CCNL Consorzi Agrari: approvata la piattaforma Richiesti migliori tutele di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’introduzione della formazione e un incremento dello stipendio oltre alla proposta di riduzione dell’orario a 36 ore Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno approvato, all’unanimità, la piattaforma per il rinnovo del CCNL Consorzi Agrari applicabile ai dipendenti dei consorzi agrari, in scadenza il prossimo dicembre.
Dal punto di vista normativo, tra le richieste dei sindacati vi è un maggiore potere alle relazioni sindacali, attraverso il confronto sempre più partecipativo e migliori tutele della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Si richiede, inoltre, di disciplinare il contrasto alla violenza di genere, alle molestie sessuali e al mobbing.In merito alla formazione, si propone l’introduzione all’aggiornamento delle abilità professionali di ogni dipendente, con un monte ore per ciascuno.
Dal punto di vista economico, richiesto, inoltre, un incremento salariale per il quadriennio pari al 13,9% e la riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 39 a 36 ore, a parità di salario.
Secondo i sindacati è necessario rinnovare in tempi brevi il CCNL.
CCNL Consorzi Agrari: approvata la piattaforma
Pensioni all’estero: parte la campagna di accertamento dell’esistenza in vita
Al via dal 20 settembre la seconda fase per gli anni 2023 e 2024 con la spedizione delle richieste di attestazione (INPS, messaggio 12 settembre 2023, n. 3183).
L’INPS ha annunciato per il 20 settembre 2023 l’avvio della seconda fase dell’accertamento dell’esistenza in vita per i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania (sono esclusi i Paesi scandinavi e i Paesi dell’Est Europa già interessati dalla prima fase).
Pertanto, a partire dalla data citata, Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, da restituire alla Banca entro il 18 gennaio 2024. Qualora l’attestazione non venga prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2024, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2024, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2024.
L’Istituto evidenzia, inoltre, che, al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità derivanti dalle eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente erogate, alcuni gruppi di pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.
Esclusione di gruppi di pensionati dall’accertamento generalizzato
Per razionalizzare lo svolgimento dell’attività di verifica in un’ottica di semplificazione amministrativa, l’INPS ha chiesto a Citibank N.A. di escludere dall’accertamento alcuni gruppi di pensionati quali, ad esempio, quelli che risiedono in Paesi in cui operano Istituzioni con le quali l’INPS ha stipulato accordi di collaborazione per lo scambio telematico di informazioni sul decesso dei pensionati comuni. Rientrano in questo ambito:
– pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili con le istituzioni previdenziali tedesche e svizzere.
– pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) francese;
– pensionati residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des Pensions (SFP);
– pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica;
– pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank N.A. a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.
Modalità di produzione della prova dell’esistenza in vita
Citibank N.A. avvierà la verifica dell’esistenza in vita con la spedizione della lettera esplicativa e del modulo standard di attestazione ai pensionati residenti nei Paesi compresi nella lista di cui all’Allegato n. 1 del messaggio in commento.
Come in passato, la Banca ha reso disponibili ai pensionati coinvolti in tale accertamento le diverse modalità per fornire la prova di esistenza in vita, indicate nel messaggio stesso: cartacea; tramite portale web predisposto da Citibank N.A; riscossione personale presso gli sportelli Western Union. Tutte le opzioni sono dettagliatamente descritte nel massaggio INPS.
Riemissione delle rate non pagate
L’eventuale riemissione delle rate non corrisposte durante il periodo di sospensione dei pagamenti, deve essere richiesta alla Struttura territoriale INPS che gestisce la pensione, allegando una copia di un documento d’identità e specificando le indicazioni eventualmente necessarie per la corretta canalizzazione del pagamento.
Infine, l’Istituto rammenta che è attivo il servizio della Banca a supporto dei pensionati, operatori di Consolato, Patronati, delegati e procuratori che necessitino di assistenza riguardo alla procedura di attestazione dell’esistenza in vita. Il Servizio di supporto Citi può essere contattato dai pensionati con diverse modalità indicate nel testo.
