Pagamento pensioni all’estero: parte la seconda fase dell’accertamento in vita

Dal 20 settembre 2024 saranno spedite le richieste di attestazione dell’esistenza per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania (INPS, messaggio 11 settembre 2024, n. 3006).   

Al via la seconda fase dell’accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2024 e 2025 per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, a esclusione dei Paesi scandinavi e dei Paesi dell’est Europa già interessati dalla prima fase.

Pertanto, a partire dal 20 settembre 2024, Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, da restituire alla banca entro il 18 gennaio 2025.     

L’INPS informa che, qualora l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2025, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2025, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2025.

L’Istituto evidenzia inoltre che, al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità derivanti dalle eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente erogate, alcuni gruppi di pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.

Infine, il messaggio in commento include i criteri di esclusione per gruppi di pensionati dall’accertamento generalizzato dell’esistenza in vita, le modalità di richiesta delle attestazioni di esistenza in vita e quelle di produzione della prova dell’esistenza in vita (cartacea, via web, riscossione personale presso gli sportelli Western Union), le modalità di richiesta di riemissione delle rate non pagate e il servizio di supporto Citi.

 

CCNL Terziario (Sistema Commercio Confsal): sottoscritto accordo di rinnovo

Previsti aumenti retributivi, Una Tantum e modifiche al sistema classificatorio

Il 2 settembre 2024 Sistema Impresa , Aifos e Fesica-Confsal, assistita da Confsal, hanno siglato l’accordo di rinnovo del contratto di settore che decorre dal 1° maggio 2023.
Tra le molteplici novità, le Parti sociali hanno previsto, esclusivamente a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, l’erogazione di un importo forfettario a titolo di “Una Tantum” pari a 350,00 euro sul IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento, a copertura del periodo di carenza contrattuale.
Tale importo verrà corrisposto mediante 2 tranche uguali nel mese di settembre 2024 e di luglio 2025.

Inoltre, sono state apportate modifiche al sistema classificatorio, eliminando alcuni dei profili professionali precedentemente previsti, introducendone di nuovi ed istituendo ulteriori particolari classificazioni relative a diverse attività di servizi professionali alle imprese.
Si riportano di seguito gli interventi più significativi:
– introduzione dei congedi per le donne vittime di violenza di genere;
– introduzione di causali di assunzione con contratto a tempo determinato;
– modifiche alla disciplina delle clausole elastiche;
– previsione di aumenti retributivi con decorrenza dal 1°aprile 2023.

Nuovi minimi retributivi

 Livello Dal 1.4.2023 Dal 1.4.2024 Dal 1.3.2025 Dal 1.11.2025 Dal 1.11.2026 Dal 1.2.2027
Quadri  2.749,85   2.871,38   2.923,46   2.984,22   3.044,98   3.114,42 
1  2.292,93   2.402,40   2.449,32   2.504,06   2.558,80   2.621,36 
2  2.050,96   2.145,65   2.186,23   2.233,58   2.280,93   2.335,04 
3  1.825,74   1.906,68   1.941,37   1.981,84   2.022,31   2.068,56 
4  1.646,68   1.716,68   1.746,68   1.781,68   1.816,68   1.856,68 
5  1.536,05   1.599,29   1.626,39   1.658,01   1.689,63   1.725,77 
6  1.430,20   1.486,98   1.511,31   1.539,70   1.568,09   1.600,53 
7  1.302,14   1.350,75   1.371,58   1.395,89   1.420,20   1.447,98 
Operatori di vendita 1  1.589,60   1.655,68   1.684,00   1.717,04   1.750,08   1.787,84 
Operatori di vendita 2  1.414,07   1.469,55   1.493,33   1.521,07   1.548,81   1.580,51 

 

La disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2024, n. 212, il Decreto MEF 31 luglio 2024, n. 126, contenente la disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo.

A partire dal prossimo 25 settembre 2024 entrerà in vigore il regolamento recante la disciplina della procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo.

Ai sensi dell’articolo 1 del nuovo Decreto MEF, i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo che ravvisano omissioni o irregolarità commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o che intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell’Agenzia, potranno provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, avvalendosi della predetta procedura.

 

Tale procedura, consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo, consiste nella presentazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate, entro 9 mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, di una comunicazione qualificata che contenga tutti gli elementi informativi idonei a consentire all’Ufficio una esauriente disamina della fattispecie, nonchè le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata.

 

L’Ufficio competente, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà notificare al contribuente uno schema di ricalcolo contenente l’ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentire eventuali osservazioni.

