FASCHIM: prestazioni straordinarie Covid-19

Il Consiglio di Amministrazione di Faschim, il 19/01/2022, ha deliberato per i suoi iscritti una rimodulazione delle prestazioni straordinarie Covid-19.

Il Fondo di assistenza sanitaria Faschim per i lavoratori dipendenti dell’industria chimica, chimico farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e gpl, minerario e coibenti, a causa degli eventi relativi all’evoluzione della pandemia in atto, è stato costretto ad una revisione delle stime e quindi a valutare una rimodulazione dell’erogazione delle prestazioni straordinarie di isolamento domiciliare, per garantire la salvaguardia del patrimonio del Fondo nell’interesse degli associati.
Alla luce di queste considerazioni il C.d.A., per andare incontro alle esigenze e difficoltà dei propri associati ha deciso di estendere l’erogazione dell’indennità forfettaria per isolamento domiciliare anche agli associati che hanno il referto positivo da tampone rapido antigenico, per i referti con data a partire dal 1° gennaio 2022.
In considerazione di questa importante estensione e al contempo della necessaria revisione delle stime connesse all’imprevedibile impennata dei contagi, la prestazione di indennità forfettaria da isolamento domiciliare cesserà al 31 gennaio 2022.
Le prestazioni straordinarie, già previste dall’Appendice 1 al Regolamento e Tariffario 2022, sono state oggetto di delibera del CdA, sentito il parere delle Fonti Istitutive, nella seduta del 19/1/2022; è stato deliberato che:
Il pacchetto di prestazioni straordinarie ha efficacia:
-per le prestazioni al punto 3-Indennità per isolamento domiciliare esclusivamente dall’1/1/2022 fino al 31/1/2022.
-per tutte le altre prestazioni esclusivamente dall’1/1/2022 fino al 31/3/2022.
L’Appendice 2 è parte integrante del Regolamento e Tariffario 1/1/2022.

1-DIARIA PER RICOVERO (SSN) (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)

In caso di ricovero ordinario con SSN, con esito al tampone molecolare positivo Covid-19, il Fondo riconosce una diaria di € 40 per ogni pernottamento a partire dalla data di certificazione del contagio (referto del tampone positivo)
E’ previsto il rimborso di un massimo di 50 pernottamenti nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.

2-DIARIA PER RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)

In caso di ricovero ordinario con SSN in terapia intensiva, con esito al tampone molecolare positivo Covid-19, il Fondo riconosce una diaria di € 60 per ogni pernottamento con certificazione del contagio (referto del tampone molecolare positivo) a partire dalla data di degenza in terapia intensiva.
E’ previsto il rimborso di un massimo di 50 pernottamenti nel corso del periodo di validità della presente prestazione straordinaria.

3-INDENNITA’ PER ISOLAMENTO DOMICILIARE (POSITIVITÀ’ TAMPONE MOLECOLARE/ANTIGENICO COVID-19)

In caso di isolamento domiciliare, secondo le prescrizioni dei sanitari, a seguito di positività al virus (esito al tampone molecolare/antigenico positivo Covid-19), il Fondo riconosce una indennità forfettaria di euro 200.
Le prestazioni sono erogabili per un solo evento nel periodo.
Le prestazioni non sono erogabili ad associati che abbiano già beneficiato di un’erogazione per diaria da isolamento domiciliare nel periodo 1/2/2020-31/12/2021

4-INDENNITA’ POST RICOVERO (SSN) (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)

Successivamente all’erogazione della prestazione di cui al punto 1 – DIARIA PER RICOVERO (SSN) (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19) il Fondo riconosce in automatico anche una indennità forfettaria di € 500.
La prestazione è erogabile una sola volta all’interno del periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie.

5-INDENNITA’ POST RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19)

Successivamente all’erogazione della prestazione di cui al punto 2 – DIARIA PER RICOVERO (SSN) IN TERAPIA INTENSIVA (POSITIVITA’ TAMPONE MOLECOLARE COVID-19), il Fondo riconosce in automatico anche una indennità forfettaria di € 2.000.
La prestazione è erogabile una sola volta all’interno del periodo di efficacia delle prestazioni straordinarie. L’indennità non è cumulabile con l’indennità di cui al punto 4 all’interno del medesimo ricovero.

