Enfea: in vigore il nuovo regolamento

L’Ente promuove e attua le prestazioni previste dagli accordi interconfederali sottoscritti da Cgil, Cisl, Uil, Confapi e recepiti nei CCNL in materia di Apprendistato, Sviluppo Bilateralità, Sostegno al Reddito e Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro

Enfea è l’Ente Bilaterale Cgil, Cisl, Uil, e Confapi  a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a Cgil, Cisl, Uil. L’Ente promuove e attua le prestazioni previste dagli accordi interconfederali sottoscritti da CGIL, CISL, UIL, CONFAPI e recepiti nei CCNL in materia di Apprendistato, Sviluppo Bilateralità, Sostegno al Reddito e Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro. Le prestazioni riguardano le aziende, le lavoratrici e i lavoratori.
Il nuovo Regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2023, disciplina le modalità di erogazione delle prestazioni deliberate da parte di ENFEA sulla base degli accordi tra Confapi e Cgil, Cisl, Uil.

Prestazioni
In generale le attività e le prestazioni sono destinate:
a) a tutte le aziende iscritte a ENFEA, in regola con i versamenti previsti dai contratti collettivi nazionali UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a Cgil, Cisl e Uil e Confapi;
b) ai lavoratori delle aziende di cui alla precedente lettera a) assunti con contratto di lavoro subordinato. 
Le prestazioni garantite sono:
– contributo per trattamenti individuali di integrazione salariale come Cigo, Cigs, Cds, Cassa in Deroga e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro (Termini: entro 3 mesi dal perfezionamento del requisito soggettivo previsto dal regolamento ENFEA). In questi casi il lavoratore può richiedere la prestazione una tantum di 500,00 euro per i trattamenti di integrazione salariali corrisposti oltre le 200 ore individuali di integrazione salariale; nel caso di rapporto di lavoro part time almeno al 50%, la prestazione può essere richiesta per trattamenti di integrazione salariale corrisposti oltre le 100 ore;
– contributo spese per l’utilizzo dei servizi per l’infanzia (Asilo Nido/Baby Sitter) (Termini: dal 1° ottobre dell’anno scolastico in corso, entro il 31 marzo dell’anno successivo/entro il 31 marzo dell’anno successivo all’assunzione); la misura del contributo è pari a 500,00 euro/anno per figlio (nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti di imprese che versano ad ENFEA, la richiesta può essere presentata da uno solo di essi);
– contributo spese Scuola Materna, Elementare, Media Inferiore, Media Superiore (Termini: dal 1° ottobre dell’anno scolastico in corso, al 31 marzo dell’anno successivo); la misura del contributo è pari a 200,00 euro /anno per figlio (nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti di imprese che versano ad ENFEA, la richiesta può essere presentata da uno solo di essi);
– contributo spese Università (Termini: dal 1° ottobre dell’anno accademico in corso, entro 31 marzo dell’anno successivo); la misura del contributo è pari a 350,00 euro/anno per figlio e/o lavoratore a condizione del rispetto del piano di studi (nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti di imprese che versano ad ENFEA, la richiesta può essere presentata da uno solo di essi);
– contributo spese Laurea (Termini: entro 3 mesi dal conseguimento della laurea); la misura del contributo è pari ad 1.000,00 euro/anno per figlio e/o lavoratore una tantum a condizione del conseguimento della votazione finale di laurea con il massimo dei voti (110/110) (nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti di imprese che versano ad ENFEA, la richiesta può essere presentata da uno solo di essi);
– contributo per assistenza alla non autosufficienza per i lavoratori che usufruiscono dei permessi ex L. 104/92 (Termini: entro l’anno per il quale si richiede il contributo); la misura del contributo è pari a 200,00 euro/anno a prescindere dal numero delle autorizzazioni;
– contributo spese per l’abbonamento annuo trasporto pubblico (Termini: entro il periodo di validità dell’abbonamento); la misura del contributo è pari al 25% del costo dell’abbonamento annuo (autobus/trasporto ferroviario) in corso di validità, con un limite massimo di 150,00 euro/anno, a condizione che l’abbonamento stesso non sia stato oggetto di welfare aziendale;
– integrazione trattamento economico di malattia previsto dal CCNL (Termini: entro 3 mesi dalla maturazione dell’ultimo mese di diritto alla prestazione); in presenza di periodi di malattia della durata continuativa di almeno 30gg, che danno luogo al solo trattamento economico a carico dell’azienda nella misura del 50% (senza integrazione INPS), viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito del lavoratore pari a 400,00 euro/mese per un massimo di 6 mesi; per i lavoratori part time la prestazione verrà riproporzionata sul minor orario effettuato rispetto all’orario contrattuale di riferimento);
– contributo in occasione della nascita e/o adozione figlia/o (Termini: entro 12 mesi dalla nascita/adozione del figlio/a); la misura del contributo è pari a 1.000,00 euro (necessaria presentazione certificato di nascita/adozione del figlio/a con le generalità di entrambi i genitori);
– contributo per aiutare le vittime di violenza di genere (Termini: entro 3 mesi dal rientro in azienda); contributo di 700,00 euro in caso di percorso di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 D.Lgs. 80/2015 che preveda un periodo di astensione dal lavoro di almeno 1 mese successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislatura (necessaria specifica certificazione e documentazione attestante il periodo di almeno 1 mese di astensione dal lavoro successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislatura);
– contributo a famiglia per trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici derivanti dal Covid-19 (Termini: entro il termine del periodo di sperimentazione: 15/6/2021-15/6/2023); la misura del contributo una tantum, non ripetibile nell’arco della sperimentazione, è pari a 1.000,00 euro max per nucleo familiare (requisiti necessari: trattamenti terapeutici sopra elencati non superiori a mesi 12 dall’inizio dei trattamenti stessi, con rilevante incidenza sul bilancio familiare; produzione documentazione medica e fiscale);
– contributo assistenza domiciliare, per famiglia con convivente non autosufficiente con handicap grave (Termine: entro l’anno di attivazione dell’assistenza domiciliare); la misura del contributo è pari a 500,00 euro/anno (requisiti necessari: presenza di personale infermieristico o collaboratore domestico con regolare rapporto di lavoro, di durata di almeno 6 mesi, non inferiore a 4 ore giornaliere; produzione documentazione attestata disabilità e copia del contratto di lavoro con il personale di assistenza);
– contributo per spese per cure odontoiatriche non ricomprese nel piano sanitario Enfea Salute (Termini: entro il termine del periodo di sperimentazione: 15/6/2021-15/6/2023); la misura del contributo, non ripetibile nell’arco della sperimentazione, è pari ad 100,00 euro max per ogni componente il nucleo familiare (coniuge e/o figli conviventi). 

