INPS: la rivalutazione definitiva delle pensioni per il 2022

Con circolare n. 120/2022, l’Inps rappresenta le modalità applicative della rivalutazione definitiva delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per il 2022.

Ai fini della determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS ad esclusione delle seguenti: prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente; prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri; prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27, 128–COOP28, 129–VESO29, 143–APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92, 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata; pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano stati utilizzati tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui all’art. 1, co. 239, L 228/2012.
Relativamente ai trattamenti degli Enti diversi dall’INPS, l’informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale delle Pensioni, nel campo “GP1AV35N” di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).
L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale.
Per le pensioni in totalizzazione e in cumulo la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione.
La legge 388/2000, all’art. 69 prevede che, dal 1.1.2001 la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo e il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90%; per le fasce d’importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75%. L’articolo 1, comma 478, L. 27 n. 160/2019, dispone che dal 1.1.2022 l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato: a) nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS; b) nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS; c) nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

A decorrere dal 1.1.2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari èassicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica: a) in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; ovvero, in alternativa, b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25% calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della L. n. 388, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.
Le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono, pertanto, rivalutate sempre singolarmente.
Poiché l’indice ordinario per il 2022 è risultato superiore all’1,25%, la rivalutazione è stata riconosciuta nella misura indicata alla lettera a) sull’intero importo.

EVR 2021 per le Imprese Edili Ance e Cooperative di Forlì Cesena Rimini

Firmato il 28/9/2022, tra ANCE Forlì – Cesena, ANCE Romagna, sede di Rimini, LEGACOOP Romagna CONFCOOPERATIVE Romagna, AGCl Emilia-Romagna e FENEAL-UIL Cesena – Forlì, FENEAL-UIL Rimini, FILCA-CISL Romagna, FILLEA-CGIL Forlì, FILLEA-CGIL Cesena, FILLEA-CGIL Rimini, l’accordo per la determinazione dell’EVR di competenza dell’anno 2021.

Le Parti territoriali, analizzati i dati, forniti dalla Cassa Edile FCR, hanno convenuto che a seguito della Verifica Territoriale l’EVR territoriale sarà riconosciuto nella misura del 44% (22%+22%).

Tale percentuale è da rapportarsi alla misura del premio EVR come stabilita dal contratto (4% dei valore dei minimi mensili in vigore al 1° luglio 2014: l’ammontare del premio annuo EVR, pertanto, deriva dalla cifra mensile moltiplicata per 12 mensilità, come da tabelle allegate al presente documento).

A seguito della comunicazione dell’avvenuto raggiungimento del parametro territoriale che Cassa Edile FCR effettuerà alle imprese iscritte, ogni azienda procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

– Ore denunciate in Cassa Edile (per imprese con soli impiegati il parametro da utilizzarsi è: Ore lavorate come registrate sul Libro Unico del Lavoro)

– Volume d’affari IVA

L’impresa confronterà tali parametri dell’ultimo triennio aziendale (2020/19/18) con il precedente triennio di riferimento secondo le modalità esposte per il calcolo territoriale.

ESITO DELLE VERIFICHE AZIENDALI ED EROGAZIONE:

a) Con due parametri aziendali positivi o invariati rispetto al triennio precedente: l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello territoriale = 44% (del 4% dei minimi al 1/7/2014)

b) Con due parametri aziendali negativi: l’EVR non sarà erogato

c) Con un solo parametro aziendale positivo o invariato ed uno negativo: l’azienda erogherà l’EVR nella misura del 37% (= 30% + la metà dell’eccedenza, valore sempre riferito al 4% dei minimi di paga base al 1/7/2014)

II premio variabile, qualora scatti, sarà corrisposto a partire dalla busta paga del mese di ottobre 2022 a tutti i lavoratori in forza in tale mese e che hanno prestato attività nell’anno di riferimento. Il premio sarà erogato entro la busta paga del mese di dicembre 2022 e potrà essere erogato in più rate o anche in unica soluzione.