6-PRESTAZIONI POST RICOVERO

In caso di ricovero ospedaliero che ha comportato una diagnosi COVID con data di dimissione compresa nel periodo dal 1/7/2021 al 31/3/2022 e di cui è stata riconosciuta dal Fondo la diaria per ricovero di cui ai punti 1 e 2, sono usufruibili le prestazioni aggiuntive indicate nell’elenco (allegato all’appendice) secondo quanto di seguito previsto.
Il fondo rimborsa l’80% dei costi sostenuti relativi alle prestazioni riportate nell’elenco ed entro il massimale di 1.000 euro.

Decreto Sostegni ter: le misure per le imprese

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (PCM – Comunicato 21 gennaio 2022, n. 57)

 

Nel decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri sono stati introdotti nuovi sostegni alle attività maggiormente colpite dall’emergenza Covid e interventi per contrastare l’aumento del costo della bolletta energetica per le imprese.
In particolare, sono stati stanziati circa 390 milioni per le misure di sostegno ad attività del commercio al dettaglio, del settore dell’intrattenimento e del tessile:
– Istituito al Mise un “Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio” con una dotazione di 200 milioni per l’anno 2022. Per poter beneficiare dei contributi a fondo perduto le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019;
– Il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite (intrattenimenti, discoteche, gestione di piscine a titolo di esempio) dall’emergenza epidemiologica, istituito con il decreto Sostegni del 22 marzo 2021, è esteso al 2022 con uno stanziamento di 20 milioni da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Per i settori del wedding, intrattenimento e affini sono stanziati 40 milioni, mentre è stato aumentato di 30 milioni il fondo dedicato alle discoteche e sale da ballo;
– Il credito d’imposta del 30% sul valore delle rimanenze finali di magazzino delle attività manifatturiere e del commercio del settore tessile, della moda e degli accessori è esteso anche alle imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria. Per la misura sono stanziati circa 100 milioni.
Contro il caro energia è stato, inoltre, approvato un pacchetto di misure calibrato verso le filiere produttive che rischiano maggiormente l’interruzione delle attività:
– 1,2 miliardi per annullare a tutte le imprese gli oneri di sistema nel primo trimestre del 2022. Riguarderà le attività che nei contratti impegnano potenza anche sopra i 16,5kW;
– 540 milioni per contributi sotto forma di credito d’imposta pari al 20% delle spese elettriche (tutta la bolletta) per le imprese energivore, circa 3.800, che hanno subito incremento dei costi +30% rispetto al 2019;
– prevista, dal 1 febbraio al 31 dicembre 2022, anche una misura per i fotovoltaici incentivati con vecchi sistemi che se hanno extra profitto devono riversarne una parte al GSE tramite compensazione. L’importo verrà deciso dal GSE.

Kit preparazione pasti: Iva del 10%

La vendita online di scatole contenenti kit di ingredienti necessari per la preparazione di pasti da parte dei clienti costituisce una cessione di beni a cui si applica l’aliquota più elevata tra quelle applicabili agli ingredienti che compongono la confezione, pari al 10% (Agenzia Entrate – risposta 20 gennaio 2022, n. 35).

Nel caso di specie risulta importante distinguere il regime Iva applicabile alla “somministrazione di alimenti e bevande” da quello della mera “fornitura di alimenti e bevande”.

La “somministrazione di alimenti e bevande” rientra tra le prestazioni di servizi di cui all’art. 3, co. 2, n. 4), D.P.R. n. 633/1972 ed è soggetta all’applicazione dell’aliquota IVA del 10%, come disposto dal n. 121) della Tabella A, Parte III allegata al D.P.R. n. 633/1972, mentre le cessioni di alimenti e bevande sono considerate cessioni di beni ai sensi dell’art. 2 del medesimo decreto Iva e scontano l’aliquota IVA applicabile in funzione della tipologia di bene venduto.