Decreto flussi 2022: le domande per l’ingresso dei lavoratori stranieri in Italia

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell’interno e dell’agricoltura, adotta le disposizioni attuative a seguito della programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2022 nel territorio dello Stato (Ministero del lavoro, circolare 30 gennaio 2023, n. 648). 

Come noto, il D.P.C.M. del 29 dicembre 2022 (cd. Decreto flussi), ha fissato una quota massima di 82.705 unità relativamente ai cittadini non comunitari che possono essere ammessi a entrare in Italia nel 2022 per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo.

 

Attraverso la circolare interministeriale in oggetto vengono fornite le disposizioni di attuazione sulla gestione delle procedure di ingresso per le diverse categorie di lavoratori, nonchè sulle modalità di presentazione delle istanze e la relativa istruttoria.

 

L’applicativo on line per la precompilazione dei moduli di domanda, già attivo da ieri, sarà disponibile fino al 22 marzo 2023 e le domande dovranno essere trasmesse, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, per tutte le tipologie di lavoro subordinato, stagionale e non, dalle ore 9,00 del 27 marzo 2023 fino a concorrenza delle quote previste dal D.P.C.M. 29 dicembre 2022, o comunque, fino al 31 dicembre 2023. Prerequisito necessario per l’inoltro telematico delle domande sul sito https://portaleservizi.dlci.interno.it è il possesso della identità SPID da parte di ogni utente.

 

Al fine di consentire la rapida istruttoria delle domande presentate, è stata prevista – nei modelli di richiesta – l’allegazione, attraverso una funzione di upload, della documentazione probatoria necessaria, che pertanto potrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione senza necessità di convocare i richiedenti per la presentazione di tale documentazione che sarà esibita, in originale, all’atto della firma del contratto di soggiorno. E’ prevista la possibilità di caricare dichiarazioni di impegno a consegnare gli originali dei documenti mancanti al momento della compilazione dell’istanza.

