Edilizia: confermata per il 2025 la riduzione contributiva

L’agevolazione è pari all’11,5% a favore delle imprese del settore (INPS, circolare 21 novembre 2025, n. 145).

L’INPS ha illustrato i requisiti necessari per accedere alla riduzione contributiva, pari all’11,5%, per le imprese del settore edile, confermata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il D.M. 29 settembre 2025.

In particolare, l’agevolazione è riservata ai datori di lavoro classificati nel:

– settore industria: codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05;
– settore artigianato: codici statistici contributivi da 4.13.01 a 4.13.05.

I requisiti

La riduzione si applica esclusivamente agli operai occupati a tempo pieno (40 ore settimanali). Non spetta ai lavoratori a tempo parziale e riguarda i contributi per le assicurazioni sociali, esclusa quella pensionistica.

Per accedere al beneficio, le imprese devono:

– essere in possesso del DURC;
– rispettare la normativa sulla retribuzione imponibile;
– non aver riportato condanne per violazioni della sicurezza sul lavoro negli ultimi cinque anni;
– rispettare i contratti collettivi nazionali e territoriali.

Le domande

Le domande devono essere inviate esclusivamente online, mediante il modulo “Rid-Edil“, disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione “Comunicazioni on-line” e verranno elaborate entro il giorno successivo.

Lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio a dicembre 2025.

In caso di esito positivo, viene attribuito il codice di autorizzazione “7N” per il periodo novembre 2025 – febbraio 2026.

Il termine per l’invio delle domande è fissato al 15 marzo 2026. Si può fruire del beneficio fino a febbraio 2026, con la denuncia Uniemens.

La riduzione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive (come l’esonero per l’occupazione giovanile) e non si applica in presenza di contratti di solidarietà per i lavoratori con orario ridotto.

CCNL POSTE: siglato l’accordo su smart working

Prorogato il lavoro agile fino al 2026, le modalità restano quelle del 14 settembre 2023

Lo scorso 17 novembre 2025 le Organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste, Failp-Cisal, Confsal-Com.ni, Ugl-Com.ni e Poste Italiane Spa hanno siglato il rinnovo dell’accordo relativo al lavoro agile.

Sono escluse dall’applicazione di tale accordo le società del Gruppo Sda Express Courier, Poste Logistics e Kipoint, le quali applicheranno le condizioni del CCNL di settore del 23 luglio 2024, in vigore dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026.

Per Poste Spa e per la maggior parte delle società del Gruppo, viene, pertanto, prorogata la possibilità di ricorrere allo smart working fino al 31 dicembre 2026. Le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile sono quelle previste dall’accordo del 14 settembre 2023.

La possibilità di ricorrere al lavoro agile viene estesa ad ulteriori ambiti lavorativi rispetto a quelli già previsti come:

tutela aziendale, Cert e monitoraggio canali digitali;

risk e compliance, fraud management e security intelligence, procedure e monitoraggio frodi Torino.

Le Aziende, infine, si impegnano ad avviare subito le attività di perfezionamento degli accordi individuali di proroga del lavoro agile.

Prestazione universale: chiarimenti sulla titolarità del rapporto di lavoro

Riconosciuta l’ipotesi di contratto di lavoro stipulato da una persona diversa dal beneficiario (INPS, messaggio 21 novembre 2025, n. 3514).

L’INPS ha fornito chiarimenti in materia di titolarità del rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore domestico nell’ambito della quota integrativa della Prestazione universale definita “assegno di assistenza” (articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 29/2024).

In particolare, l’Istituto precisa che la prestazione può essere riconosciuta anche nell’ipotesi di contratto di lavoro stipulato da una persona diversa dal beneficiario (familiare, amministratore di sostegno, curatore, tutore, ecc.) se, a seguito dell’istruttoria svolta dalla struttura territoriale dell’INPS, risulta che l’assunzione come badante o come lavoratore domestico è finalizzata all’assistenza del beneficiario medesimo.

Più nel dettaglio, deve risultare, sia nel contratto di lavoro, sia nelle buste paga quietanzate, che l’indirizzo di svolgimento dell’attività coincide con quello del domicilio del beneficiario della Prestazione universale e le mansioni del lavoratore sono di assistenza al titolare della prestazione.