In mancanza di una definizione espressa di “somministrazione di alimenti e bevande” occorre fare riferimento all’art. 6 del Regolamento di esecuzione (UE) N. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, secondo cui ” I servizi di ristorazione e di catering consistono nella fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, destinati al consumo umano, accompagnata da servizi di supporto sufficienti a permetterne il consumo immediato. La fornitura di cibi o bevande o di entrambi costituisce solo una componente dell’insieme in cui i servizi prevalgono. Nel caso della ristorazione tali servizi sono prestati nei locali del prestatore, mentre nel caso del catering i servizi sono prestati in locali diversi da quelli del prestatore.

Al contrario, la fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, compreso o meno il trasporto ma senza altri servizi di supporto, non è considerato un servizio di ristorazione o di catering.

Secondo il legislatore unionale, la fornitura di cibi o di bevande o di entrambi rappresenta solo una componente dei servizi di ristorazione e catering, i quali si connotano per la prevalenza dei servizi di supporto atti a permetterne il consumo immediato.

In altre parole, in assenza di servizi di supporto la fornitura di alimenti e bevande manca delle necessarie caratteristiche per rientrare nella definizione di servizio di ristorazione e catering e va più propriamente ricondotta ad una cessione di beni.

Alla luce dell’interpretazione della nozione comunitaria dei “servizi di ristorazione o di catering” tenuto conto degli elementi forniti dall’istante ai fini della descrizione della fornitura delle confezioni contenenti i kit di ingredienti, le operazioni effettuate non sono qualificabili come somministrazione di alimenti e bevande, costituendo, quindi, cessioni di beni.

Nel caso di specie, la fornitura delle confezioni contenenti i kit di ingredienti, ha ad oggetto preparazioni alimentari, consistenti in un misto di ingredienti alimentari già porzionati ma non pronti per il consumo, dovendo a tal fine essere cotti o ultimati dal consumatore.

Nella stessa confezione, sono presenti ingredienti assoggettabili ad aliquote IVA differenti (generalmente aliquote ridotte del 4%, 5% o 10%); tuttavia alla cessione delle singole confezioni viene applicato un unico corrispettivo (indistinto per aliquote IVA).

Il corrispettivo, determinato in modo forfettario, è pagato dal cliente al momento della sottoscrizione dell’abbonamento, sul sito web della Società. L’abbonamento, che può essere modificato, sospeso, cancellato o riattivato in qualsiasi momento, consente ai clienti di prenotare i loro pasti preferiti, tra un numero stabilito di ricette che variano ogni settimana, e di riceverli nei giorni e agli orari selezionati.

Ciò posto, in merito all’individuazione dell’aliquota applicabile all’operazione, nella risoluzione n. 142 del 1999, riguardante la realizzazione ” di una pluralità di operazioni a fronte delle quali, tra l’altro, è prevista la corresponsione di un corrispettivo unico forfettario con la conseguenza che per le stesse non è dato applicare il corrispondente trattamento Iva differenziato”, l’Amministrazione finanziaria è giunta alla conclusione che ” alle prestazioni di che trattasi si rende applicabile l’Iva con l’aliquota massima prevista per le opere ricomprese nella fattispecie negoziale in discorso, ossia quella del 10%.

In sostanza, tale documento di prassi, ha chiarito che in presenza di più operazioni, per le quali sia pattuito un corrispettivo unico, deve aversi riguardo all’aliquota IVA più alta tra quelle previste per i beni/servizi ceduti/resi, a prescindere dall’eventuale prevalenza dei beni/servizi ad aliquota inferiore.

Pertanto, nella fattispecie in esame, l’operazione di cui trattasi debba essere assoggettata ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura del 10%, vale a dire con l’aliquota più elevata tra quelle astrattamente applicabili agli ingredienti che compongono la confezione.