A questo punto, valutate le eventuali osservazioni del contribuente, l’Ufficio notificherà un atto di ricalcolo contenente l’indicazione dell’ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione comunicata e la data, non inferiore a 15 giorni, entro cui effettuare il versamento.

 

La procedura si concluderà con il versamento degli importi dovuti in base all’atto di ricalcolo ovvero in base allo schema di ricalcolo, e, ricorrendone i presupposti, con la presentazione della dichiarazione integrativa.

CCNL Anas: aumenti dal 1° settembre

Prevista l’ultima tranche di aumenti per i dipendenti del settore

Il CCNL del 14 dicembre 2022 sottoscritto da  Anas e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa Anas, Ugl Viabilità e logistica, Sada Fast Confsal, Snala Cisal ed applicabile al personale del Gruppo ANAS ha previsto nuovi minimi a decorrere dal 1° settembre 2024.
Di seguito i nuovi importi.

Posizione economica Minimi dal 1° settembre 2024
A 3.135,27 euro
A1 2.612,73 euro
B 2.220,85 euro
B1 2.024,84 euro
B2 1.828,85 euro
C 1.502,29 euro
C1 1.306,42 euro

Assegno di inclusione: ecco l’Osservatorio sulle povertà

L’organismo è stato istituito in accompagnamento della misura e in attuazione dell’articolo 11, comma 5 del Decreto Lavoro (D.M. 19 luglio 2024 n. 123/2024).

L’Osservatorio sulle povertà (articolo 11 comma 5, D.L. 48/2023) è stato istituito dal recente D.M. n. 123/2024 e ha il compito di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio dell’Assegno di inclusione, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.

I componenti assumono iniziative volte alla condivisione di ricerche scientifiche, nonché di analisi di strumenti e azioni di contrasto alla povertà e possono compiere ogni utile iniziativa a vantaggio delle finalità sopra indicate. 

L’organismo in questione è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e ne fanno parte, oltre alle istituzioni competenti e ai componenti il Comitato scientifico, rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo Settore ed esperti.

L’Osservatorio ha durata triennale e si riunisce 2 volte l’anno, salvo diverse esigenze che dovessero emergere. Le modalità di funzionamento dell’Osservatorio saranno definite con regolamento da adottarsi in occasione della prima riunione a maggioranza dei partecipanti.

Investimenti ZES Unica: approvato il modello di comunicazione integrativa

L’Agenzia delle entrate ha approvato il modello di comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES Unica (Agenzia delle entrate, provvedimento 9 settembre 2024, n. 350036).

L’articolo 16 del D.L. n. 124/2023 ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES Unica.

 

A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, devono inviare dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1.

 

L’Agenzia delle entrate, pertanto, ha approvato il modello denominato “Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica”, che dovrà essere inviato esclusivamente con modalità telematiche, direttamente da parte del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

 

La suddetta comunicazione integrativa deve necessariamente recare l’indicazione dell’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e deve essere corredata dagli estremi della certificazione.

 

L’Agenzia, in particolare, ha ricordato che l’ammontare degli investimenti effettivamente realizzati da indicare non può essere superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

 

Il credito risultante dalla comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 113/2024, sarà dunque utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 2 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale verrà comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

“Carta Dedicata a te” 2024, pronte le liste dei beneficiari

Predisposti per i comuni gli elenchi dei soggetti che possono usufruire della misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno (INPS, messaggio 6 settembre 2024, n. 2977).

Sono state messe a disposizione dei comuni le liste definitive dei beneficiari della misura “Carta Dedicata a te”. A comunicarlo è l’INPS che ha precisato anche che nelle suddette liste, suddivise per comune, a ciascun beneficiario è stato abbinato il numero identificativo della carta assegnata da Poste Italiane S.p.A.

Spetterà, poi, ai comuni stessi effettuare le comunicazioni ai beneficiari, informandoli dell’avvenuta assegnazione del contributo, nonché, in presenza di nuovi intestatari, delle modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali. Per i beneficiari destinatari della misura anche nell’anno precedente, invece, l’importo spettante verrà accreditato sulla carta già assegnata. La carta deve essere ritirata presso gli uffici postali dall’intestatario o da un soggetto terzo appositamente delegato, muniti di numero identificativo della carta assegnata, indicato nella comunicazione inviata dal comune.

È anche possibile richiedere agli uffici postali il rilascio di un duplicato in caso di furto, smarrimento, distruzione, deterioramento o malfunzionamento della carta assegnata.