 

CCNL Rai: definito il premio di risultato per il triennio 2026-2028

Prevista con la retribuzione di ottobre l’erogazione del premio destinato a quadri, impiegati e operai dipendenti 

Il 18 novembre 2025 le Parti sociali hanno siglato un verbale di accordo per definire la disciplina del Premio di Risultato relativa agli esercizi 2026-2027-2028. 

Il premio viene fissato nella misura di 1.579,27 euro riferiti al livello 4 e sarà erogato, con le competenze del mese di ottobre, al personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno finanziario cui si riferisce il premio stesso. 

L’erogazione avrà luogo solo qualora venga raggiunto, nel bilancio del Gruppo Rai, un valore positivo. Invero, qualora gli attivi non siano comunque sufficienti a permettere l’erogazione del premio di risultato, l’importo del premio sarà determinato con una ripartizione proporzionale ai rispettivi costi di erogazione.

La misura individuale viene rideterminata valutando le assenze intervenute nell’anno solare secondo il seguente schema:

– nel caso di 2 giorni di assenza nel mese, riduzione del 25% di un dodicesimo del premio annuo;

– nel caso di 3 giorni di assenza nel mese, riduzione del 50% di un dodicesimo del premio annuo;

– nel caso di assenze superiori ai 3 giorni nel mese, riduzione di un dodicesimo del premio annuo.

 Per giornate complessive di assenze annue inferiori a 16, non si ha alcuna riduzione del premio.

CCNL Bancari: rinnovato il protocollo a sostegno delle donne vittime di violenza

Confermata la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo o credito al consumo fino a 18 mesi

Il 24 novembre 2025 Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil e Unisin hanno rinnovato il protocollo volto a concedere sostegni alle donne vittime di violenza. L’accordo conferma l’impegno delle OO.SS. a dare sostegno alle vittime di violenza di genere e ai figli e a favorire la diffusione di una cultura di rispetto e tutela e valorizzazione delle donne.

Nel testo viene confermata la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo o credito al consumo, fino a 18 mesi, con impegno, da parte delle banche, a promuovere interventi normativi per estendere tale moratoria anche agli interessi. 

Le banche, in linea con le richieste delle organizzazioni sindacali, si impegnano a promuovere politiche occupazionali che considerino la specifica condizione delle donne vittime di violenza, inserite nei programmi di protezione, e i figli delle donne vittime di femminicidio, nonchè a valutare la definizione di formule di microcredito.

Per le lavoratrici bancarie le banche si impegnano inoltre a promuovere politiche di lavoro agile più favorevoli, volte ad assicurare continuità al rapporto di lavoro, e strumenti di tutela per garantire l’indipendenza economica.

Il protocollo siglato sarà applicato da tutte le banche e i gruppi bancari che hanno dato mandato al Comitato sindacale e del lavoro (Casl) dell’Abi.

Codice degli incentivi: parità di accesso per lavoratori autonomi e imprese

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva un decreto legislativo, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della Legge n.160/2023 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 21 novembre 2025).

Nella seduta del 20 novembre scorso il Consiglio dei ministri ha dato il via libera definitivo a un decreto legislativo denominato Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della Legge n.160/2023.

Il provvedimento armonizza la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definisce i princìpi generali che regolano i procedimenti amministrativi che le aziende devono seguire per accedere alle agevolazioni e fornisce le relative disposizioni per l’utilizzo della strumentazione tecnica funzionale. Si tratta di un decreto che mira a semplificare le procedure, garantire certezza normativa e favorire la partecipazione di tutte le categorie produttive e che introduce, all’articolo 10, il principio di parità tra lavoratori autonomi e imprese nelle richieste di incentivi. Nei bandi compatibili, i lavoratori autonomi potranno partecipare alle stesse condizioni previste per le piccole e medie imprese, escludendo i requisiti non pertinenti alla loro attività. I bandi definiranno disposizioni specifiche per garantire un accesso effettivo e non discriminatorio.

In questo modo si conclude un percorso avviato con la Legge n. 81/2017 e più volte richiamato nei tavoli di confronto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le categorie professionali.