L’EVR sarà riproporzionato in base ai dodicesimi maturati nell’anno di riferimento (2021) considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero. Ai fini della maturazione dell’EVR non saranno considerati utili le assenze per aspettativa e i permessi non retribuiti. L’EVR sarà, inoltre, riproporzionato alle ore contrattuali per il personale a part-time.

Per praticità si riporta lo schema riepilogativo contenente i valori di riferimento e il valore dei premio EVR nei due casi di verifica aziendale con uno o due parametri positivi o nulli.

Livello

Minimi Industria 1/7/2014

Valore 4%

Valore 44% del 4%

Valore 37% del 4%

7 1.603,71 65,23 344,41 289,61
6 1.467,63 58,71 309,96 260,65
5 1.223,02 48,92 258,30 217,21
4 1.141,51 45,66 241,09 202,73
3 1.059,96 42,40 223,86 188,25
2 953,97 38,16 201,48 169,43
1 815,36 32,16 172,20 144,81
    2 parametri aziendali positivi 1 parametro aziendale positivo

Livello

Minimi Cooperative 1/7/2014

Valore 4%

Valore 44% del 4%

Valore 37% del 4%

8 2.082,99 83,32 439,93 369,94
7 1.748,20 69,93 369,22 310,48
6 1.499,74 59,99 316,75 266,35
5 1.274,35 50,97 269,14 226,32
4 1.140,63 45,63 240,90 202,58
3 1.061,02 42,44 224,09 188,44
2 952,69 38,11 201,21 169,20,
1 833,21 33,33 175,97 147,98
    2 parametri aziendali positivi 1 parametro aziendale positivo

Al muratore di prima categoria (art. 7 del Contratto Integrativo Interprovinciale) si applica il premio EVR al pari dell’operaio di secondo livello.

Rendita vitalizia: non necessaria la previa domanda amministrativa

La domanda volta alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, I. n. 1338/1962 può essere proposta in giudizio senza la necessità della previa proposizione della domanda amministrativa. Tanto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 24 ottobre 2022, n. 31337.

È stato accolto dalla Corte di Cassazione il ricorso proposto avverso la sentenza d’appello che aveva dichiarato improponibile la domanda di un lavoratore volta alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, I. n. 1338/1962 che lo stesso assumeva spettargli al fine della ricostituzione del trattamento pensionistico.

I giudici di merito, in particolare, avevano ritenuto che la mancata preventiva presentazione di domanda amministrativa determinasse la radicale improponibilità della domanda giudiziale volta alla costituzione della rendita.

Il lavoratore ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione, deducendo che la controversia non rientrasse tra quelle previdenziali e assistenziali, che richiedono, quale indefettibile presupposto per la proposizione in giudizio, la previa presentazione di domanda amministrativa.

La Cassazione, ritenuta fondata la doglianza del lavoratore, ha precisato che la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, I. n. 1338/1962 non costituisce in alcun modo una prestazione previdenziale, rappresentando piuttosto un modo per rimediare all’inadempimento datoriale dell’obbligazione contributiva e ai danni che ne siano potuti derivare al lavoratore: essa non concerne, dunque, una prestazione pensionistica, ma consiste piuttosto in un rimedio alla decurtazione pensionistica conseguente all’omesso versamento dei contributi dovuti, con natura e carattere risarcitorio del danno, consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione.

Inquadrata in tali termini l’azione proposta dal lavoratore nel caso in esame, i Giudici di legittimità hanno censurato la sentenza impugnata, ribadendo che il principio della necessità della previa proposizione della domanda amministrativa è, invero, principio applicabile nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali e non può, invece, essere invocato quando, come nel caso in questione, nessuna prestazione previdenziale venga in rilievo.

Regime impatriati : via libera per il cittadino trasferito nella controllata italiana

Un cittadino italiano che lavora come Ceo presso una holding di Londra e che rientra in Italia, acquisendo qui la residenza, per svolgere nuove e ulteriori mansioni presso una delle controllate della holding, potrà fruire dei benefici per i lavoratori impatriati, in quanto la disciplina agevolativa non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato (Agenzia Entrate – risposta 25 ottobre 2022 n. 524).