CCNL Pubblici Esercizi-Confcommercio: distanze di valutazione sul rinnovo contrattuale
Confronto sindacale su aumenti retributivi, congedi, classificazione del personale
Nei giorni scorsi è proseguita la trattativa relativa al CCNL Pubblici Esercizi-Confcommercio che abbraccia anche i settori ristorazione collettiva, commercio e turismo.
Le principali tematiche discusse, poiché proposte dalle OO.SS., sono state quelle inerenti i diritti individuali, il contrasto alla violenza e alle molestie nei luoghi di lavoro, congedi per le donne vittime di violenza di genere, congedi parentali. Alcuni di questi sono stati condivisi, mentre altri presentano ancora divergenze. Altresì, è stato dato seguito anche al confronto sul tema della classificazione del personale. A tal proposito, sono state rilevate importanti distanze in merito, e la discussione è pertanto stata aggiornata.
Al termine della riunione Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UILTuCS hanno sottolineato nuovamente la necessità di proseguire il confronto rapidamente, al fine di arrivare in tempi brevi al rinnovo contrattuale, affrontando specialmente l’argomento salariale per rispondere nel miglior modo possibile a ciò che si aspettano le lavoratrici ed i lavoratori del Comparto.
Difatti, per quel che riguarda il tema degli aumenti retributivi, i Sindacati hanno affermato che occorre, coerentemente con gli Accordi Interconfederali, di riferirsi all’Ipca nell’individuazione della richiesta economica esplicitata. Anche su questa tematica sono emerse importanti distanze di impostazione e di valutazione, rispetto al prosieguo della trattativa.
Da ultimo, le Organizzazioni Sindacali fanno sapere che è stato fissato il prossimo confronto, per il giorno 21 settembre in delegazione ristretta.
Ebtu Abruzzo: contributo per tasse universitarie per i lavoratori del turismo
Fino al 30 settembre i lavoratori del turismo con ISEE inferiore a 35.000,00 euro potranno ricevere un contributo per tasse universitarie
L’EBTU Abruzzo ha stanziato un Fondo Scolastico di 10.000,00 euro per erogare un contributo a titolo di rimborso per la spesa sostenuta per le tasse universitarie. Beneficiari sono gli studenti lavoratori o dipendenti di aziende del settore Turismo in Abruzzo, in regola con i contributi all’Ente Bilaterale Turismo Abruzzo, che hanno figli frequentanti l’università, relativamente all’anno accademico 2022/2023.
E’ necessario che i lavoratori siano assunti presso aziende aderenti ad EBTU Abruzzo e che abbiano un reddito ISEE in corso di validità inferiore a 35.000,00 euro.
Il contributo massimo erogabile ammonta a:
– 300,00 euro per richiedente con ISEE fino a 15.000,00 euro;
– 200,00 euro per richiedente con ISEE da 15.001,00 a 20.000,00 euro;
– 150,00 euro per richiedente con ISEE da 20.001,00 a 35.000,00 euro.
Il contributo sarà erogato sino ad esaurimento delle risorse e tenuto conto della graduatoria.
Fino al 30 settembre 2023 sarà possibile presentare la domanda tramite:
– un indirizzo di posta PEC a ebtuabruzzo@pec.it
– raccomandata A/R
– raccomandata a mano.
Surroga nei diritti di credito: soggetto legittimato ad emettere nota di variazione IVA
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che, nell’ipotesi di surroga nei diritti di credito, l’assicurato rimane l’unico soggetto legittimato ad emettere la nota di variazione IVA in diminuzione (Agenzia delle entrate, risposta 11 settembre 2023, n. 427).
Una società attiva nel settore delle assicurazioni dei crediti commerciali, cauzioni e recupero crediti ha sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate un quesito relativo alla possibilità di emettere una nota di variazione IVA in diminuzione in relazione a un credito originariamente vantato da un proprio assicurato nei confronti di un terzo soggetto responsabile e per il quale, all’esito di un procedimento di surrogazione, si è verificato il mancato pagamento da parte del debitore ceduto a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose.
L’articolo 26 del Decreto IVA disciplina le variazioni in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta, il cui esercizio ha natura facoltativa ed è limitato alle ipotesi espressamente previste.