Ciascun comune, inoltre, procederà, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a pubblicare, sul proprio sito internet, l’elenco dei beneficiari della carta, riferito al territorio di competenza, con modalità tali da garantire la riservatezza dei dati, per un periodo non inferiore a 30 giorni e, comunque, sino al termine previsto (D.I. 4 giugno 2024, n. 250213) per effettuare il primo pagamento, ossia il 16 dicembre 2024.

CIPL Operai agricoli Sondrio: previsto da settembre un aumento dei salari del 6,3%

Con il rinnovo del contratto provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Sondrio sono previste novità economiche e normative

Il giorno 4 settembre 2024 Fai-Cisl Sondrio, Uila-Uil Milano Alta Lombardia e Coldiretti Sondrio, CIA Sondrio, Confagricoltura Sondrio hanno sottoscritto il rinnovo del contratto provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Sondrio, scaduto il 31 dicembre 2023. Dopo circa 8 mesi di trattative le Parti Sociali hanno raggiunto un accordo sindacale importante per i lavoratori della provincia, in particolare dal punto di vista economico. 
Con decorrenza 1° settembre 2024 è previsto un aumento dei salari contrattuali del 6,3%, con un Una Tantum di 100,00 euro per i lavoratori a tempo indeterminato (riparametrato per i lavoratori a tempo determinato) a copertura dei mesi di vacanza contrattuale (da gennaio ad agosto 2024) che verrà erogato nel mese di settembre 2024. Sempre in materia economica sono state eliminate le retribuzioni denominate “Grandi Campagne”, storicamente previste per gli addetti alla raccolta (mele e uva) che prevedeva un importo orario inferiore rispetto all’ultimo livello di inquadramento del CPL (livello E). 
Dal punto di vista normativo l’accordo sottoscritto prevede l’adesione obbligatoria all’EBAS (Ente Bilaterale Agricolo della provincia di Sondrio) per tutte le aziende che applicano il contratto provinciale, garantendo così ai lavoratori e alle lavoratrici prestazioni essenziali quale, ad esempio, l’integrazione trattamento di malattia e infortuni sul lavoro. In materia di classificazione del personale sono state inserite delle nuove figure come ad esempio l’addetto al confezionamento e alla vendita di prodotti agroalimentari. Rimane fermo quanto già previsto in relazione allo scatto automatico di livello da E a D per i lavoratori a tempo indeterminato con anzianità lavorativa nella stessa azienda superiore ai 24 mesi. Viene meno invece lo stesso automatismo per i tempi determinati che verrà compensato da una prestazione erogata da EBAS sull’anzianità lavorativa.
Per quanto riguarda la conciliazione vita e lavoro sono aumentati i permessi per visite mediche per i lavoratori a tempo indeterminato (6 ore) mentre rimangono 4 ore previste per i lavoratori a tempo determinato. 

Controlli su denaro contante in entrata e in uscita dall’UE: approvato in esame preliminare il D.Lgs.

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 4 settembre 2024, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (Presidenza del consiglio die ministri, comunicato 4 settembre 2024, n. 93).

Il regolamento (UE) 2018/1672 amplia le misure volte al monitoraggio del trasporto transfrontaliero al seguito di denaro contante, nonché alla condivisione e all’utilizzo delle relative informazioni. Le autorità competenti sono tenute a trasmettere alla Unità di informazione finanziaria (UIF) del rispettivo Paese, con cadenza quindicinale, le dichiarazioni relative al trasporto di valori di importo pari o superiore a 10.000 euro; le dichiarazioni riguardano il contante tradizionale e gli strumenti ulteriori, quali carte di pagamento e altri mezzi idonei a incorporare valore liquido.

Alla UIF devono inoltre essere trasmesse le informazioni relative a casi di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo riscontrati dalle autorità doganali, senza limiti di soglia, nonché a ipotesi di violazione dell’obbligo di dichiarazione emerse nel corso dei controlli.

 

Il testo normativo di adeguamento interviene in diversi ambiti.

 

Mercato dell’oro

In particolare, vengono modificate le definizioni di “oro da investimento”, facendovi rientrare anche l’oro destinato a successiva lavorazione, e di “materiale d’oro” e viene ampliato il novero delle operazioni in oro che devono essere dichiarate all’UIF riducendo (da 12.500 euro a 10.000 euro) il relativo “valore soglia”, precisando che rilevano anche le operazioni nelle quali non vi sia stata consegna di oro e prevedendo che l’obbligo di dichiarazione sussista anche in relazione ad operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte che siano singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e comunque complessivamente pari o superiori a 10.000 euro.