L’art. 16, DLgs n. 147/2015 che ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati”, prevede che il predetto regime spetta al lavoratore che:
– trasferisce la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del TUIR;
– non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegna a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolge l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

Con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine ai requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per accedere all’agevolazione.

In particolare, con riferimento al rientro in Italia di lavoratori dipendenti di datori esteri, con la citata circolare è stato precisato che il regime impatriati non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato e, pertanto, che possono accedere all’agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti). Con la risoluzione n. 72/E del 26 settembre 2018, inoltre, è stato precisato che l’autonomia dei rapporti contrattuali nell’ambito di un gruppo societario con diverse società ubicate ed operanti in Stati differenti non esclude, al verificarsi di tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma in esame, la possibilità di accedere al regime speciale per lavoratori impatriati, a nulla rilevando la circostanza che l’attività lavorativa sia stata prestata con società appartenenti allo stesso gruppo.

Con riferimento al caso di specie, considerato che il cittadino italiano non si è trasferito all’estero in posizione di distacco non è necessario, ai fini dell’applicazione del regime impatriati, verificare se il rientro in Italia sia conseguenza della naturale scadenza del distacco e, quindi, in sostanziale continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia, ovvero sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa.

Ai fini dell’applicazione del regime agevolativo non è ostativa la duplice circostanza che, il cittadino mantenga la carica amministrativa assunta in costanza del suo precedente rapporto di lavoro con la Capogruppo inglese e che, in base agli accordi con tale società in costanza del suo rapporto di lavoro con la stessa, abbia altresì ricoperto l’incarico di amministratore della controllata italiana prima del trasferimento in Italia.

Bonus Vista: via libera del Garante privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere positivo sullo schema di decreto del Ministero della salute che prevede l’erogazione di un contributo una tantum di 50 euro per l’acquisto effettuato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive. (GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI – Parere 06 ottobre 2022, n. 319)

Il contributo in favore dei membri di nuclei familiari con Isee non superiore ai 10mila euro sarà attribuito sotto forma di voucher, per chi ne farà richiesta, o come rimborso, per chi ha già effettuato l’acquisto. Entrambe le modalità prevedono che il richiedente si registri su un’applicazione web dedicata, resa disponibile sul sito del Ministero della salute, mediante autenticazione con SPID, CIE o CNS.
Nel caso di attribuzione, il voucher sarà reso disponibile sull’applicazione web, dopo la verifica da parte di INPS del possesso dei requisiti ISEE, mentre il rimborso avverrà sulle coordinate IBAN, fornite al momento della registrazione insieme a copia della fattura o della documentazione, e prevede la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai rimborsi erogati.
Lo schema di decreto tiene conto delle osservazioni fornite dall’Autorità nel corso delle interlocuzioni intercorse col Ministero per rendere conformi alla normativa privacy i trattamenti previsti, secondo il principio della protezione dati “fin dalla progettazione e per impostazione predefinita”.
Nel parere il Garante ha posto come unica condizione quella di specificare che le modalità e i termini della comunicazione dei rimborsi siano stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Aiuti di Stato Covid-19: la versione semplificata del modello di dichiarazione

È online la versione semplificata del modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare alle Entrate entro il 30 novembre 2022. Con il provvedimento del 25 ottobre 2022, n. 398976, l’Agenzia delle entrate ha, infatti, approvato la nuova versione del documento – condivisa con il Dipartimento delle Finanze del Mef nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea – con alcune modifiche che ne rendono più agevole la compilazione.

In particolare, se l’operatore economico si trova nella situazione più frequente, ossia se l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l’emergenza Covid-19 non supera i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo (800 mila euro fino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e 800 mila euro dal 28 gennaio 2021), compilando un’apposita casella è possibile non indicare nel modello l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti. Sono esclusi dall’esonero gli aiuti IMU che vanno comunque indicati nel quadro A. La compilazione semplificata è facoltativa, quindi il dichiarante può comunque compilare l’autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (elencando gli aiuti nel quadro A). La presentazione dell’autodichiarazione con il modello aggiornato e con la modalità di compilazione semplificata è consentita a partire dal 27 ottobre 2022. Per i contribuenti che hanno già inviato l’autodichiarazione utilizzando il modello precedente non cambia nulla. Questi contribuenti non sono tenuti a ripresentare il modello nella nuova versione.
Con la dichiarazione sostituiva è possibile attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. La dichiarazione deve essere inviata entro il 30 novembre 2022, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici.