 

Riguardo alla gestione delle quote, si precisa che l’impegno definitivo della quota si avrà:

 

– all’acquisizione (entro 30 giorni) del parere positivo espresso sull’istanza;

– ovvero quando, in assenza di pareri, saranno decorsi i 30 giorni previsti dalla legge (a fronte di tale decorso, il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro).

 

Pertanto, come già disposto in occasione del Decreto flussi 2021, trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative di cui agli artt. 22 e 24 del D.Lgs. n. 286/98, il nulla osta, rilasciato automaticamente, verrà inviato – in via telematica -, come di consueto, anche alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, nel tempo di 20 giorni dalla relativa domanda, rilasceranno il visto di ingresso.

 

Importante novità introdotta dal Decreto flussi 2022 (art. 9 – comma 2), riguarda la necessità che il datore di lavoro richiedente un lavoratore straniero residente all’estero – prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato – verifichi presso il competente Centro per l’Impiego, attraverso la presentazione di un apposito modello di richiesta predisposto dall’ANPAL, l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale.

 

Alla richiesta di nulla osta, pertanto, si potrà procedere solo se:

 

a) il Centro per l’Impiego non risponde alla richiesta presentata, entro 15 giorni lavorativi dalla data della domanda;
b) il lavoratore segnalato dal Centro per l’Impiego non è per il datore di lavoro idoneo al lavoro offerto;
c) il lavoratore inviato dal Centro per l’Impiego non si presenta, salvo giustificato motivo, al colloquio di selezione, decorsi almeno 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

 

Il verificarsi delle suddette circostanze dovrà risultare da un’autocertificazione che il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta al lavoro.

 

Tale preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria  per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all’estero.

 

Le domande saranno esaminate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione e, nell’area privata dell’utente presente all’interno del sito sopra indicato, sarà possibile visualizzare lo stato della trattazione della pratica presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

 

Accordo Enel-Sindacati: nuove tutele per i genitori a partire dal 1° gennaio 2023

Sottoscritto il 24 gennaio 2023 tra Enel, Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec un accordo che migliora significativamente i trattamenti riservati ai genitori

Enel, Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec hanno condiviso l’opportunità di promuovere in ambito aziendale ulteriori iniziative che sostengano la maternità/paternità e favoriscano la condivisione della genitorialità e dei compiti di cura nei confronti dei figli.

 

Congedo lavoratori padri
A decorrere dal 1° gennaio 2023, in aggiunta ai 10 giorni (20 in caso di parto plurimo) di congedo obbligatorio per i lavoratori padri previsti dalle norme di legge, saranno riconosciuti ai papà ulteriori 10 giorni di permesso retribuito, comprensivi di quanto previsto dal vigente CCNL (art.32, comma 4). Tali permessi retribuiti saranno riconosciuti al ricorrere degli stessi presupposti e secondo le stesse modalità e tempistiche di fruizione previste dalla legge per i 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità (dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi). 

 

Congedo parentale
A decorrere dal 1° gennaio 2023, saranno incrementate le indennità previste per il congedo parentale, nelle seguenti misure:
a) 90% per la durata massima di un mese per la madre o per il padre in alternativa tra loro fino al 6° anno di vita del bambino; tale previsione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022 per i casi in cui l’art. 34 del Testo unico maternità e paternità e sue successive modificazioni riconosce l’indennità all’80%;
b) 60% per i 3 mesi (o i restanti 2, in caso di fruizione del mese di cui al punto a), non trasferibili, spettanti alla madre fino al 12° anno di vita del bambino;
c) 60% per i 3 mesi (o i restanti 2, in caso di fruizione del mese di cui al punto a), non trasferibili, spettanti al padre fino al 12° anno di vita del bambino;
d) 45% per gli ulteriori 3 mesi cui i genitori hanno diritto in alternativa tra loro fino al 12° anno di vita del bambino.
Le predette percentuali sono comprensive delle indennità riconosciute dalla legge e del relativo trattamento integrativo aziendale.

Congedi per la malattia del figlio
A decorrere dal 1° gennaio 2023, per le malattie del figlio di età compresa tra i 3 e i 12 anni saranno riconosciuti 10 giorni di permesso non retribuito all’anno (comprensivi dei 7 giorni annui previsti dal CCNL elettrici e dei 5 giorni annui previsti dalle disposizioni di legge).

Iscrizione a FOPEN dei figli a carico
A decorrere dal 1° giugno 2023, qualora i dipendenti iscrivano a Fopen i figli fiscalmente a carico entro i primi 3 anni di vita, l’azienda verserà, in forma una tantum sulla posizione di ciascun figlio, un importo pari a 200,00 euro.