Tale soluzione presuppone, in ogni caso, che gli ingredienti contenuti nella confezione siano riconducibili ai prodotti tassativamente elencati nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

Causale contributo “ERC2” per l’ENPAP

Istituita la causale contributo “ERC2” per il versamento, tramite il modello “F24”, dei contributi di spettanza dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi, operativamente efficace a decorrere dal 1° febbraio 2022 (Agenzia delle entrate – Risoluzione 19 gennaio 2022, n. 4/E).

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano, tra gli altri, anche all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (E.N.P.A.P.).
Con la convenzione dell’11 maggio 2015, stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’E.N.P.A.P., è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti al suddetto Ente.
Con nota prot. n. 00080 dell’8 settembre 2021, l’E.N.P.A.P. ha richiesto l’istituzione di una ulteriore causale contributo, rispetto alle causali già istituite con le risoluzioni n. 60/E del 18 giugno 2015.
Ciò premesso, l’Agenzia istituisce la causale contributo di seguito indicata:
– “ERC2” denominata “E.N.P.A.P. – regolarizzazione contributiva”.
In sede di compilazione del modello F24, la causale in argomento è esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
– nel campo “codice ente”, il codice “0007” corrispondente all’ENPAP;
– nel campo “codice sede”, nessun valore;
– nel campo “codice posizione”, nessun valore;
– nel campo “periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa”, l’anno in cui viene effettuato il versamento, nel formato “AAAA” senza necessità di valorizzare il mese;
– nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.

INPS: redditi per incarichi conferiti ai pensionati

Essendo stati prorogati al 31 marzo 2022 gli incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19, i redditi percepiti continuano a essere cumulabili con i trattamenti pensionistici (Messaggio Inps n. 298/2022).

Il. decreto Milleproroghe 2022, entrato in vigore il 31 dicembre 2021, prevede un differimento dei termini relativi alla disciplina transitoria, per fare fronte all’emergenza da COVID-19, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
In particolare, con riferimento alla tipologia di incarichi e alla platea dei destinatari di cui sopra, è stato stabilito che il termine previsto dal decreto Cura Italia, è prorogato al 31 marzo 2022.
La particolare disciplina del cumulo tra la remunerazione dell’incarico di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, conferito ai sensi del decreto Cura Italia, e il trattamento pensionistico continua a trovare applicazione anche per il primo trimestre dell’anno 2022.
Si rammenta, inoltre, che agli incarichi in questione, per effetto di quanto dispone l’ultimo periodo dell’articolo 2-bis, comma 5, del decreto Cura Italia, non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico (c.d. quota 100).
Con il presente messaggio si comunica che, sotto il profilo pensionistico, per effetto del differimento dei termini al 31 marzo 2022, fino a tale data i redditi percepiti a seguito degli incarichi conferiti ai sensi del decreto Cura Italia continuano a essere cumulabili con i trattamenti pensionistici, compreso il trattamento pensionistico c.d. quota 100, ad eccezione dei trattamenti di pensione ai lavoratori c.d. precoci.

INAIL: assicurazione obbligatoria per l’orchestra lirico-sinfonica

INAIL: assicurazione obbligatoria per l’orchestra lirico-sinfonica

Forniti i chiarimenti sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale orchestrale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche. (INAIL – Circolare 20 gennaio 2022, n. 6)

