Legge di bilancio 2023: le misure sull’Assegno Unico e sul Reddito di cittadinanza

La manovra finanziaria approvata in via definitiva dal Senato il 29 dicembre include rilevanti novità in materia di AUU e RDC (MEF, comunicato 29 dicembre 2022).

Il testo della Legge di bilancio 2023 che ha ricevuto l’ok definitivo dall’aula del Senato contiene diverse novità su due istituti rilevanti per famiglie e cittadini come l’Assegno unico e universale (AUU) e il Reddito di cittadinanza (RDC). In particolare, sul versante dell’AUU, viene previsto dal 1° gennaio del 2023 un incremento del 50% dell’assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con ISEE fino a 40.000 euro. Prevista anche una maggiorazione del 50% dell’assegno unico per le famiglie con 4 o più figli. Confermate e rese strutturali le maggiorazioni dell’assegno unico per i disabili.

Infatti, si stabilisce che l’importo di 175 euro mensile per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età non è più limitato al solo 2022. Si rende, inoltre, permanente e non più limitata al 2022 anche la maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media, prevista per ciascun figlio con disabilità di età compresa fra 18 e 21 anni. Infine, si rende permanente e non più limitato al 2022, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, l’incremento di 120 euro al mese degli importi della maggiorazione prevista per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro e percezione nel 2021 di ANF.

Per quel che riguarda, invece, il Reddito di cittadinanza, inizia il periodo transitorio che porterà alla sua abolizione: dal 1 gennaio 2023 alle persone tra 18 e 59 anni, abili al lavoro ma che non abbiano nel nucleo disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni d’età, è riconosciuto il reddito nel limite massimo di 7 mensilità invece delle attuali 18 rinnovabili. È inoltre previsto un periodo di almeno 6 mesi di partecipazione a un corso di formazione o riqualificazione professionale. In mancanza di questo requisito, il beneficio del reddito decade come nel caso in cui si rifiuti la prima offerta di lavoro. Le regioni sono tenute a trasmettere all’ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza. 

Sempre dal 1° gennaio 2023, l’erogazione del RDC ai beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico viene condizionata all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo.

Inoltre, la quota dell’assegno destinata all’affitto sarà pagata direttamente ai proprietari. I risparmi di spesa derivanti dall’abolizione del Reddito di cittadinanza saranno allocati in un apposito fondo che finanzierà la riforma complessiva per il sostegno alla povertà e all’inclusione.

 

CCNL Zootecnia: previsto per gennaio 2023 il contributo per il Fondo Assistenza sanitaria Fida

Aggiornamento quote contributive al Fondo Assistenza sanitaria Fida

Con decorrenza dal 1° gennaio 2023, la contribuzione corrisposta dal personale impiegato di settore, ai quali viene applicato il presente CCNL, per le formule di iscrizione al Fondo attualmente vigenti, è così aggiornata:

Formula Azienda Dipendente Totale
A 108 108 216
A+B 120 256 376
A+C 130 148 268
A+B+C 130 298 428
D60 130 710 840

Si suole ricordare che, l’iscrizione al Fondo, decorre dalla data di assunzione dei lavoratori ed ha validità sino al 31 dicembre dello stesso anno in cui questa avviene, salvo disdetta scritta da presentare nei termini di 30 giorni dalla stessa data di assunzione.
I dipendenti assunti dal 1°gennaio 2021, possono altresì aderire al FIDA anche mediante la specifica “Formula 2021“, prevedendo, a fronte di tre anni di iscrizione alla Formula A o superiori, la copertura del costo del primo anno di Formula A a carico dell’azienda. In caso di disdetta anticipata entro il terzo anno, l’azienda può recuperare il costo della Formula A a suo carico per il primo anno.