CCNL Commercio e Terziario(Conflavoro-Confsal): rinnovato il CCNL per i dipendenti del Settore

In vigore dal 1° febbraio 2023 importanti novità contrattuali

Il 17 gennaio 2023, si sono incontrati i delegati di Conflavoro PMI, Fesdica e Confsal per rinnovare il CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi valido e decorrente dal 1° febbraio 2023.
I protagonisti del nuovo testo contrattuale, sono sempre le Aziende ed i lavoratori del settore, al fine di dare un nuovo slancio all’occupazione e un forte potere d’acquisto a tutto il personale impiegato.
Più specificatamente, si è cercato di portare una maggiore flessibilità delle previsioni contrattuali, attraverso strumenti, per l’appunto, di flessibilità e di multiperiodicità, rispondendo altresì alle esigenze programmate e ricorrenti, nonché agli imprevisti legati alla flessibilità, ricompensando l’efficienza e l’efficacia delle Aziende.
Ciò che le Parti Firmatarie hanno cercato di dare al CCNL con il rinnovo, è un’impostazione di istituti ed articoli di semplice lettura e chiarezza, pur mantenendo comunque l’attenzione sul Settore Commercio, mediante istituti contrattuali ad hoc.
Al fine di incoraggiare l’assunzione di nuovo personale, sono stati poi introdotti il contratto di reinserimento, il contratto intermittente e la stagionalità, novità fondamentale per le Aziende del comparto, poiché presentano picchi stagionali nelle attività da svolgere. Altri interventi rilevanti riguardano l’aggiornamento della disciplina dello smartworking e del lavoro a distanza, nonché l’aggiornamento delle retribuzioni ridotte e di primo ingresso.
Da ultimo, si specifica anche che, sono stati previsti degli importi Una Tantum a titolo di vacanza contrattuale e nuovi minimi retributivi con decorrenza dal 1° marzo 2023.

CCNL Gomma Plastica – Industria: siglata l’ipotesi di accordo

Previsto un aumento medio sui minimi di 153,00 euro distribuito in 3 tranche

Nella giornata del 26 gennaio 2023, tra la delegazione trattante di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e i rappresentanti della Federazione Gomma Plastica è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore, che occupa circa 150 mila lavoratori impiegati in quasi 5.500 imprese.
Il nuovo accordo avrà vigenza fino al 31 dicembre 2025. 

 

Parte economica
L’intesa sottoscritta prevede un aumento complessivo (TEC) nel triennio di 167,00 euro ed un montante salariale totale di 4.019,00 euro. L’aumento medio sui minimi (TEM) di 153,00 euro, parametrato alla categoria F, sarà distribuito in 3 “tranche”:
– 61,00 euro dal 1° gennaio 2023;
– 45,00 euro dal 1° gennaio 2024;
– 47,00 euro dal 1° aprile 2025.
In materia di welfare contrattuale, sui fondi sanitari integrativi sarà destinato dal 1° gennaio 2024, per tutti i lavoratori del settore, l’importo di 14,00 euro. Viene riconosciuta, inoltre, l’iscrizione al fondo sanitario di settore per tutti i lavoratori interamente a carico delle aziende e la possibilità di accedere ad un piano più completo per il lavoratore che verserà una quota aggiuntiva.

 

Parte normativa
Vengono rafforzate le Relazioni Industriali attraverso il potenziamento dell’osservatorio sul tema delle pari opportunità, il monitoraggio dell’occupazione femminile e degli accordi aziendali, finalizzato alla conoscenza delle buone pratiche. Viene aperto, inoltre, il confronto alle filiere interconnesse al settore, per iniziative congiunte e per la diffusione delle buone pratiche contrattuali e di raggiungimento della parità di genere.

Particolare attenzione su quest’ultimo tema, con il riconoscimento di 2 mesi retribuiti in aggiunta ai 3 previsti dalla normativa di legge, in caso di violenza di genere, oltre alle 4 ore di formazione annue sul tema.

In tema di salute e sicurezza, viene recepito l’accordo interconfederale e la norma di legge sugli accomodamenti ragionevoli. Vengono infatti elevati i permessi retribuiti annui individuali per ogni RLS, passando:
da 40 a 72 ore per le aziende sopra i 15 dipendenti;
da 30 a 48 ore per le aziende da 6 a 15 dipendenti;
da 12 a 24 ore per le aziende fino a 5 dipendenti.