Accordo Regionale Veneto – Prestazioni straordinarie EBAV

Firmato il 10/10/2022, tra CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, CNA Veneto, CASARTIGIANI Veneto e CGIL regionale Veneto, CISL regionale Veneto, UIL regionale Veneto, l’accordo per l’attivazione della prestazione straordinaria EBAV “Caro Energia”

Le parti territoriali Veneto firmatarie del presente accordo regionale hanno disposto l’attivazione della campagna straordinaria “Caro Energia” per l’erogazione di un contributo a seguito dall’incremento del costo della materia prima energia, che si articola in due nuove prestazioni, una in favore delle imprese ed una rivolta ai lavoratori.

La prestazione in favore dei lavoratori prevede l’erogazione di un contributo una tantum pari ad € 200,00 per i lavoratori in possesso di ISEE anno 2022 (situazione al 31/12/2020) il cui valore sia pari o inferiore ad € 20.000,00. Le risorse necessarie al finanziamento della prestazione sono individuate all’interno del “Fondo Intercategoriale” collocato al 1° livello EBAV. E’ prevista l’erogazione di massimo un contributo per nucleo famigliare. Nel caso pervengano domande per un importo complessivo superiore a 1.500.000,00 euro, le parti sociali si impegnano ad incontrarsi per valutare le soluzioni più opportune per far fronte alle richieste.

La prestazione rivolta alle imprese, in regola con i versamenti EBAV, prevede l’erogazione di un contributo una tantum pari ad € 400,00 in favore delle aziende che abbiano subito il maggior incremento della spesa della materia prima energia elettrica. La prestazione sarà finanziata con l’importo massimo di € 1.000.000,00, prelevando dai fondi di 1° livello EBAV i seguenti importi: € 300.000,00 dal “Fondo sostegno innovazione impresa” ed € 700.000,00 dal “Fondo intercategoriale”. EBAV provvederà a redigere un elenco in ordine decrescente di tutte le domande pervenute, sulla base dell’incremento percentuale relativamente alla voce di costo in bolletta denominata “spesa per la materia energia”, derivante dal raffronto della bolletta relativa alla fornitura di energia elettrica del mese di ottobre 2019, con quella del mese di ottobre 2022 (nel caso in cui la bolletta sia emessa con cadenza bimestrale farà comunque riferimento la spesa per la materia energia elettrica riferita alla mensilità di ottobre per gli anni 2019 e 2022). Dall’elenco saranno escluse le domande il cui incremento percentuale equivalga ad una somma pari o inferiore a 300,00 euro. Nel caso un’azienda detenga più POD, ovvero punti di fornitura nell’ambito della Regione Veneto, potrà essere presentata un’unica domanda con la somma totale del costo materia prima.

Il pagamento avverrà fino ad esaurimento delle risorse destinate al finanziamento della prestazione in favore delle imprese. Le parti si incontreranno per monitorare l’andamento delle domande pervenute. Le domande delle imprese non in regola con i versamenti EBAV saranno escluse dalla graduatoria.

Le domande di contributo potranno essere inviate ad EBAV da parte di imprese e lavoratori a partire dal mese di novembre 2022 e fino al 13 gennaio 2023.

Prorogata al 1° dicembre 2022 la comunicazione di lavoro agile

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che il termine per la trasmissione dei dati relativi agli accordi individuali di lavoro agile è prorogato al 1° dicembre 2022 (Comunicato 25 ottobre 2022).