CCNL Terziario (Confimea-Ugl): welfare contrattuale per l’anno 2023

Verranno attivati, a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, piani e strumenti di flexible benefits del valore di 140,00 euro

Le aziende attivano, a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, piani e strumenti di flexible benefits del valore di 140,00 euro per l’anno 2023, da utilizzare entro il 30 Novembre di ciascun anno di riferimento e comunque in base alla regolamentazione indicata dalle singole aziende. Il suddetto valore è onnicomprensivo ed espressamente escluso dalla base di calcolo del TFR. Ne hanno diritto i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 Ottobre sempre di ogni anno:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° Gennaio- 31 dicembre di ciascun anno. Detto valore non è riproporzionabile per i lavoratori part-time ed è comprensivo esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda. Quanto previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda, sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi. 
La specifica regolamentazione per un utilizzo diretto ed esigibile in materia di welfare da parte delle aziende e dei lavoratori, ai quali viene applicato il CCNL, viene conferita all’ente bilaterale E.Bi.Gen. Al fine di dotare le aziende ed i lavoratori di adeguate forme di sostegno tecnico per l’utilizzo del piano di welfare e di flexible benefits, l’E.Bi.Gen. procede ad individuare, attraverso specifiche convenzioni, piattaforme gestionali per l’erogazione di beni e servizi con finalità di educazione, d’istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, servizi alla persona o culto.
Prevista inoltre la possibilità di destinare i valori di welfare di anno in anno al Fondo di previdenza complementare individuato dalle Parti secondo regole e modalità previste dal medesimo, così come la destinazione dei suddetti valori al sistema di Assistenza Sanitaria, secondo direttive e linee operative successivamente definite. In caso di destinazione totale da parte del lavoratore della quota annuale di Welfare a favore del Sistema di Assistenza Sanitaria, il costo complessivo a carico dell’azienda non può superare la quota annuale di 140,00 euro. 

Premi di produttività nella Legge di bilancio 2023: riduzione dell’imposta sostitutiva

L’articolo 1, comma 63, della nuova Legge di bilancio, riduce dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato (Legge n. 197/2022).

Si tratta, come noto, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, introdotta dalla Legge di stabilità 2016, che è applicata ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

 

I beneficiari dell’agevolazione fiscale in questione sono i lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme, a 80.000 euro, e che non abbiano rinunciato per iscritto all’applicazione dell’agevolazione.

 

L’erogazione del premio di risultato deve avvenire in esecuzione di quanto previsto dai contratti aziendali o territoriali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle RSU. L’importo massimo delle somme assoggettate a tassazione agevolata è di 3.000 euro lordi annui (innalzato a 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro).

 

Per effetto della disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 63, della Legge di bilancio 2023, dunque, l’aliquota dell’imposta sostitutiva in questione sarà applicata nella nuova misura ridotta del 5% (in luogo del vigente 10%), per i premi e le somme erogati nell’anno 2023

CCNL Lapidei-Industria: le novità a partire da gennaio 2023

Previsti nuovi minimi retributivi e un aumento dell’EGR

Nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL Lapidei – Industria, applicabile a tutti i lavoratori dipendenti da azienda esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, per il triennio 2022-2025 a decorrere dal 1°gennaio 2023 sono previste le seguenti novità.

Minimi retributivi
Di seguito i nuovi minimi, calcolati a cura della redazione, a partire da gennaio 2023.

Livello Minimo
AS 2.087,43
A 1.920,35
B 1.565,52
CS 1.503,14
C 1.419,64
D 1.338,92
E 1.234,30
F 1.045,00

Elemento di garanzia retributiva
A decorrere dal 1°gennaio 2023 sarà previsto l’importo di 210,00 euro lordi annui a titolo di elemento di garanzia retributiva per tutto il personale impiegato a tempo indeterminato ed ai lavoratori a termine aventi un contratto di almeno 6 mesi, che nel corso del 2022 non abbiano percepito trattamenti economici ulteriori rispetto a quelli previsti dal CCNL.
L’importo dovrà essere riproporzionato in relazione ai mesi interi di lavoro, incluse le frazioni di mese di durata superiore a 15 giorni, e per i lavoratori a tempo parziali.
La corresponsione sarà prevista nel mese di giugno, con possibilità per le aziende di erogarla pro quota in tredicesimi a cadenza mensile.