Inoltre, si subordina l’esercizio, in via professionale, del commercio di oro da parte di società di capitali alla previa comunicazione all’Organismo degli agenti e mediatori (OAM), al quale si attribuisce il compito di istituire e tenere un apposito registro.

Oltre a ciò, viene modificata la disciplina inerente alle sanzioni in materia di attività professionale di commercio di oro e di dichiarazioni delle operazioni in oro.

 

Normativa in materia valutaria

Il Decreto aggiorna le definizioni di “denaro contante”, “valuta”, “strumenti negoziabili al portatore”, “carte prepagate”, “denaro contante non accompagnato”.

Si prevede che per il coordinamento e lo scambio di informazioni tra autorità – che sono alla base del sistema di sorveglianza dei movimenti di denaro contante in entrata nell’Unione europea o in uscita da essa – non sia necessario ricorrere unicamente a sistemi informatici e che le citate informazioni possano essere utilizzate anche per finalità di prevenzione del riciclaggio.

In merito all’obbligo di dichiarazione gravante su chiunque entri o esca dal territorio nazionale trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, si prevede che l’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete (come attualmente previsto) e se il denaro contante non è messo a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli a fini di controllo.

Viene anche statuito che i controlli non casuali delle movimentazioni di denaro contante si basino principalmente sull’analisi dei rischi effettuata anche mediante procedimenti informatici e si prevede l’utilizzabilità per fini fiscali delle informazioni acquisite nell’ambito delle attività di accertamento e contestazione relative all’adempimento degli obblighi di dichiarazione (rispetto al denaro accompagnato) e di informativa (per il denaro non accompagnato), nonché nell’ambito delle attività di trattenimento temporaneo di denaro contante.

Viene disposto, inoltre, che lo scambio di informazioni tra l’ADM e la GDF e le omologhe autorità competenti degli Stati UE avvenga attraverso il sistema di informazioni doganali (SID) e che, qualora emergano indizi di attività criminose correlate a denaro contante, che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell’UE, le citate informazioni vengano trasmesse dall’ADM e dalla GDF anche alla Commissione UE, all’EPPO e (dalla sola GDF) ad EUROPOL.

 

Infine, il Decreto interviene in materia di estinzione per oblazione delle violazioni degli obblighi dichiarativi e informativi inerenti ai trasferimenti di denaro contante, incrementando le soglie percentuali previste per il pagamento in misura ridotta e introducendo un trattamento differenziato per i casi di omessa dichiarazione e per i casi di incompleta/inesatta dichiarazione e si inaspriscono le sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione degli obblighi dichiarativi e informativi.

Manageritalia: ampliati i servizi offerti dalla Cassa Sanitaria De Lellis

Previste soluzioni di assistenza sanitaria integrativa sia a livello individuale che collettivo

Vista la crescente richiesta di un maggior welfare sanitario aziendale o individuale, la Cassa Sanitaria Carlo De Lellis, avvalendosi del supporto tecnico di Assidir e dell’esperienza contrattuale di welfare di Manageritalia, offrirà a tutte le figure manageriali e ai loro familiari anche soluzioni di assistenza sanitaria integrativa.
Possono essere beneficiari dei rimborsi di spese mediche:
– i lavoratori dipendenti e parasubordinati delle aziende associate;
– i lavoratori autonomi iscritti agli enti e organizzazioni di rappresentanza.
La Cassa De Lellis, per i dipendenti e i familiari delle aziende, propone due soluzioni usufruendo dei vantaggi dell’adesione collettiva: una copertura completa per i dipendenti che non godono di altre casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa e una copertura integrativa, per i dipendenti che già godono di altre casse o fondi sanitari.
Inoltre, vengono offerte ulteriori soluzioni per la salute, personalizzabili e integrabili al meglio a seconda del tipo di contratto, rivolte a dirigenti, quadri, executive professional e loro familiari. Tale offerta include un pacchetto di welfare sanitario integrativo, customizzato in funzione di eventuali coperture già attive, contrattuali, aziendali o individuali, con il miglior rapporto qualità/prezzo e modulabili alle proprie necessità professionali, personali e disponibilità.
Nello specifico, si prevedono le seguenti coperture in ambito sanitario:
– per i Dirigenti, la polizza integrativa alle prestazioni Fasdac e la polizza per i figli che escono dal Fasdac per limiti di età;
– per i Quadri, la polizza integrativa alle prestazioni QuAS;
– per l’Executive Professional, la polizza di copertura sanitaria totale per i liberi professionisti.