Ai sensi di tale articolo se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione.
Nell’ambito di procedure concorsuali, la possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
-
a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato alla procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
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a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
L’Agenzia ricorda che il recupero dell’imposta attraverso la nota di variazione presuppone sempre l’identità tra l’oggetto della fattura e della registrazione originaria, da un lato, e, dall’altro, l’oggetto della registrazione della variazione, in modo che esista corrispondenza tra i due atti contabili.
È necessario, dunque, che la nota di variazione sia speculare alla fattura originaria e che permanga l’identità tra gli originari soggetti dell’operazione imponibile.
Di qui la conclusione dell’Agenzia per cui, nell’ipotesi di surroga dell’assicuratore, dal punto di vista fiscale l’assicurato (originario cedente/prestatore) rimane l’unico soggetto legittimato ad emettere la nota di variazione in diminuzione.
Qualora, poi, il cliente insolvente fosse assoggettato ad una procedura concorsuale, il cedente/prestatore potrà procedere all’emissione della nota di variazione al momento dell’apertura della procedura medesima.
Privacy: il lavoratore deve poter accedere ai propri dati personali
Il Garante ha stabilito l’obbligo per l’azienda di fornire quanto raccolto sul dipendente (Garante per la protezione dei dati personali, nota 11 settembre 2023).
L’accesso ai propri dati personali, compresi quelli contenuti nella relazione dell’agenzia investigativa incaricata dall’azienda di raccogliere informazioni sul suo conto, è un diritto del lavoratore. A stabilirlo è stato il Garante per la protezione dei dati personali che ha accertato l’illiceità del trattamento dei dati effettuato da parte di un’azienda di servizi di pubblica utilità sanzionandola con una multa di 10.000 euro.
L’Autorità è intervenuta a seguito del reclamo di un dipendente che non riusciva a ottenere completo riscontro alle richieste di accesso ai propri dati personali, avanzate dopo il ricevimento di una contestazione disciplinare nella quale erano contenuti puntuali riferimenti ad attività extra lavorative, cui era seguito il licenziamento.
Alle diverse istanze dell’interessato, l’azienda aveva infine risposto che le richieste erano “troppo generiche” ed era necessario indicare “nel dettaglio” le informazioni alle quali si chiedeva l’accesso.
Inoltre, solo a distanza di quasi un anno dalla prima richiesta e in occasione della costituzione dell’azienda nel giudizio di impugnazione del licenziamento, il dipendente era venuto a conoscenza dell’esistenza e del contenuto della relazione investigativa dalla quale erano stati tratti riferimenti specifici inseriti nella contestazione disciplinare.
In particolare, nel provvedimento il Garante ha stabilito che l’azienda aveva l’obbligo di fornire al lavoratore tutti i dati raccolti con la relazione investigativa, anche quelli che non erano stati trasferiti nella contestazione disciplinare (fotografie, una rilevazione GPS, descrizioni di luoghi, persone e situazioni), conformemente agli articoli 12 e 15 del Regolamento. Informazioni che, in ipotesi, avrebbero anche potuto essere utili per l’esercizio del diritto di difesa.
Inoltre, dal canto suo l’azienda, nei riscontri forniti al lavoratore, non aveva fatto cenno alla relazione investigativa, né motivato in alcun modo il diniego di accesso ai dati contenuti in questo documento, violando in tal modo anche il principio di correttezza.
Infine, l’Autorità ha ricordato che il titolare del trattamento è tenuto a fornire l’accesso ai dati personali dell’interessato in forma completa e aggiornata, indicando anche l’origine dei dati qualora non siano raccolti direttamente dal titolare del trattamento presso l’interessato.
