomina in ambito aziendale.
A partire dal 1°gennaio 2023, il Fasi ha confermato, in attuazione di quanto stabilito con delibera del 2018, la modifica del modello contributivo a carico di Dirigenti e Aziende, come segue:
–  Art. G:  1.600,00 euro annui (dovuto per ogni dirigente in forza dall’Azienda che aderisce esclusivamente al Fasi per l’assistenza dei propri dirigenti in servizio);
–  Art. G Maggiorato: 2.500,00 euro annui (dovuto per ogni dirigente in forza dall’Azienda che utilizza Fondi o forme di tutela, alternati al Fasi per l’assistenza di propri dirigenti in servizio);
–  Art F: 2.180,00 euro annui ( a carico Azienda per ogni dirigente iscritto);
–  Art. H: 1.120,00 euro annui (a carico del dirigente iscritto).

Fondo Fasie: contributi 2023 per le Aziende e i lavoratori esercenti attività minerarie

Nuove erogazioni contributive al Fondo Fasie per gli iscritti esercenti attività minerarie

La Circolare Operativa n. 1/2023 Attività Minerarie, comunica, alle Aziende ed al personale dipendente, cui si applica il CCNL relativo al settore delle attività minerarie, le indicazioni circa gli importi, le scadenze e le modalità di pagamento dei contributi da versare al Fondo di Assistenza sanitaria integrativa Fasie per l’anno 2023, nonché, la prassi da seguire per una corretta comunicazione con il Fondo stesso.
Di seguito, le quote contributive 2023.

 

Quota azienda
204,00 euro

 

Quota lavoratore
  Quota annua Quota mensile
Opzione standard 84,00 euro 7,00 euro
Opzione standard

con iscrizione del/dei familiari

186,00 euro per ogni familiare

372,00 euro per ogni convivente

15,50 euro per ogni familiare

31,00 euro per ogni convivente

Opzione extra 239,00 euro  19,91 euro

(19,99 euro a dicembre)

Opzione extra

con iscrizione del/dei familiari

186,00 euro per ogni familiare

372,00 euro per ogni convivente

15,50 euro per ogni familiare

31,00 euro per ogni convivente

Opzione plus 649,00 euro 54,08 euro

(54,12 euro a dicembre)

 

Regolazione contributo a carico dell’Azienda per gli iscritti al Fondo dal 1° gennaio 2023
Il contributo a carico dell’Azienda, pari alla somma di euro 204,00, versata per il singolo lavoratore iscritto al Fondo Fasie, viene corrisposta in rate mensili pari ad euro 17,00. In concomitanza, deve esser inviata una distinta di contribuzione con la specifica delle anagrafiche per cui è stato effettuato il bonifico, accedendo all’area Aziende del sito www.fasie.it e seguendone le istruzioni. Il mancato invio di questa, portando al prolungamento dei tempi di controllo e di gestione, potrebbe comportare la sospensione della posizione dei dipendenti assistiti. Si da inoltre atto della possibilità, da parte dell’Azienda, di corrispondere in un’unica soluzione, ad inizio anno, il contributo a Fasie, previa comunicazione al medesimo.

Regolazione contributo a carico del dipendente iscritto al Fondo
Il contributo a carico del lavoratore, sia per la propria quota, che per la quota relativa ai propri familiari e/o conviventi iscritti al Fondo come paganti, deve esser versato al Fondo stesso, su base mensile, ed entro il giorno 16 del mese successivo di competenza. Contestualmente, deve inviarsi la distinta di contribuzione con il dettaglio delle anagrafiche per cui è stato effettuato il bonifico, accedendo all’area Aziende del sito www.fasie.it e seguendo le istruzioni. Anche in questo caso, il mancato invio della distinta, portando all’allungamento dei tempi di controllo e gestione, potrebbe comportare la sospensione della posizione dei dipendenti assistiti.

Ammortizzatori sociali 2023:  sostegno ai lavoratori delle aziende sequestrate

Tra gli interventi attivati per l’anno in corso c’è anche la proroga del trattamento per i dipendenti sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto delle imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria (INPS, circolare 16 gennaio 2023, n. 4).

La circolare INPS in commento presenta tra gli ammortizzatori sociali attivi per il 2023 anche il trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Si tratta di un intervento prorogato dal comma 284 dell’articolo 1 della Legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) per il triennio 2021-2023. In effetti, l’ammortizzatore in questione era stato introdotto per il periodo 2018-2020 dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 72/2018.

L’intervento di sostegno, di entità pari al trattamento di integrazione salariale, è prorogato alle medesime condizioni stabilite dall’articolo 1 del decreto del 2018 per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di un milione di euro per ciascuna annualità, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Il trattamento, concesso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, viene erogato dall’INPS che, anche al fine di garantire il rispetto dei limiti finanziari stabiliti dalla norma, vi provvede esclusivamente con il sistema del pagamento diretto.