Fondo di integrazione salariale e Fondi di solidarietà: pronto il nuovo modulo di istruttoria

L’INPS fornisce indicazioni in merito al riconoscimento dei periodi fruiti relativamente ad autorizzazioni di integrazione salariale e sulle nuove modalità di allegazione del file in formato csv contenente la lista dei beneficiari a corredo della domanda di accesso (INPS, messaggio 28 dicembre 2022, n. 4653).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha comunicato la realizzazione, nell’ambito del PNRR, di un nuovo modulo di istruttoria valido per tutte le integrazioni salariali, che si avvale di alcuni servizi comuni a tutte le prestazioni nell’ottica di una standardizzazione delle procedure e dell’uniformità di gestione delle stesse. In particolare, l’Istituto fornisce indicazioni in merito al riconoscimento dei periodi fruiti relativamente ad autorizzazioni di integrazione salariale concesse dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà, in analogia a quanto già avviene per la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO). Inoltre, l’INPS rende note anche le nuove modalità di allegazione del file in formato csv contenente la lista dei beneficiari a corredo della domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS e dai Fondi di solidarietà.

In quei casi in cui il datore di lavoro abbia completato le settimane autorizzate e debba presentare una nuova domanda di assegno di integrazione salariale, può inviare mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale” un file che consenta di dichiarare, per ogni unità produttiva, l’esatto numero di giornate di trattamento effettivamente fruite in relazione alle autorizzazioni relative all’unità produttiva (UP) per la quale intende presentare domanda. Nel messaggio in commento, peraltro, il modello del file in questione, insieme a una scheda esplicativa contenente le istruzioni operative per la gestione del foglio di calcolo inerente ai periodi fruiti.

Pertanto, al fine di consentire il corretto calcolo delle settimane spettanti in relazione a domande già inviate, la trasmissione del file dovrà essere effettuata con la massima tempestività e comunque entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio in commento. In caso di mancata trasmissione del file, l’Istituto continuerà a considerare il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti.

Al fine di una corretta trasmissione tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale”, è necessario esportare il file correttamente compilato in formato .csv e, successivamente, inserire quest’ultimo in una cartella con estensione .zip.

Il file del fruito in formato .csv dovrà essere prodotto esclusivamente per le autorizzazioni per le quali il datore di lavoro ha completato l’invio dei flussi. Si applica quindi alle autorizzazioni sia a conguaglio che a pagamento diretto, effettuate tramite SR41 o tramite flusso UNI41, in attesa che venga implementata la procedura che consentirà di recuperare automaticamente i dati dai flussi Uniemens e dai flussi trasmessi con UNI41. A valle di tali implementazioni, pertanto, il file del fruito in formato .csv, come sopra specificato, verrà utilizzato, in via ordinaria, soltanto per le autorizzazioni con pagamento diretto effettuato tramite SR41. Si precisa che i dati del fruito che verranno trasmessi saranno utilizzati per tutte le autorizzazioni successive che rientrano nel biennio mobile di riferimento.

I dati inseriti nel file .csv una volta acquisiti in procedura non potranno più essere modificati. Va allegato alla domanda un nuovo file .csv semplificato, contenente solo la lista dei codici fiscali dei beneficiari con la relativa qualifica. Tuttavia, fino alla data del 28 febbraio 2023 i datori di lavoro potranno allegare alla domanda di assegno di integrazione salariale, in alternativa al formato semplificato, il file .csv nel formato conforme all’Allegato n. 3 della circolare n. 197/2015.

Nell’ipotesi di mancanza o incompletezza dei flussi che non consentano all’Istituto la concessione di tutte le ore richieste, il datore di lavoro potrà regolarizzare le posizioni e trasmettere i flussi mancanti.