Rispetto al tema dei diritti, viene previsto lo scorporo dal comporto dei giorni di assenza per le terapie salvavita e la comunicazione relativa al periodo complessivo di conservazione del posto di lavoro al lavoratore che ne farà richiesta, oltre alla definizione delle linee guida per promuovere l’istituto delle ferie solidali.

Riconosciuti, inoltre, un ulteriore giorno aggiuntivo di permesso annuo, in caso di malattia del minore di età compresa tra i 3 e i 10 anni, la frazionabilità del congedo parentale, la maturazione intera della ROL per le assenza retribuite dei 10 giorni alla nascita del figlio e per l’utilizzo dei permessi mensili della legge 104, il riconoscimento di tante giornate retribuite quante sono quelle necessarie per accertamenti, prelievo, degenza e convalescenza per i donatori di midollo osseo.
Recepito, infine, l’accordo quadro interconfederale sul lavoro agile.

Ebit Turismo: previste nuove prestazioni

A decorrere dal 1°febbraio 2023 per i dipendenti del Settore Turismo – Catene Alberghiere previste nuove prestazioni di Welfare e di Formazione Professionale

L’EBIT, Ente Bilaterale del Settore Turismo – Catene Alberghiere costituito da Federturismo Confindustria, Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Filcams –  CGIL, Fisascat – CISL e Uiltucs, a seguito dell’accordo sottoscritto dalle Parti sociali in data 1° dicembre 2022 ha attivato, per l’anno 2023, delle prestazioni di Welfare e Formazione rivolte ai lavoratori ed alle aziende del Settore.
Per quanto riguarda le prestazioni nell’ambito del welfare, per i dipendenti impiegati con contratto a tempo indeterminato o in apprendistato con reddito ISEE pari o inferiore a 25.000,00 euro sono previsti:
200,00 euro come contributo per la genitorialità, valido al al massimo per un figlio, fiscalmente a carico, di età compresa tra 0-18 anni;
500,00 euro come contributo per il familiare, convivente o non convivente, a cui sia stata riconosciuta un’invalidità al 100% e/o con disabilità grave ai sensi dell’art.3, co.3, L. 104/1992.
Le prestazioni potranno essere richieste a partire dal 1° febbraio 2023, retroattivamente dal 1° gennaio 2023, e fino ad esaurimento dello stanziamento deliberato con l’Accordo delle Parti Sociali pari a pari a 1.100.000,00 euro, attraverso l’apposita piattaforma online sul sito dell’EBIT www.ebitnet.it.
Le prestazioni sono tra loro cumulabili. Tuttavia, nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano più lavoratori che rientrano nel campo di applicazione dell’ accordo, tali prestazioni potranno essere richieste da un solo lavoratore. Il lavoratore che percepisce analoga prestazione dall’ente bilaterale territoriale(EBT) dovrà comunicarlo ed eventualmente gli sarà riconosciuta la parte fino a concorrenza dell’importo massimo erogato da EBIT.
Per quanto riguarda, invece, la formazione, le aziende potranno richiedere all’EBIT un contributo per il finanziamento di proposte formative per l’attuazione di percorsi di aggiornamento (upskiling) e riqualificazione (reskilling), con particolare riguardo all’attualissima tematica della transizione digitale e verde, ed ai relativi cambiamenti che interessano i modelli organizzativi aziendali.
Le proposte formative potranno essere svolte direttamente dalle Aziende oppure per il tramite di soggetti formatori pubblici e privati accreditati presso la Regione in cui si trova la sede operativa dell’Azienda .
Possono accedere al finanziamento le Aziende che applicano integralmente il CCNL Turismo – Catene Alberghiere, che sono aderenti a EBIT, in regola con i versamenti all’ente e che non hanno operato riduzioni dei livelli occupazionali con licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 L. 223/1991, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 e la data di pubblicazione da parte di EBIT del bando relativo ai contributi per la formazione.
Per l’annualità 2023 EBIT stanzia la cifra complessiva di 500.000,00 euro quale tetto di spesa massima al raggiungimento delle richieste di contributo da parte delle aziende. Il contributo sarà erogato sotto forma di rimborso e calcolato come prodotto tra il numero delle ore di formazione, fino ad un massimo di 16 ore computabili, e la quota oraria di 130,00 euro. Nel caso di formazione al di fuori dell’orario di lavoro, ammissibile per un massimo di 16 ore, il finanziamento erogato da EBIT sarà integrato dall’importo corrispondente all’indennità economica per i lavoratori (10,00 euro per ogni ora di formazione), che volontariamente partecipano all’attività formativa al di fuori dell’orario di lavoro, la cui corresponsione sarà effettuata dall’azienda in qualità di sostituto di imposta con il cedolino paga del primo mese utile successivo al pagamento da parte di EBIT.
Le domande di contributo vanno inviate, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, esclusivamente in via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: postaebit@pec.it.