Manageritalia: al via il Friday’s Manager
Il Friday’s Manager si focalizza sull’Assessment Manageriale, indispensabile per migliorare il proprio lavoro
La divisione di Manageritalia, XLabor, dedicata al mondo del lavoro, ha organizzato il Friday’s Manager, in programma il 22 settembre, dalle 12:00 alle 13:00, in modalità online, con focus sul mondo dell’assessment manageriale, al fine di capire meglio come avviene la selezione di un manager, fornendo tutte le informazioni necessarie e scoprendo, tramite i tool, quali sono i propri talenti e le aree di miglioramento. La metodologia dell’Assessment Center consente di conseguire diversi obiettivi, come la valutazione delle capacità organizzative di un collaboratore, tramite un processo di indagine volto ad individuare le sue competenze, conoscenze e capacità. Nella fattispecie, l’AC comporta una serie di prove grazie alle quali è possibile stimare, in un colloquio, una predittività intorno al 20%, che può aumentare fino all’80/85%. Per i manager in attività, invece, lo strumento dell’AC serve per mettersi alla prova e dare vita ad un processo di evoluzione personale e professionale. Potenziare le competenze è la chiave di volta per raggiungere il successo, spingendo i manager a porsi delle domande sul futuro, importare piani di sviluppo, affrontare i cambiamenti e aumentare il proprio bagaglio, avviando processi strategici in termini di Talent Management e Retention.
CCNL Commercio (Anpit-Cisal): siglato il protocollo di rinnovo
A decorrere dal 1°settembre previsti nuovi aumenti, la possibilità di versamento del TFR al Fondo di Previdenza Complementare e un’indennità di vacanza contrattuale
In data 29 agosto si sono incontrate Anpit, Confimprenditori, Unica e Cisal Terziario con l’assistenza della Cisal al fine di definire il rinnovo della parte retributiva del CCNL Commercio, scaduto a dicembre 2019.
Viene, innanzitutto, stabilito che il rinnovo abbia decorrenza dal 1° Settembre 2023, con validità fino al 31 Agosto 2026.
Le Parti concordano un aumento retributivo a partire dal 1° Settembre 2023 della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile che, al livello C1 viene stabilita pari a 133,98 euro lordi mensili, da suddividere in scadenze annuali.
Livello |
Incrementi P.B.N.C.M. dal 1°settembre 2023 | Incrementi P.B.N.C.M. da 1°settembre 2024 | Incrementi P.B.N.C.M. da 1°settembre 2025 | Totale Incrementi retributivi |
Dirigente | 181,98 euro | 90,99 euro | 90,99 euro | 363,95 euro |
Quadro | 117,48 euro | 58,74 euro | 58,74 euro | 234,97 euro |
A1 | 104,99 euro | 52,49 euro | 52,49 euro | 209,97 euro |
A2 | 93,49 euro | 46,74 euro | 46,74 euro | 186,98 euro |
B1 | 83,99 euro | 41,99 euro | 41,99 euro | 167,98 euro |
B2 | 73,99 euro | 36,99 euro | 36,99 euro | 147,98 euro |
C1 | 66,99 euro | 33,50 euro | 33,50 euro | 133,98 euro |
C2 | 61,49 euro | 30,75 euro | 30,75 euro | 122,98 euro |
D1 | 54,99 euro | 27,50 euro | 27,50 euro | 109,99 euro |
D2 | 49,99 euro | 25,00 euro | 25,00 euro | 99,99 euro |
Operatore di Vendita di 1° Cat. | 76,95 euro | 38,48 euro | 38,48 euro | 153,90 euro |
Operatore di Vendita di 2° Cat. | 67,79 euro | 33,89 euro | 33,89 euro | 135,58 euro |
Operatore di Vendita di 3° Cat. | 61,38 euro | 30,69 euro | 30,69 euro | 122,75 euro |
Operatore di Vendita di 4° Cat. (new) | 49,19 euro | 24,60 euro | 24,60 euro | 98,39 euro |
Di seguito la P.B.N.C.M. prevista dal rinnovo.