Accordo Ance Genova – Sindacati: buoni spesa per 1 milione di euro contro la crisi e il caro bollette

Nei prossimi giorni la Cassa edile genovese distribuirà agli operai del settore buoni spesa con valore variabile da 100,00 a 250,00 euro pro-capite per fronteggiare la crisi 

Grazie all’accordo stipulato da Ance Genova, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, la Cassa Edile Genovese distribuirà, nei prossimi giorni, agli operai del settore buoni spesa per oltre 1 milione di euro, per fronteggiare la grave situazione economica determinata dall’eccezionale caro bollette e caro carburante, anche in conseguenza della guerra in Ucraina. 
I buoni avranno un valore variabile da 100,00 a 250,00 euro pro capite, in base all’anzianità di iscrizione del lavoratore alla Cassa Edile e potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali convenzionati con la società emittente, per l’acquisto di beni e servizi di ogni genere.
L’accordo, primo in Italia nel settore, conferma l’unione di intenti delle parti sociali del comparto edile, anche in tema di iniziative solidaristiche, come dimostrato da analoghe intese siglate negli ultimi anni. 
Sia i Sindacati che i vertici di Ance hanno espresso soddisfazione per essere riusciti a dimostrare l’importanza fondamentale del sistema bilaterale del settore edile e per avere contribuito a rendere più serene le festività natalizie per i lavoratori e le loro famiglie. 

Lavoro domestico: le parti sociali proseguono l’impegno a supporto della popolazione ucraina

Previsto un contributo economico fino a 300,00 euro e corsi di formazione volti a favorire la conoscenza dell’italiano e le competenze nel settore del lavoro domestico

Le Parti Sociali firmatarie del CCNL confermano il dispiego di risorse destinate al supporto della popolazione ucraina, ribadendo la volontà di promuovere pace e vicinanza nel mondo.
A tal proposito, la Cassa di assistenza sanitaria integrativa di settore, Cassa Colf, ha previsto, fino al 31 marzo 2023, un contributo economico fino a 300,00 euro per le spese sostenute per il ricongiungimento familiare dei cittadini ucraini costretti ad abbandonare il loro Paese, per l’acquisto di prodotti e beni alimentari, farmaceutici, vestiario o materiali scolastici. Requisito necessario è che gli assistenti familiari dovranno essere in regola con il versamento dei contributi relativi agli ultimi due trimestri antecedenti la richiesta e dovranno dimostrare di ospitare parenti entro il terzo grado e/o affini entro il secondo grado sfollati dall’Ucraina a seguito della guerra in corso.
Per quanto riguarda la formazione, invece, l’Ente Bilaterale di settore Ebincolf, organizza corsi di formazione dedicati agli ucraini rifugiati in Italia, volti a favorire la conoscenza dell’italiano e le competenze nel settore del lavoro domestico.

Manovra: credito d’imposta a favore delle imprese del Mezzogiorno prorogato per il 2023

Tra le misure a sostegno delle imprese del Mezzogiorno per il 2023, viene prorogato il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo. Lo prevede la Manovra 2023 approvata, in data odierna dal senato in via defenitiva. 

La Legge di bilancio 2020 ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019. Sulla materia è poi intervenuto l’articolo 244 del D.L. n. 34/2020 che ha incrementato la misura del credito per gli investimenti, introdotto con riferimento a tutto il territorio nazionale (Legge n. 160/2019), a favore delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno.

Tra le novità annunciate nella Legge di Bilancio 2023, c’è la proroga estesa all’esercizio 2023 del credito d’imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (art. 1, co. 268). Le agevolazioni riguardano le imprese che investono nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Si provvede alla copertura degli oneri per il 2023 con una riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – ciclo di programmazione 2021-2027 nella misura di 55,2 milioni per ciascuna annualità 2023-2025 (co. 269). Viene pertanto modificato il comma 187 con una nuova previsione che indica l’ammontare delle risorse destinate al credito d’imposta potenziato per il Mezzogiorno in 159,2 milioni sia per il 2023 che per il 2024, e in 107 milioni per il 2025 (+55,2 milioni per ciascuna annualità considerata).