L’INPS, infine, ricorda che le istruzioni procedurali in merito sono state illustrate con il messaggio n. 2679/2019.

 

Deducibilità dei costi delle auto aziendali: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate fornisce risposta in merito ai costi deducibili per l’acquisto di auto aziendali (Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello del 20 gennaio 2023, n. 107)

L’istanza di interpello in oggetto riguarda un quesito posto da una società controllante che sta valutando la possibilità di acquisire direttamente tutte le autovetture utilizzate dal Gruppo intestandosi direttamente le autovetture oppure intestandosi i relativi contratti di leasing o di noleggio, per metterle a disposizione delle società controllate, sia nel caso di utilizzo completamente aziendale, sia nel caso di utilizzo promiscuo, con assegnazione ai dipendenti delle società controllate per il loro uso personale. La Società ci tiene a precisare che il servizio di messa a disposizione delle auto a favore delle società controllate sarebbe regolato contrattualmente fra le parti e verrebbe fatturato alle società al puro costo, senza maggiorazione, addebitando ad esse gli importi spesi e la relativa IVA in situazione di assoluta neutralità fiscale.

ll quesito posto all’Amministrazione finanziaria riguarda la detraibilità dell’IVA e la deducibilità dei costi o se, invece, debba applicare le limitazioni previste, rispettivamente, dall’art. 19bis 1 del DPR n. 633 del 1972 e dall’art. 164 del TUIR.

Nel fornire chiarimenti l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento e precisa che il Testo Unico delle imposte sui redditi (art. 164, co. 1), prevede una deduzione integrale o parziale delle spese relative all’utilizzo dei mezzi di trasporto a motore, a seconda che gli stessi vengano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa ovvero con un utilizzo non esclusivo, per la deduzione parziale.

L’utilizzo esclusivo come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa riguarda i veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata come, ad esempio, le autovetture nel caso di attività di noleggio delle stesse, gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole per l’addestramento al volo e alla navigazione. 

Nel caso in esame, le autovetture sono acquistate non per essere utilizzate quali beni strumentali dell’attività della capogruppo, bensì allo scopo di essere messe a disposizione delle società controllate. In altri termini, trattandosi di costi sostenuti, ma integralmente riaddebitati, per la messa a disposizione delle autovetture alle controllate, l’Agenzia ritiene corretto affermare che tali costi risulteranno deducibili senza le limitazioni previste nell’art. 164 del TUIR (norma invece applicabile nei confronti delle società controllate per le quali le autovetture loro assegnate dalla capogruppo costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’attività di impresa), bensì secondo la regola generale (art. 109, co. 5 del TUIR), in base alla quale le spese sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

Con riguardo al quesito formulato ai fini IVA, l’Agenzia precisa che l’importo da assumere a riferimento per calcolare l’ammontare detraibile è il 100% dell’imposta addebitata. Ciò in considerazione del fatto che si ritiene che la Società faccia un ”utilizzo esclusivo” delle autovetture nell’esercizio d’impresa, addebitando a sua volta l’IVA (assolta a monte) per effetto della prestazione di un servizio a titolo oneroso di messa a disposizione delle auto a favore delle società controllate. A parere dell’Agenzia quindi, è possibile la detrazione integrale dell’imposta assolta sulle spese relative alle autovetture, sempreché non sussistano limitazioni all’esercizio del diritto alla detrazione derivanti dall’effettuazione di operazioni esenti da IVA o non soggette all’imposta.

Le limitazioni (art. 19-bis, D.P.R. n. 633/1972) si renderanno applicabili, invece, alle spese afferenti ai veicoli per l’eventuale uso anche privato, nel caso di utilizzo da parte della società che ha posto il quesito.

CCNL RAI – Impiegati e operai: aumenti retributivi a febbraio

Previsti nuovi minimi retributivi per i lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 6 aprile 1995 e per i lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente al 6 aprile 1995

Con accordo 9 marzo 2022 la RAI-Radiotelevisione Italiana, assistita da Unindustria Roma le OO.SS. Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl Comunicazioni, Snater, Libersind-Confsal, hanno determinato gli aumenti retributivi per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI – Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Com e Rai Way, con decorrenza 1° febbraio 2023, per i lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data del 6 aprile 1995 e per i lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente al 6 aprile 1995.