Dal 1° gennaio 2022 l’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disciplinata dal testo unico di cui al dpr n. 1124/1965, è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (art. 66, decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021).
L’obbligo della medesima assicurazione decorrere, invece, dal 25 luglio 2021 per il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche.
A riguardo sono state dettate disposizioni per la definizione delle situazioni pregresse riguardanti le fondazioni lirico-sinfoniche con riferimento ai premi versati e alle prestazioni erogate prima del 25 luglio 2021, ai premi dovuti per gli eventi lesivi accaduti prima della medesima data che comportino un indennizzo da parte dell’Inail e ai giudizi pendenti.
Le disposizioni relative all’obbligo assicurativo stabilite per il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche valgano anche per le Istituzioni concertistiche-orchestrali.
L’obbligo assicurativo decorre dal 25 luglio 2021. Pertanto la tutela assicurativa, per i soggetti finora non assicurati, opera per gli infortuni sul lavoro accaduti e le malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2021.
Per i soggetti già assicurati in base alle disposizioni previgenti, l’assicurazione opera senza soluzione di continuità sulla base dei rapporti assicurativi già in essere.
Negli ultimi anni la contrattazione collettiva nazionale di categoria ha previsto espressamente l’assicurazione del complesso orchestrale all’Inail. L’art. 66, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è intervenuto, infine, con una disposizione specifica che stabilisce, a decorrere dal 25 luglio 2021, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche, compreso quello operante all’interno del golfo mistico, a prescindere da qualsiasi accertamento in merito alla sussistenza del rischio ambientale.
La norma chiarisce pertanto definitivamente il diritto alla tutela assicurativa del personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche, ponendo fine ai contenziosi ancora pendenti.
Inoltre, poiché il comma 4, del medesimo articolo 66, ha esteso l’assicurazione dal 1° gennaio 2022 anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo gestito dall’Inps, per quanto riguarda l’obbligo assicurativo sono da considerarsi ormai superate per effetto della normativa sopravvenuta le distinzioni tra rapporti di lavoro subordinato, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e rapporti di lavoro autonomo.

Situazioni pregresse e giudizi pendenti

I premi versati e le prestazioni erogate anteriormente alla data del 25 luglio 2021 restano salvi e conservano la loro efficacia.
Per i periodi antecedenti alla predetta data, nel caso di evento occorso che comporti un indennizzo da parte dell’INAIL, sono comunque dovuti, a decorrere dalla data dell’evento stesso, i premi relativi alla specifica posizione assicurativa, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Restano validi e conservano la loro efficacia i rapporti assicurativi già instaurati tra le Fondazioni lirico-sinfoniche e l’Inail prima del 25 luglio 2021, facendo salvi i premi versati e le prestazioni erogate anteriormente a tale data.
Per i periodi assicurativi antecedenti il 25 luglio 2021, oggetto di contenzioso, sono comunque dovuti i premi assicurativi afferenti i medesimi periodi assicurativi pregressi qualora si siano verificati infortuni sul lavoro o malattie professionali che comportino l’erogazione di indennizzo da parte dell’Inail.
In questo caso i premi assicurativi sono dovuti a decorrere dalla data del primo evento lesivo indennizzato senza tuttavia l’applicazione di sanzioni e interessi.
I giudizi pendenti alla data del 25 luglio 2021 sono dichiarati estinti d’ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