Livello | P.B.N.C.M. dal 1° settembre 2023 | P.B.N.C.M. dal 1° settembre 2024 | P.B.N.C.M. dal 1°settembre 2025 |
Dirigente | 4.225,87 euro | 4.136,85 euro | 4.407,84 euro |
Quadro | 2.728,24 euro | 2.786,99 euro | 2.845,73 euro |
A1 | 2.438,01 euro | 2.490,50 euro | 2.542,99 euro |
A2 | 2.170,99 euro | 2.217,73 euro | 2.264,48 euro |
B1 | 1.950,40 euro | 1.992,39 euro | 2.034,39 euro |
B2 | 1.718,21 euro | 1.755,20 euro | 1.792,20 euro |
C1 | 1.555,68 euro | 1.589,18 euro | 1.622,67 euro |
C2 | 1.427,97 euro | 1.458,72 euro | 1.489,46 euro |
D1 | 1.277,05 euro | 1.304,55 euro | 1.332,05 euro |
D2 | 1.160,95 euro | 1.185,95 euro | 1.210,95 euro |
Op. Vendita di 1° Categoria | 1.786,96 euro | 1.825,44 euro | 1.863,91 euro |
Op. Vendita dì 2° Categoria | 1.574,23 euro | 1.608,12 euro | 1.642,02 euro |
Op. Vendita di 3° Categoria | 1.425,32 euro | 1.456,01 euro | 1.486,69 euro |
Op. Vendila di 4° Categoria | 1.142,38 euro | 1.166,97 euro | 1.191,57 euro |
In considerazione delle modeste prospettive della previdenza pubblica, a partire dal 1°settembre viene prevista la possibilità da parte del datore di lavoro di accreditare al Fondo di Previdenza Complementare scelto il T.F.R. maturato alle scadenze previste, oltre ad una quota aggiuntiva aziendale pari all’1% della P.B.N.C.M. spettante al lavoratore.
Confermato anche il welfare contrattuale, con importo minimo pari a 250,00 euro, come di seguito indicato:
– per i dirigenti: 1.200,00 euro l’anno;
– per i quadri: 600,00 euro l’anno;
– per gli altri livelli ed Operatori di Vendita: 250,00 euro l’anno.
Infine, a copertura del periodo da aprile ad agosto 2023, prevista un’indennità di vacanza contrattuale ai lavoratori in forza, unitamente alla retribuzione del mese di settembre 2023.
In caso di lavoro a tempo parziale, tale indennità deve essere proporzionale all’indice di prestazione del lavoratore e in caso di assunzione in data successiva al 1° aprile 2023 il lavoratore ha diritto in proporzione al periodo di lavoro prestato.
Livello | I.V.C. aprile 2023 | I.V.C maggio 2023 | I.V.C. giugno 2023 | I.V.C. luglio 2023 | I.V.C. agosto 2023 | TOTALE I.V.C. |
Dirigente | 163,90 euro | 163,90 euro | 163,90 euro | 163,90 euro | 163,90 euro | 819,49 euro |
Quadro | 105,81 euro | 105,81 euro | 105,81 euro | 105,81 euro | 105,81 euro | 529,07 euro |
A1 | 94,56 euro | 94,56 euro | 94,56 euro | 94,56 euro | 94,56 euro | 472,79 euro |
A2 | 84,20 euro | 84,20 euro | 84,20 euro | 84,20 euro | 84,20 euro | 421,00 euro |
B1 e Operatore di Vendita di 1° Cat. | 75,65 euro | 75,65 euro | 75,65 euro | 75,65 euro | 75,65 euro | 378,23 euro |
B2 e Operatore di Vendita di 2° Cat. | 66,64 euro | 66,64 euro | 66,64 euro | 66,64 euro | 66,64 euro | 333,20 euro |
C1 e Operatore di Vendita di 3° Cat. | 60,34 euro | 60,34 euro | 60,34 euro | 60,34 euro | 60,34 euro | 301,68 euro |
C2 e Operatore di Vendita di 4° Cat. | 55,38 euro | 55,38 euro | 55,38 euro | 55,38 euro | 55,38 euro | 276,92 euro |
D1 | 49,53 euro | 49,53 euro | 49,53 euro | 49,53 euro | 49,53 euro | 247,65 euro |
D2 | 45,03 euro | 45,03 euro | 45,03 euro | 45,03 euro | 45,03 euro | 225,14 euro |
Collocamento mirato disabili: il decreto sulle buone prassi
Pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il decreto che, in attuazione delle Linee guida sul collocamento mirato, definisce le modalità di realizzazione e gestione di un’apposita piattaforma informatica delle buone prassi (D.M. 11 settembre 2023, n. 154).