 

CCNL Metalmeccanica Industria: siglato il rinnovo contrattuale che prevede aumenti pari a 205,00 euro

L’accordo prevede un aumento contrattuale e novità normative tra cui la riduzione dell’orario di lavoro

Con un comunicato stampa del 22 novembre 2025, le OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm hanno annunciato il rinnovo contrattuale del settore metalmeccanica industria, insieme alle Parti datoriali Federmeccanica e Assistal. La firma, giunta dopo giorni di trattative serrate, sancisce un aumento salariale sui minimi contrattuali di 205,00 euro al livello medio C3 in 4 anni. Inoltre, è stato stabilito l’adeguamento Ipca-Nei, la quota di salario aggiuntivo e la clausola di salvaguardia nel caso in cui l’inflazione dovesse avere dei picchi negli anni di vigenza contrattuale. 

A quanto indicato in precedenza, si aggiunge un altro importante tassello: l’avvio della sperimentazione della riduzione dell’orario di lavoro, affidata ad un’apposita commissione. Inoltre, la lotta alla precarietà viene perseguita grazie ad una percentuale garantita del 20% di stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo determinato legata alle causali per prorogare i contratti di 12 mesi e il diritto per gli staff leasing di 48 mesi ad essere stabilizzati a tempo indeterminato presso l’azienda oggetto della missione. 

Si rafforza anche la parte normativa con formazione, partecipazione, norme sulla salute e sulla sicurezza, miglioramento della disciplina della malattia e delle malattie gravi, con attenzione ai lavoratori disabili. Si riduce anche l’orario di lavoro per gli addetti ai turni più disagiati con la possibilità di utilizzare fino a 3 giornate di PAR senza preavviso a fronte di imprevisti. 

Fondo TLC: la disciplina delle prestazioni straordinarie

Fornite le istruzioni in merito all’accesso all’assegno riconosciuto nel quadro dei processi di esodo (INPS, circolare 19 novembre 2025, n. 144).

L’INPS ha illustrato la disciplina delle prestazioni straordinarie garantite dal Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle telecomunicazioni, istituito con il decreto interministeriale 4 agosto 2023, fornendo anche le modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro.

In particolare, con la circolare in commento, l’Istituto è intervenuto in materia di accesso all’assegno straordinario riconosciuto nel quadro dei processi di esodo di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base dei requisiti di cui all’articolo 24, commi 6, 7 e 10, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi cinque anni.

I trattamenti in via straordinaria

In via straordinaria il Fondo prevede l’erogazione di un assegno straordinario, in forma rateale, riconosciuto ai lavoratori in esubero ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, che perfezionino i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata nel limite massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il valore dell’assegno è pari, sia per i lavoratori che conseguono la pensione anticipata prima della pensione di vecchiaia sia per coloro che conseguono la pensione di vecchiaia prima della pensione anticipata, all’importo del trattamento pensionistico spettante nell’AGO, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ai sensi dell’articolo 8 del D.I. 4 agosto 2023, l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), d), e) ed f), è subordinato alla sottoscrizione di un accordo sindacale aziendale o di gruppo, stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria espressione delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per il finanziamento delle prestazioni straordinarie in argomento è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario mensile di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata nella misura prevista dall’articolo 40 della Legge n. 183/2010.

Presentazione della domanda

La domanda di assegno straordinario deve essere presentata dal datore di lavoro in modalità telematica, attraverso l’apposito servizio disponibile sul sito istituzionale dell’INPS.

Il datore di lavoro individua i soggetti abilitati ad agire in nome e per conto dell’impresa, ai quali sono fornite le credenziali per accedere al “Portale prestazioni esodo”. A tale fine, il datore di lavoro deve trasmettere il modulo “AA02”, disponibile nella sezione “Moduli” del sito, all’indirizzo di posta elettronica indicato nel medesimo modulo.

Infine, la circolare in argomento include le modalità di compilazione del flusso Uniemens per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e alla ListaPosPA per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.

CCNL Dirigenti – Medici e Veterinari: siglata l’ipotesi di rinnovo del contratto

Aumento in busta paga di 230,00 euro e nuove indennità per i lavoratori del settore 

Il 18 novembre 2025 le Organizzazioni sindacali Anaao-Assomed, Federazione Cimo-Fesmed, Aaroi-Emac, Fp-Cgil, Fvm, Uil-Fpl, Federazione Cisl-Medici, Cosmed, Cida, Uil, Cisl e l’Aran hanno firmato l’ipotesi di contratto relativa a tutti i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, per il triennio 2022-2024. Le Sigle Fp-Cgil, Fassid, Codirp e Cgil non hanno sottoscritto il contratto.