Classificazione tariffaria

A decorrere dal periodo di paga di settembre 2017 alle Fondazioni liricosinfoniche, esercenti le attività di cui al codice ATECO 2007 90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche comprese nel codice 90.04 Gestione di strutture artistiche, l’Inps attribuisce lo specifico Codice Statistico Contributivo (CSC) 1.18.09, per differenziarle dagli altri soggetti con il medesimo codice ATECO 2007 90.04.00 ai quali è abbinato il CSC 1.18.08.
Poiché il soggetto assicurante deve essere inquadrato in una delle gestioni tariffarie, la classificazione operata dall’Inps comporta l’applicazione della corrispondente gestione tariffaria.
Pertanto le posizioni assicurative territoriali riferite alle predette Fondazioni liricosinfoniche per l’attività di Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche devono essere inquadrate ai fini Inail nella gestione tariffaria Industria, sia delle tariffe dei premi in vigore dal 1° gennaio 2019, sia delle tariffe dei premi in vigore dal 1° gennaio 2000 approvate con il decreto interministeriale 12 dicembre 2000.
Nelle suddette posizioni assicurative territoriali è assicurato il personale soggetto all’obbligo assicurativo nei confronti dell’Inail, costituito generalmente:
1. dal personale amministrativo per l’attività d’ufficio classificata a sé stante attualmente alla voce di tariffa 0722 (comprendente dal 1° gennaio 2019 l’eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici);
2. dal restante personale, compreso quello artistico, per l’allestimento, la prova o l’esecuzione di pubblici spettacoli, attività classificata alla voce di tariffa 0541, la cui declaratoria comprende le sale teatrali, le sale da concerto e da orchestra.
Sono compresi nel riferimento tariffario le operazioni di cassa, l’uso del veicolo personalmente condotto, le attività svolte dal personale di spettacolo, di servizio, di manutenzione degli impianti, di sorveglianza non armata anche degli accessi e delle modalità di utilizzo degli impianti. Si ricorda inoltre che l’attività del personale con mansioni operative generiche o di servizio (per esempio uscieri, fattorini, portieri, autisti, addetti alla piccola e generica manutenzione), svolte nell’ambito delle attività aziendali e a supporto di queste, se condotte dal medesimo datore di lavoro, rispondono alle condizioni di sussidiarietà o di complementarietà e seguono quindi il riferimento classificativo della lavorazione principale, in questo caso la voce 0541. Non è quindi applicabile la voce 0721.
3. dal personale impegnato in corsi di istruzione e di formazione professionale e in tirocini formativi, stage e simili, ove tale attività sia esercitata, classificato insieme ai tirocinanti alla voce 0610 della vigente tariffa Industria, con esclusione dei corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall’azienda, nel qual caso si applica la voce 0640.
Il personale orchestrale deve quindi essere assicurato alla voce 0541 della gestione Industria.
Eventuali classificazioni difformi riguardanti il personale delle Fondazioni liricosinfoniche devono essere immediatamente sanate applicando con decorrenza non retroattiva i corretti riferimenti tariffari indicati.
Si precisa che la voce 0511 della tariffa Industria riguardante le aziende che si occupano di cinematografia, produzione di film, cortometraggi e inserti pubblicitari, nella quale rientrano anche i teatri di posa e il noleggio di mezzi tecnici per la cinematografia e che comprende le attività svolte dal personale di spettacolo, di servizio, di manutenzione degli impianti e di sorveglianza non armata (i servizi di sorveglianza resi da guardie giurate sono infatti da riferire al sottogruppo 0710) differisce dalla voce 0541 in quanto la peculiarità delle attività comprese in quest’ultima voce è che il pubblico assiste agli eventi, in piedi o seduto, pur senza interagire fisicamente con macchine, mezzi o strutture in movimento.
Con riguardo alla voce 0541 delle tariffe 2019, il cui contenuto è rimasto invariato rispetto alle tariffe 2000, si sottolinea, inoltre, che per le sale cinematografiche, teatrali, da concerto e da orchestra sono da considerarsi attività connesse, e quindi riferibili a questa voce, i servizi di guardaroba, di vendita di generi alimentari vari (quali popcorn, zucchero filato, caramelle, cioccolate, gelati, bibite in lattina, ecc.) e di somministrazione di bevande e alimenti.

Personale orchestrale ancora non assicurato alla data del 25 luglio 2021

Per regolarizzare la situazione del personale orchestrale ove non già assicurato, le Fondazioni lirico-sinfoniche interessate devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2022 per l’autoliquidazione 2021/2022, le relative retribuzioni afferenti il periodo dal 25 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, sommandole a quelle del restante personale artistico già assicurato alla voce 0541 della tariffa premi Industria e provvedere al versamento dei premi di autoliquidazione complessivamente dovuti per tutte le PAT indicate nelle basi di calcolo entro le scadenze di legge.
Nulla varia per le Fondazioni lirico-sinfoniche che hanno già provveduto negli anni scorsi ad assicurare all’Inail il personale orchestrale, nel senso che le retribuzioni del personale in questione dovranno essere denunciate, come di consueto, unitamente a quelle del restante personale classificato alla medesima voce di tariffa, in occasione della prossima autoliquidazione, con il relativo versamento dei premi.
Per facilitare la regolarizzazione ed evitare per il futuro la contestazione di evasioni dell’obbligo assicurativo è opportuno che le Sedi prendano contatti con le Fondazioni lirico-sinfoniche operanti nel territorio di competenza per illustrare compiutamente i contenuti della presente circolare.