 

 

Indennità antitubercolari, gli importi per il 2023

Resi noti gli aggiornamenti correlati per legge alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (INPS, circolare 27 gennaio 2023, n. 9).

L’INPS ha comunicato che per effetto del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 10 novembre 2022, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2022 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2021 (determinato in via provvisoria in misura pari all’1,7% dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 17 novembre 2021), le percentuali di variazione delle indennità tubercolari sono pari rispettivamente a 7,3% dal 1° gennaio 2023 e all’1,9% dal 1° gennaio 2022.

Infatti, gli importi della misura fissa di queste indennità per legge sono correlati alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (articolo 4, Legge n. 419/1975 e articolo 2, comma 2, Legge n. 88/1987).

Pertanto, gli importi risultano pari a:

  1° gennaio 2022 1° gennaio 2023
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati € 13,76 € 14,76
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1, Legge n. 419/1975 € 6,86 € 7,36
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) € 22,92 € 24,59
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1, Legge n. 419/1975 (giornaliera) € 11,46 € 12,30
Assegno di cura o di sostentamento (mensile) € 92,49 € 99,24

Conseguentemente, l’INPS ha reso noto che la procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2022 e al 2023, con i nuovi importi. Inoltre, l’aggiornamento in questione sarà operato a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche sulle indennità giornaliere, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, Legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di 14,76 euro, dovrà essere erogata quest’ultima.

 

 

Ebidim: aggiornate le prestazioni 2023

Erogate nuove prestazioni per i dipendenti del Settore Commercio D.M.O.

Per i lavoratori della Distribuzione Moderna Organizzata, l’Ente Bilaterale Ebidim, stanzia un importo lordo da destinare all’erogazione delle prestazioni ordinarie che, in qualsiasi momento e secondo le esigenze, potrà sospendere, modificare, annullare o rifinanziare.
Tali servizi vengono corrisposti ai soggetti aventi diritto fino ad esaurimento e seguendo l’ordine cronologico di presentazione. Inoltre per lo stesso figlio o familiare del dipendente, la domanda può esser avanzata per una sola prestazione una volta l’anno.
Di seguito si riporta l’elenco dei suddetti:
– Asilo Nido – Centro estivo/invernale;
– Genitorialità;
– Familiari non autosufficienti;
– Trasporto pubblico;
– Grave malattia.
Possono farne richiesta i lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e quelli a tempo determinato con un contratto non inferiore a 6 mesi continuativi, che svolgono la propria attività presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive e che applicano integralmente il CCNL Commercio D.M.O.
Al fine di validare la richiesta, coloro che vogliono usufruire dei servizi offerti, devono innanzitutto registrarsi sul sito web dell’Ente, seguendo i passaggi sotto riportati:
– verificare nelle Schede all’interno dei box delle prestazioni presenti nella pagina iniziale del sito, il possesso dei requisiti soggettivi;
– accedere alla funzione Registrati e compilare la scheda inserendo le informazioni anagrafiche e, se necessario, allegando l’ultima busta paga;
– selezionare la password da utilizzare, mentre la username risulta essere l’indirizzo email indicato in fase di registrazione.
In seguito all’ottenimento delle credenziali di accesso, il lavoratore dovrà poi effettuare il login per presentare la richiesta di prestazione, scegliere il servizio di interesse, e compilarne la scheda relativa di domanda allegandone la documentazione. Dopodiché, l’Ente provvederà alla disamina, procedendo, in caso positivo con l’approvazione della richiesta, e successiva comunicazione al lavoratore via email entro 60 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda; nonché alla liquidazione dell’importo relativo prestazione, direttamente sull’Iban del lavoratore stesso all’atto della domanda. In caso di esito negativo, con la  comunicazione motivata al lavoratore via mail entro lo stesso termine.
Da ultimo, preme ricordare che, il termine entro cui presentare le richieste è la fine di febbraio dell’anno successivo a quello cui fa riferimento la prestazione stessa (a titolo esemplificativo: per una spesa sostenuta il 20 marzo 2023, può esser richiesta la prestazione relativa entro il 28 febbraio 2024), salvo esaurimento della disponibilità delle risorse.