I soggetti che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito di imposta per ricerca e sviluppo sono tenuti a inviare la richiesta di riversamento spontaneo del credito all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023 e non più entro il 31 ottobre (co. 271, introdotto dalla Camera dei deputati).

Durante l’esame alla Camera è stato, altresì, introdotto il comma 272, con cui si stabilisce che le certificazioni previste per attestare la qualificazione degli investimenti nell’ambito di attività ammesse a crediti di imposta possono essere richieste dalle imprese a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta, nei medesimi periodi, non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione. Con la citata novella, viene quindi espunta l’ulteriore condizione che non siano comunque iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Legge di bilancio 2023: le disposizioni in materia di Ape sociale e “Opzione donna”

Con 107 voti favorevoli, 69 contrari e un’astensione, l’Assemblea del Senato, nella seduta odierna, ha approvato definitivamente il ddl di bilancio 2023 con misure, tra l’altro, che intervengono a prorogare di un ulteriore anno l’indennità di APE sociale e a modificare i requisiti e i termini di maturazione per l’accesso anticipato al trattamento pensionistico per le donne (cd. “Opzione donna”).

La Manovra finanziaria 2023 è finalmente Legge, a seguito dell’approvazione definitiva da parte del Senato della Repubblica.

 

Tra i molteplici interventi, si segnalano quelli sull’indennità di APE sociale, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni, nonchè quelli sulla cosiddetta “Opzione donna”.

 

APE sociale (Art. 1, commi 288 – 291)

 

L’applicazione dell’indennità in questione è stata prorogata di un altro anno, ovvero fino al 31 dicembre 2023. La relazione tecnica allegata al disegno di legge stima in 20.000 soggetti i lavoratori che accederanno all’APE sociale in virtù della proroga. 

 

Il comma 289 dell’articolo 1, conferma poi, anche per il 2023, la possibilità per gli appartenenti alle categorie professionali individuate nell’allegato 2, annesso alla Legge di bilancio 2022, di accedere all’APE sociale qualora svolgano tali attività da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero da almeno 6 anni negli ultimi 7, e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni (32 nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta).

 

Riguardo ai termini di presentazione della domanda per poter fruire del beneficio, il comma 290 del predetto articolo 1 dispone l’applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell’articolo 1 della Legge n. 205/2017 (che semplifica la procedura per l’accesso all’APE sociale), anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2023. Conseguentemente, devono ritenersi adeguati i termini e le scadenze attualmente previsti, per cui i soggetti che ne hanno i requisiti possono presentare domanda per il riconoscimento dell’APE sociale entro il 31 marzo 2023, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. n. 88/2017), entro il 15 luglio 2023. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2021) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate.

 

Viene infine incrementa l’autorizzazione di spesa che finanzia il beneficio in esame, di 64 milioni di euro per l’anno 2023, 220 milioni di euro per l’anno 2024, 235 milioni di euro per l’anno 2025, 175 milioni di euro per l’anno 2026, 100 milioni di euro per l’anno 2027 e 8 milioni di euro per l’anno 2028.

 

Opzione donna (Art. 1, comma 292)

 

L’articolo 1, al comma 292, modificando l’articolo 16 del D.L. n. 4/2019 e inserendovi il comma 1-bis, consente l’accesso anticipato al trattamento pensionistico, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2022, un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, abbiano un’età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

– assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
– abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);
– siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. In questo caso, la riduzione di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

 

Resta fermo che le lavoratrici che già entro il 31 dicembre 2021 abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età di almeno 58 anni per le lavoratrici dipendenti o 59 anni nel caso di lavoratrici autonome, possano comunque accedere al trattamento pensionistico anticipato, ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del D.L. n. 16/2019, non modificato dalle norme in esame.

 

Confermate le decorrenze (cd. finestre) pari, rispettivamente, a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome dalla data di maturazione dei requisiti, per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in oggetto.

 

In sede di prima applicazione, le lavoratrici del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato, possono presentare la domanda di cessazione del servizio entro il 28 febbraio 2023, con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.