Definizione delle situazioni pregresse e dei giudizi pendenti al 25 luglio 2021

Le Sedi e le Avvocature dell’Inail devono completare con urgenza l’esame delle situazioni pregresse delle Fondazioni lirico-sinfoniche, soprattutto in relazione ai giudizi pendenti alla data del 25 luglio 2021.
Non appena il giudice provvederà a dichiarare estinti d’ufficio i giudizi aventi a oggetto l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale orchestrale delle fondazioni lirico-sinfoniche, con compensazione delle spese tra le parti, le Sedi potranno procedere alla revoca della sospensione delle cartelle di pagamento già emesse e allo sgravio manuale delle stesse.
Le spese di notifica delle cartelle affidate ad Agenzia delle Entrate Riscossione restano a carico dell’Inail.

Agricoltura Operai Palermo: nuovo CIPL

Firmato il 21/12/2021, tra l’UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI di Palermo, la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI di Palermo, la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI e la FAI-CISL, la FLAI-CGIL e la UILA-UIL di Palermo, il nuovo CIPL per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Palermo.

Il CIPL 21/12/2021 per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Palermo, decorre dall’1/1/2020 e scadrà il 31/12/2023 e prevede per la parte economica un incremento dei minimi salariali pari all’1,7% a decorrere dall’1/1/2022, calcolato sulla paga base in vigore alla data della firma.

Operai agricoli e florovivaisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Salari tabellari in vigore dal 1/1/2022

 

Area

Livello

Contratto prov.le lavoro 1/4/2019

Incremento CPL 1/1/2022 – 1,70%

Salario integrat. congelato

Nuovo salario prov.le

1 a 1.646,45 27,99 1.674,44
b 1.572,35 26,73 30,14 1.629,22
c 1.516,68 25,78 27,34 1.569,80
2 d 1.469,52 24,98 21,47 1.515,97
e 1.395,47 23,72 21,47 1.440,66
f 1.278,00 21,73 18,09 1.317,82
3 g 1.023,75 17,40 1.041,15
h 867,57 14,75 882,32
i 833,31 14,17 847,48

Operai agricoli e florovivaisti con rapporto di lavoro a tempo determinato – Salari tabellari in vigore dal 1/1/2022

Area

Livello

Salario Contr. Prov.le

30,44% Terzo Elemento

Totale salario contr. prov.

8,63% T.F.R.

Totale Salario Contr. Prov.le T.F.R.

1 a 64,40 19,60 84,00 5,56 89,56
b 62,66 19,07 81,73 5,41 87,14
c 60,38 18,38 78,76 5,21 83,97
2 d 58,31 17,75 76,06 5,03 81,09
e 55,41 16,87 72,28 4,78 77,06
3 f 50,69 15,43 66,12 4,37 70,49
g 40,04 12,19 52,23 3,46 55,69
h 33,94 10,33 44,27 2,93 47,20
i 32,60 9,92 42,52 2,81 45,33

Elemento di garanzia retributiva per le aziende tessili

Spetta, con la busta paga del mese di gennaio, un elemento di garanzia retributiva  ai dipendenti delle imprese del settore Tessile Abbigliamento Moda.

In base all’accordo sottoscritto lo scorso luglio, ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva”.
Tale importo annuo, pari a 300 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione dei mesi di gennaio di ogni anno ai lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.
L‘importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal Io gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo aziendale definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.

Aliquota IRAP errata: dovuta solo la sanzione per infedele dichiarazione

Ai fini IRAP, qualora in sede di dichiarazione sia applicata indebitamente l’aliquota agevolata in luogo di quella ordinaria, è applicabile la sanzione per infedele dichiarazione. In relazione alla maggiore imposta accertata, non sono dovute le sanzioni per omesso o ritardato versamento. (Corte di Cassazione – Sentenza 11 gennaio 2022, n. 483).