 

Lavoro occasionale: aggiornati gli oneri di pagamento a mezzo bonifico domiciliato

L’INPS comunica l’aggiornamento degli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato a carico del prestatore di lavoro occasionale, trattenuti sul compenso spettante allo stesso (INPS, messaggio 27 gennaio 2023, n. 410).

Come noto, l’INPS gestisce, tramite apposita procedura informatica, le operazioni di registrazione degli utilizzatori e dei prestatori di lavoro occasionale, nonché le comunicazioni dei rapporti di lavoro in oggetto e i pagamenti dei relativi compensi. 

 

Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore può scegliere la modalità con la quale riscuotere il compenso e acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi dell’utilizzatore o degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione relativa all’assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di ogni altra informazione utile per l’attestazione delle prestazioni svolte.

 

Le modalità di erogazione del pagamento dei compensi spettanti per la prestazione di lavoro occasionale sono le seguenti:

 

1) tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato sulla piattaforma – al momento della registrazione o successivamente modificato – entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione;

2) tramite bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A. entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Tale modalità è utilizzata nei casi di mancata indicazione delle coordinate bancarie (IBAN) da parte del prestatore e nell’ipotesi di assenza di specifica validazione della prestazione da parte dell’utilizzatore entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della stessa;

3) per il tramite di qualsiasi sportello postale, a fronte della richiesta del prestatore espressa all’atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS e della successiva generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla citata piattaforma, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, decorsi 15 giorni dal momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è validata dall’utilizzatore.

 

A seguito alla sottoscrizione del rinnovo del contratto tra INPS e Poste Italiane S.p.A., è stato aggiornato a 3,84 euro l’importo degli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato a carico del prestatore, trattenuti sul compenso spettante allo stesso.

Infatti, al costo relativo al pagamento in contante di 1,75 euro, si deve aggiungere il costo della spedizione della lettera di 1,71 euro, maggiorato dell’IVA pari al 22%.  

 

Non cambiano, invece, gli oneri di pagamento della modalità descritta al citato punto 3), attualmente pari complessivamente a 1,75 euro, sempre a carico del prestatore, trattenuti sul compenso spettante allo stesso, per ogni singolo mandato di pagamento.

Lavoratori non comunitari: i flussi d’ingresso per il 2022

Pubblicato nella G.U. del 26 gennaio 2023 il decreto che determina le quote massime di lavoratori stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per l’anno 2022 (D.P.C.M. 29 dicembre 2022).

E’ stata fissata in 82.705 unità la quota complessiva massima di cittadini stranieri residenti all’estero che sono ammessi a entrare in Italia nel 2022 per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo. Lo ha stabilito il decreto in oggetto recante “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2022”.

 

L’articolo 2 del citato decreto specifica che, all’interno della predetta quota massima, potranno entrare in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro una quota di 38.705 unità

 

Nell’ambito della suddetta quota, relativamente ai settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale 30.105 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:

a) 24.105 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;

b) 6.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria (articolo 3).

 

Sempre all’interno della quota di 38.705 unità, sono ammessi in Italia:

1.000 cittadini stranieri residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

– per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela (art. 4, co. 1 e 2, D.P.C.M. 29 dicembre 2022);

– per motivi di lavoro autonomo, 500 cittadini stranieri residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:

a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonchè la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate oppure non regolamentate nè vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;

c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della Legge n. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa (art. 5, D.P.C.M. 29 dicembre 2022).

 

Viene autorizzata la conversione in permessi di soggiorno:

– per lavoro subordinato, di n. 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; n. 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea;

– per lavoro autonomo, di n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; n. 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea (art. 4, co. 3 e 4, D.P.C.M. 29 dicembre 2022).

 

Nell’ambito della quota massima di 82.705 unità sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini stranieri residenti all’estero entro una quota di 44.000 unità. La suddetta quota riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini dei seguenti paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina (art. 6, co. 1 e 2, D.P.C.M. 29 dicembre 2022).

 

Previste poi, all’interno della suddetta quota di 44.000 unità, alcune quote riservate, tra cui quella di 1.500 unità per i lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi sopra indicati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.