Il contratto ha decorrenza dal giorno successivo alla data di stipulazione.

L’accordo introduce significative modifiche in campo economico, in particolare:

– l’incremento del minimo lordo mensile, per 13 mensilità, di 230,00 euro, con decorrenza 1° gennaio 2024. Tale incremento comprende e riassorbe le precedenti anticipazioni economiche relative al 2022 e 2023. Pertanto, il nuovo valore economico a regime annuo lordo dello stipendio è rideterminato nell’importo pari a 50.005,77 euro;

– la retribuzione di posizione (con oneri a carico del Fondo per la retribuzione degli incarichi) che si compone di una parte fissa e di una parte variabile. Tale retribuzione è stabilita in base alla tipologia di incarico, raggiungendo l’importo di 52.966,00 euro per l’Incarico di direzione di struttura complessa, mentre l’Incarico professionale iniziale è fissato a 30.891,00 euro. Ai dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo spetta il 65% della retribuzione di posizione;

– l’indennità di specificità medico-veterinaria è rideterminata in 9.466,00 euro annui lordi (comprensivi della tredicesima mensilità), a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dall’anno successivo;

– l’indennità di specificità sanitaria viene rideterminata in 1.614,46 euro annui lordi, a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dall’anno successivo;

– l’indennità per incarico di direzione di struttura complessa viene rideterminata nell’importo pari a 11.157,00 euro annui lordi per 13 mensilità, con decorrenza dal 1° gennaio 2024;

Per quanto riguarda il lavoro straordinario, le prestazioni sono consentite solo per fronteggiare situazioni eccezionali o in seguito a chiamata in servizio per pronta disponibilità. La tariffa oraria per lo straordinario, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del CCNL, è rideterminata in:

30,72 euro per lo straordinario diurno;

34,73 euro per lo straordinario notturno o festivo;

40,07 euro per lo straordinario notturno-festivo.

Infine, l’accordo prevede la clausola di garanzia per i dirigenti con rapporto esclusivo e con una valutazione positiva, per i quali è garantito un valore minimo di retribuzione di posizione complessiva basato sull’anzianità di servizio (anche a tempo determinato). Questi valori minimi sono stabiliti nell’importo pari a:

6.798,00 euro nel caso di anzianità di servizio da 5 a 15 anni;

7.600,00 euro nel caso di anzianità di servizio da 15 a 20 anni;

9.100,00 euro nel caso di anzianità uguale o superiore a 20 anni.

Se la retribuzione di posizione complessiva dell’incarico conferito risulta inferiore a questi valori, viene maggiorata fino al raggiungimento della soglia minima garantita.

Gestione separata: le nuove categorie

Fornite istruzioni sull’obbligo contributivo per incaricati di ricerca e addetti al controllo delle competizioni equestri (INPS, circolare 12 novembre 2025, n. 142).

L’INPS ha fornito istruzioni in ordine agli obblighi contributivi previsti per le nuove figure di lavoratori per i quali è dovuta la contribuzione previdenziale presso la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della Legge n. 335/1995. In particolare, si tratta dei titolari di incarichi di ricerca disciplinati dall’articolo 22-ter della Legge n. 240/2010, introdotto dall’articolo 1-bis del D.L. n. 45/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79/2025 e degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella per i quali è stata prevista specifica tutela previdenziale al comma 553 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024).

Nello specifico, a decorrere dal 1° gennaio 2025, hanno l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata:

– i titolari di incarichi di ricerca finalizzati all’introduzione alla ricerca e all’innovazione sotto la supervisione di un tutor. Di questi incarichi possono essere destinatari giovani studiosi in possesso di un titolo di laurea magistrale o a ciclo unico, da non più di sei anni e di un curriculum idoneo per l’assistenza allo svolgimento di attività di ricerca. I titoli devono essere stati conferiti da università, enti pubblici di ricerca o istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca;

– gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per le quali è autorizzato l’esercizio di scommesse sportive.