Il cd. “Decreto Semplificazioni” ha previsto che a decorrere dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Con il Decreto Ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il modello concernente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile da trasmettere con le modalità telematiche. Tale modello è accessibile attraverso il portale istituzionale https://servizi.lavoro.gov.it, nella sezione dei servizi on-line, mediante autenticazione SPID o CIE.
Tale procedura si applica agli accordi individuali di lavoro agile stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022, fermo restando la validità delle comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.
L’accordo individuale di lavoro agile deve essere comunque conservato dal datore di lavoro per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione.

Riguardo al termine di presentazione del modello di lavoro agile, il termine è stato differito dal 1° novembre al 1° dicembre 2022.

In alternativa alla trasmissione tramite applicativo web è possibile utilizzare la modalità massiva REST, utile per l’invio tramite API REST di una elevata numerosità di periodi di lavoro agile da comunicare. È possibile trasmettere tutte le tipologie di comunicazione sopra elencate. L’attivazione di tale modalità richiede l’invio da parte dell’Azienda o del Soggetto Abilitato di una richiesta di contatto tramite il form online disponibile nell’URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it.

Cassa Edile di Terni: Contributi in vigore dall’1/10/2022

Nel rispetto delle disposizioni contrattuali di cui all’Accordo Nazionale del 22/9/2022, che hanno modificato la percentuale APE, la Cassa Edile della provincia di Terni, pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dall’1/10/2022

La Cassa Edile della provincia di Terni, pubblica il prospetto contributi da versare con decorrenza 1° ottobre 2022

I contributi Cassa Edile sono pari al 9,79% così suddivisi:

Contributi

TOTALE

A carico Impresa

A carico Operaio

Contributo Cassa Edile 2,250% 1,875% 0,375%
Contributo FNAPE -Fondo Nazionale APE 3,950% 3,950%
Contributo T.E.S.e F. 1,000% 1,000%
QACT – Quote adesione contrattuale Territoriali 1,930% 1,065% 0,865%
QACN – Quote adesione contrattuale Nazionali 0,460% 0,230% 0,230%
Fondo Nazionale Prepensionamenti (già fondo lavori usuranti) 0,200% 0,200%
Totale contributi 9,790% 8,320% 1,470%
Altre voci:      
Fondo Sanitario Nazionale operai (1) 0,60% 0,60%  
Fondo Incentivo all’Occupazione (2) 0,10% 0,10%  
Contributo RLST (3) 0,10% 0,10%  
Fondo Territoriale per la qualificazione del settore edile, Formazione ed incremento delle competenze professionali dei lavoratori 0,20% 0,20%  

(1) Contribuzione da calcolare su un minimo di 120 ore lavorate su paga base, indennità di contingenza, I.T.S. , EDR.

(2) Contribuzione da versare sulle ore effettivamente lavorate per la paga oraria (paga base, indennità di contingenza, I.T.S., EDR)

(3) Contributo da versare per le sole Imprese che non dispongono di un RLS aziendale (calcolo mut in automatico).

Agroalimentare: riqualificazione dei mercati all’ingrosso

Al via il 31 ottobre 2022 il nuovo incentivo per lo sviluppo della logistica dei mercati agroalimentari all’ingrosso (INVITALIA – Comunicato 24 ottobre 2022).

Promosso dal Ministero delle Politiche agricole e gestito da Invitalia, è finanziato con 150 milioni di euro nell’ambito del PNRR.
Le agevolazioni sono rivolte a soggetti pubblici o privati, gestori di mercati agroalimentari all’ingrosso o eventuali altri soggetti comunque aventi titolo alla realizzazione degli interventi, ai sensi dell’organizzazione e dell’ordinamento del mercato interessato e della disciplina generale di riferimento.
Sono finanziabili i progetti di ammodernamento delle infrastrutture adibite a mercati agroalimentari all’ingrosso, che prevedono interventi di riqualificazione con l’obiettivo di migliorare la capacità logistica, ridurre l’impatto ambientale e gli sprechi alimentari.
Le agevolazioni sono concesse, nella forma della sovvenzione diretta, fino a un massimo di 10 milioni di euro per ogni progetto.
Le domande, che saranno esaminate con una valutazione a graduatoria, possono essere presentate dalle ore 12.00 del 31 ottobre fino alle ore 12.00 del 30 novembre 2022.