La questione esaminata dalla Corte di Cassazione riguarda il regime sanzionatorio applicabile in caso di indebita applicazione dell’aliquota agevolata IRAP.
Nel caso di specie, la contribuente (società consortile del settore della pesca) in sede di dichiarazione ha applicato l’aliquota agevolata prevista per i consorzi del settore della pesca in luogo di quella ordinaria.
Successivamente, in esito al parere negativo dell’Agenzia delle Entrate ad hoc interpellata sull’applicabilità del beneficio, la società versava la maggiore imposta IRAP dovuta (pari al saldo a debito risultante, espungendo l’agevolazione) nonché un importo a titolo di sanzione per infedele dichiarazione, determinato nella misura di un quinto della maggiore imposta, avvalendosi del ravvedimento operoso e presentando dichiarazione integrativa.
A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, rilevato il tardivo pagamento dell’IRAP dovuta, l’Agenzia delle Entrate contestava l’applicazione della sanzione per ritardato versamento.
Su ricorso della società contribuente avverso la cartella di pagamento, i giudici tributari hanno affermato l’illegittima applicazione delle sanzioni per ritardato versamento, che deve ritenersi sussistente invece nelle ipotesi di corretta indicazione dell’imposta in dichiarazione e mancato pagamento della stessa.
La decisione è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate sostenendo che la disciplina IRAP individua distinte violazioni, autonomamente sanzionate, per le differenti condotte di infedele dichiarazione e di omesso o ritardato versamento dell’imposta: sanzioni tra di loro concorrenti e non suscettibili di assorbimento l’una nell’altra.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari, precisando che mentre la dichiarazione infedele si concreta nella indicazione ad opera del contribuente di un’imposta inferiore a quella effettivamente dovuta, per l’effetto mancando di dichiarare somme dovute e di versare i relativi importi, l’omesso versamento sanziona la mancata esecuzione, in tutto o in parte, dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione nonché l’ipotesi in cui, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
In termini generali, e quindi anche ai fini IRAP, il mancato versamento dell’imposta che sia diretta conseguenza dell’omessa indicazione nella dichiarazione dell’importo effettivamente dovuto, integra solo ed unicamente un contegno di dichiarazione infedele, la cui sanzione assorbe l’inevitabilmente conseguente mancato versamento dell’imposta effettivamente dovuta.

Superbonus: condominio minimo

In analogia a quanto precisato per le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico e per interventi di recupero del patrimonio edilizio, anche ai fini del Superbonus, va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 21 gennaio 2022, n. 40)

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria, l’Istante ha concluso, insieme al coniuge, un contratto preliminare per l’acquisto di due unità immobiliari in categoria A/4 facenti parte di un unico edificio che saranno di proprietà una dell’Istante e una del coniuge costituendo un cd. “condominio minimo”. L’edificio sarà oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione al termine dei quali le due unità immobiliari saranno accorpate con conseguente fusione catastale.
Trattandosi di interventi per i quali spetta la detrazione di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus), l’istante chiede se:
– può fruire del citato Superbonus per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, atteso che l’intervento sarà effettuato da un condominio e che solo al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione le due unità immobiliari saranno accorpate;
– i pagamenti effettuati entro gli attuali termini di scadenza dell’agevolazione diano diritto al Superbonus anche qualora i lavori termineranno successivamente a tali termini.
Si fa presente, innanzitutto che, in analogia a quanto precisato per le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico e per interventi di recupero del patrimonio edilizio, anche ai fini del Superbonus, va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi.
Tale criterio si applica non solo ai fini della determinazione dei limiti di spesa ammessi alla detrazione ma anche ai fini della individuazione del limite temporale di vigenza dell’agevolazione.
Pertanto, considerato che, come affermato dall’Istante, all’inizio dei lavori l’edificio sarà costituito in condominio (accertamento di fatto non esperibile in sede di interpello), nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalle norme e che non costituisce oggetto della presente istanza di interpello, la detrazione spetta, sia pure con le diverse aliquote, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Con riferimento al secondo quesito si fa presente che il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi “trainanti e “trainati elencati nell’articolo 119 del decreto Rilancio , nel periodo di vigenza dell’agevolazione ivi indicato, indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono.
Va, peraltro, precisato che, ai fini dell’applicazione della detrazione in questione è necessario che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente completati. Tale condizione sarà verificata dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.