Livello Minimo
A 1.686,34
Quadro A 1.686,34
A in servizio il 6/4/1995 1.622,12
Quadro A in servizio il 6/4/1995 1.622,12
Quadro B 1.551,53
1 1.551,53
Quadro B in servizio il 6/4/1995 1.492,56
1 in servizio il 6/4/1995 1.492,56
2 1.443,61
2 in servizio il 6/4/1995 1.388,72
3 1.335,60
3 in servizio il 6/4/1995 1.284,79
4 1.237,93
4 in servizio il 6/4/1995 1.190,93
5 1.136,34
5 in servizio il 6/4/1995 1.092,85
6 1.035,47
6 in servizio il 6/4/1995 996,05
7 961,32
7 in servizio il 6/4/1995 924,84
8 866,84
8 in servizio il 6/4/1995 833,85
9 769,03
9 in servizio il 6/4/1995 739,84

Giornalisti ex INPGI e adempimenti contributivi: richiesta codici per il periodo transitorio

L’INAIL comunica ai datori di lavoro che hanno assunto giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con contratto di lavoro subordinato a partire dal 1° luglio 2022, la disponibilità del servizio on line per richiedere i codici necessari per effettuare le denunce contributive mensili e i relativi versamenti (INAIL, nota 20 gennaio 2023, n. 596). 

L’INAIL, dopo le già fornite istruzioni operative (circolare n. 44/2022), torna nuovamente a occuparsi della gestione del periodo transitorio dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 per l’assicurazione contro gli infortuni di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, ai sensi dell’articolo 1, comma 109, della Legge n. 234/2021.

 

Come noto, l’Istituto, sulla base dei dati comunicati dall’INPGI al 30 giugno 2022, ha assegnato a ciascun datore di lavoro un codice ditta, un contro codice e un codice PIN necessari per effettuare l’invio delle denunce contributive mensili e versare i relativi contributi. Coloro che hanno assunto giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con contratto di lavoro subordinato a partire dal 1° luglio 2022 e non sono quindi ancora in possesso dei codici assegnati dall’INAIL, devono richiederli utilizzando un apposito servizio on line.

 

Pertanto, per la richiesta dei suddetti codici, è possibile accedere con le credenziali SPID o CNS al portale istituzionale e utilizzare il servizio “Contributi giornalisti periodo transitorio > Richiesta codice ditta per denunce mensili/Variazioni anagrafiche”. Gli utenti dovranno inserire esclusivamente il codice fiscale e l’invio dei codici avverrà a mezzo PEC.

 

La richiesta può essere effettuata dal legale rappresentante/titolare dell’azienda/datore di lavoro e dal soggetto assicurante o da un dipendente del datore di lavoro, oppure da un consulente del lavoro o altro intermediario legittimato a svolgere adempimenti in materia di lavoro per i lavoratori subordinati nei confronti
dell’INAIL, che ha ricevuto mandato dal datore di lavoro o da un suo delegato.

 

Viene precisato che, il medesimo servizio on line, può essere utilizzato anche per comunicare l’aggiornamento dei dati anagrafici registrati da coloro che sono già titolari di un codice ditta assegnato dall’INAIL per la gestione del periodo transitorio: in questo caso, per effettuare la variazione, è necessario indicare, oltre al codice fiscale, anche il PIN a suo tempo comunicato.

 

L’INAIL, infine, ricorda che la denuncia mensile con l’elenco dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica deve essere trasmessa utilizzando l’apposito servizio online “Contributi giornalisti periodo transitorio > Denuncia mensile giornalisti”, e che, in caso di duplicazione nell’inoltro delle denunce in oggetto, l’ultimo invio annulla e sostituisce il precedente e, pertanto, risulterà acquisita dall’Istituto solo l’ultima denuncia inviata in relazione a ciascuna mensilità.

Fondo Antonio Pastore: i contributi previsti per il 2023

Prevista anche per il 2023 la polizza infortuni per i Dirigenti – Aziende Commerciali e Aziende Autotrasporto

Il CCNL Dirigenti – Aziende Commerciali sottoscritto tra Confcommercio – Imprese per l’Italia e Manageritalia e Dirigenti – Autotrasporto sottoscritto tra Confetra e Manegeritalia prevedono con i rispettivi Accordi del 16 giugno 2021 e del 12 luglio 2021 che l’azienda debba stipulare una polizza affidata all’Associazione Antonio Pastore contro gli infortuni sia professionali che extraprofessionali, che assicuri sia il caso di invalidità permanente totale o parziale causata da infortunio, sia il caso morte.
La contribuzione per l’anno 2023 è di seguito riepilogata.

Contributo Importo
A carico dell’azienda 4.296,45 euro
A carico del dirigente  464,81 euro
Polizza infortuni 410,00 euro
Con agevolazioni strutturali
Contributo Importo
A carico dell’azienda variabile in funzione di età/sesso
A carico del dirigente  – 
Polizza infortuni 410,00 euro
Con agevolazioni sperimentali
Contributo Importo
A carico dell’azienda – 
A carico del dirigente  – 
Polizza infortuni 410,00 euro