Il decreto direttoriale in commento, tra l’altro, indica le categorie e i criteri di selezione delle esperienze pubblicate nella piattaforma informatica delle buone prassi da parte di un gruppo di lavoro permanente istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, espressione della sensibilità sociale e della competenza istituzionale sul tema così come previsto nelle Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità adottate con il D.M. n. 43/2022.
La raccolta sistematica delle buone pratiche di inclusione lavorativa è finalizzata a contribuire, con la diffusione di esperienze positive ed efficaci, all’innalzamento degli standard di gestione del sistema del collocamento mirato e ad assicurare la disponibilità su tutto il territorio nazionale di modelli replicabili di azioni, procedure e progettualità a beneficio delle persone con disabilità e dei datori di lavoro interessati dalla normativa per il collocamento mirato.
Una prassi, che può essere basata su un progetto oppure riguardare un’iniziativa o una singola attività, un metodo o un approccio, si definisce “buona” e, quindi, congrua alle finalità del decreto, quando è possibile dimostrare:
a) l’efficacia dei risultati raggiunti sia qualitativi sia quantitativi: l’iniziativa deve essere sperimentata e dimostrare di funzionare. La pratica potrà essere presa in considerazione se è stata finalizzata. Iniziative non ancora avviate o che non hanno ancora prodotto risultati misurabili non potranno essere prese in considerazione;
b) soluzioni dei problemi identificati;
c) sostenibilità e replicabilità dell’esperienza: occorre che la procedura utilizzata (la metodologia, gli strumenti, il tipo di attività, il numero e la qualità dei casi di successo, il tipo di organizzazione, le professionalità coinvolte ecc.) possa essere replicata;
d) significatività e innovatività della stessa.
Le buone prassi devono promuovere la rete integrata dei servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, per l’accompagnamento e il supporto della persona con disabilità presa in carico al fine di favorirne l’inserimento lavorativo.
Devono essere promossi anche gli accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché con le organizzazioni del Terzo settore che svolgono attività statutaria o attività di impresa di interesse generale, al fine di favorire l’inclusione lavorativa delle persone disabili.
A tal fine, si prevede l’istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori disabili.
La proposta di buone prassi deve essere presentata esclusivamente in via telematica, mediante la compilazione dell’apposito format sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui si accede tramite SPID/CIE e ogni altro strumento di identificazione previsto dalla legge.
Si trova in allegato al decreto la tabella che individua le voci che compongono il format o modulo informatico delle buone prassi.
Assicurazione INAIL: estesa la polizza agli ex percettori RDC impegnati nei PUC
Pubblicato il provvedimento per l’applicazione della copertura assicurativa agli ex percettori che partecipano ai Progetti utili alla collettività (D.M. 4 settembre 2023, n. 272).
Con il Decreto direttoriale n. 272 del 4 settembre 2023, pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stata estesa la polizza assicurativa dell’INAIL anche agli ex beneficiari della misura del Reddito di cittadinanza (RDC) impegnati nei Progetti utili alla Collettività (PUC).
In sostanza, il provvedimento individua tra le persone soggette all’assicurazione INAIL mediante l’applicazione del Premio speciale unitario giornaliero per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei PUC, ai sensi dell’articolo 2 della Determina del Presidente dell’INAIL del 3 gennaio 2020, n. 3, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020, le persone che abbiano terminato il periodo di erogazione del Reddito di cittadinanza nel 2023 e che intendano partecipare su base volontaria ai Progetti Utili alla Collettività, per un periodo non superiore a 6 mesi.
Inoltre, rientrano nella citata copertura assicurativa anche i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro che richiedano di partecipare volontariamente ai Progetti Utili alla Collettività, nelle more della definizione del decreto di cui all’articolo 6 comma 5-bis del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023).
Si rammenta, infine, che i PUC sono a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. I progetti utili alla collettività vengono svolti presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.